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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28161/2024 del 31/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente impugnava un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno 2007 con cui l'Ufficio aveva rideterminato sinteticamente il reddito complessivo, ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, sulla base della disponibilità di beni ritenuti indici di capacità contributiva (motocicli, autovetture, imbarcazione, abitazione principale e secondarie), recuperando a tassazione un maggior reddito. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la ricorrente in cassazione deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 2728 e 2697 c.c. e degli artt. 113 e 115 c.p.c., sostenendo che la prova contraria richiesta al contribuente nel redditometro riguarderebbe la sola disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, senza necessità di dimostrare anche l'effettivo impiego di tali somme negli acquisti contestati; lamentava inoltre omesso esame di un fatto decisivo nella parte in cui la CTR aveva ritenuto insufficiente la sola dimostrazione della disponibilità di risorse finanziarie.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo solo parzialmente fondato. Ha affermato che il giudice di merito aveva errato nel pretendere la prova dell'effettivo utilizzo delle disponibilità finanziarie tramite analitiche movimentazioni bancarie, perché la prova contraria non richiede necessariamente tale dimostrazione puntuale. Tuttavia ha anche precisato che non basta la sola allegazione della disponibilità di redditi o risorse finanziarie: occorre comunque fornire prova documentale di circostanze sintomatiche, desumibili dall'entità e dalla durata del possesso delle somme, idonee a rendere plausibile che esse abbiano finanziato le spese contestate. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    quarto comma; quinto comma; sesto comma

    La disposizione sul redditometro configura una presunzione legale relativa: la disponibilità di beni o spese-indice consente di presumere un reddito complessivo, salva la prova contraria del contribuente, che può dimostrare con idonea documentazione la provenienza non reddituale delle somme o, più in generale, che il reddito presunto non esiste o è inferiore.

  • art. 2728 c.c.

    Richiamato per il regime della presunzione legale relativa operante nell'accertamento sintetico.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere probatorio: all'Ufficio spetta l'allegazione degli indici di capacità contributiva, al contribuente la prova contraria documentale.

  • artt. 113 e 115 c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura sull'erronea valutazione della prova da parte del giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.

Massime di principio

  • Nel redditometro l'accertamento sintetico fondato sulla disponibilità di beni e servizi integra una presunzione legale relativa, sicché il giudice non può neutralizzare il valore induttivo degli indici di capacità contributiva una volta accertata la loro effettiva disponibilità.
  • La prova contraria del contribuente non si esaurisce nella mera allegazione di aver posseduto redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte: occorre una dimostrazione documentale idonea a collegare tali risorse, per entità e durata del possesso, alla plausibile copertura delle spese contestate.
  • Non è corretto imporre al contribuente la prova rigorosa dell'effettivo pagamento di ciascuna spesa con specifiche movimentazioni bancarie; è sufficiente una prova documentale di circostanze sintomatiche che rendano credibile l'utilizzo delle risorse non imponibili per finanziare i consumi o gli incrementi patrimoniali contestati.
  • La prova della disponibilità di redditi non imponibili deve essere ancorata a fatti oggettivi di tipo quantitativo e temporale, così da consentire il superamento della presunzione di maggior reddito solo in presenza di elementi seri e documentati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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