Cassazione Penale, Ordinanza n. 20749/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il soggetto sottoposto a detenzione domiciliare ha impugnato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva revocato la misura alternativa concessagli pochi mesi prima. La revoca era stata motivata con ripetute violazioni dell'obbligo di permanenza nel domicilio indicato nel provvedimento applicativo, nonostante diffide dei Carabinieri e del magistrato di sorveglianza, nonché con una condotta minacciosa tenuta nei confronti degli operanti che notificavano la diffida. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo: che il giudice avrebbe errato nell'individuazione del luogo di detenzione, poiché egli si sarebbe trattenuto sempre nel medesimo indirizzo, pur spostandosi tra appartamenti di familiari nella stessa proprietà; che la delimitazione al solo appartamento del fratello sarebbe stata formalizzata solo con provvedimento successivo e comunicata in data successiva; che la revoca sarebbe stata disposta senza una reale valutazione della gravità delle violazioni e del comportamento complessivo, nonché della incompatibilità della prosecuzione della misura.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il tribunale di sorveglianza non avesse affatto affermato la commissione di reati come evasione o minaccia a pubblico ufficiale, ma avesse legittimamente valutato la manifesta incapacità del condannato di rispettare le prescrizioni della misura alternativa, alla luce delle reiterate violazioni e della condotta minacciosa verso i militari operanti. Ha inoltre rilevato la genericità del ricorso, poiché le censure non si confrontavano con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47-ter ord. pen.
richiamato implicitamente come disciplina della detenzione domiciliare e delle relative prescrizioni, la cui violazione può giustificare la revoca della misura alternativa
art. 616 c.p.p.
posto a base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
art. 568 c.p.p.
evocato in via indiretta nel rilievo della necessità di specificità dei motivi di ricorso e del confronto con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata
sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per subordinare la condanna alla Cassa delle ammende alla verifica dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- In materia di esecuzione penale, la revoca della detenzione domiciliare può essere fondata non sull'accertamento di un nuovo reato, ma sulla valutazione della persistente e manifesta incapacità del condannato di rispettare le prescrizioni imposte dalla misura.
- Le reiterate violazioni delle prescrizioni della misura alternativa, specie se accompagnate da condotte aggressive o minacciose verso gli operanti, possono integrare un indice sufficiente di inaffidabilità e di incompatibilità con la prosecuzione del beneficio.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre una diversa lettura dei fatti senza confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi del provvedimento impugnato.
- La deduzione di vizio di motivazione non è sufficiente se non individua puntualmente l'errore logico o giuridico della decisione e non contesta gli snodi argomentativi decisivi posti a fondamento dell'ordinanza.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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