Sentenza n. 3608/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sulla conclusione del procedimento amministrativo della domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato. Per quanto riguarda i motivi aggiunti Avverso e per la declaratoria di illegittimità del provvedimento di diniego emesso dalla Prefettura di Caserta in merito alla richiesta di conversione del permesso di soggiorno, a seguito del ricorso presentato al TAR Campania avverso il silenzio/inadempimento, in data 07.10.2025 e notificato in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di conversione del permesso di soggiorno e, con motivi aggiunti, diniego prefettizio della conversione
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato inizialmente il silenzio serbato dalla Prefettura di Caserta sull'istanza del 21 marzo 2024, volta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, a fronte di un'offerta di assunzione a tempo indeterminato. Nel procedimento amministrativo aveva ricevuto due preavvisi di rigetto, fondati dapprima sul presunto mancato raggiungimento di 39 giornate contributive e sull'insufficienza reddituale del datore di lavoro, e successivamente soltanto su quest'ultima ragione. Il ricorrente aveva prodotto memorie difensive, un estratto conto INPS attestante 72 giornate lavorative, buste paga e documentazione sui versamenti contributivi, oltre a solleciti alla definizione del procedimento. Dopo la proposizione del ricorso avverso il silenzio, la Prefettura ha adottato il 7 ottobre 2025 un diniego definitivo, impugnato con motivi aggiunti. Il primo motivo aggiunto deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 24, comma 10, del d.lgs. 286/1998, nonché travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e illogicità manifesta, poiché l'estratto conto INPS dimostrava il possesso di 72 giornate, superiori al requisito minimo. Il secondo motivo deduceva la violazione della medesima disposizione, carenza dei presupposti ed eccesso di potere, sostenendo che la capacità reddituale del datore di lavoro non costituisce requisito autonomo per la conversione e che le eventuali irregolarità del datore non possono ricadere sul lavoratore, soprattutto in presenza di un rapporto effettivo, già in corso e regolarmente retribuito.
La decisione
Il ricorso introduttivo contro il silenzio è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'Amministrazione ha concluso il procedimento con il diniego del 7 ottobre 2025 e l'interesse del ricorrente si è trasferito sull'impugnazione dell'atto espresso mediante motivi aggiunti. I motivi aggiunti sono stati integralmente accolti. Quanto al requisito contributivo, il TAR ha rilevato che l'estratto conto INPS, prodotto già nel procedimento e non contestato, attestava 72 giornate lavorative nel 2023, a fronte del requisito minimo di almeno tre mesi di attività regolare, quantificato in 39 giornate per il settore agricolo. Il diniego risultava quindi fondato su un presupposto fattuale erroneo, con travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Quanto alla situazione reddituale del datore di lavoro, il Collegio ha affermato che le eventuali carenze fiscali, contributive o reddituali del datore non possono essere imputate al lavoratore straniero, parte debole del rapporto e privo di strumenti per sostituirsi al datore nell'adempimento degli obblighi. La verifica della capacità economica può assumere rilievo per escludere rapporti fittizi, ma non giustifica automaticamente il diniego quando il rapporto sia effettivo, già in essere, documentato da buste paga e versamenti contributivi e non ne sia stata contestata la fittizietà. L'art. 24, comma 10, del d.lgs. 286/1998 richiede lo svolgimento di regolare attività stagionale per almeno tre mesi e un'offerta di nuovo contratto subordinato, senza prevedere una verifica preventiva autonoma della capacità economica del nuovo datore di lavoro. Il diniego è stato pertanto annullato, con obbligo dell'Amministrazione di riesaminare l'istanza e definirla conformandosi ai principi affermati, verificando gli eventuali ulteriori requisiti di legge. Le spese sono state integralmente compensate per gravi ed eccezionali ragioni, correlate alla complessità documentata della gestione delle istanze presso lo Sportello Unico e alle peculiarità della vicenda procedimentale.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Disciplina, insieme all'art. 117 c.p.a., l'azione iniziale contro il silenzio dell'Amministrazione.
art. 117 c.p.a.
Consente di chiedere la declaratoria dell'illegittimità del silenzio e, nel comma 5, di impugnare con motivi aggiunti il provvedimento sopravvenuto nel corso del giudizio; la sopravvenuta adozione dell'atto rende improcedibile la domanda originaria contro il silenzio.
art. 10-bis l. 241/1990
Riguarda le comunicazioni di preavviso di rigetto ricevute dal ricorrente nel procedimento di conversione.
art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998
La conversione del permesso di soggiorno stagionale richiede lo svolgimento di regolare attività lavorativa stagionale per almeno tre mesi e la presenza di un'offerta di nuovo contratto di lavoro subordinato; la disposizione non prevede, quale requisito autonomo, una verifica preventiva della capacità economica del nuovo datore di lavoro.
art. 26 c.p.a.
Richiamato per la regolazione delle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza, salva la compensazione in presenza di gravi ed eccezionali ragioni.
art. 91 c.p.c.
Richiamato quale base generale del principio di soccombenza nelle spese di lite.
art. 92, comma 2, c.p.c.
gravi ed eccezionali ragioni
Consente la compensazione integrale delle spese quando ricorrano ragioni gravi ed eccezionali, individuate dal TAR nella complessità della gestione delle istanze e nelle peculiarità della vicenda.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione di un provvedimento espresso durante il giudizio avverso il silenzio fa venir meno l'interesse alla decisione sull'obbligo di provvedere e rende improcedibile il ricorso introduttivo; l'interesse si trasferisce sulla contestazione dell'atto sopravvenuto, proponibile con motivi aggiunti ai sensi dell'art. 117, comma 5, c.p.a.
- Ai fini della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, il requisito dell'attività stagionale regolare per almeno tre mesi deve essere verificato sulla base della documentazione contributiva effettivamente disponibile; il diniego fondato sull'erronea negazione di giornate contributive risultanti dall'estratto INPS è illegittimo per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.
- Le eventuali irregolarità fiscali, contributive o reddituali del datore di lavoro non possono essere automaticamente poste a carico del lavoratore straniero ai fini del diniego di conversione del permesso di soggiorno, poiché il lavoratore non dispone di strumenti per sostituirsi al datore nell'adempimento dei relativi obblighi.
- La capacità economica del datore di lavoro può essere valutata per verificare l'eventuale natura fittizia del rapporto, ma non costituisce un requisito autonomo che consenta il diniego della conversione quando il rapporto sia effettivo, già in corso, documentato da retribuzioni e versamenti contributivi e non ne sia stata contestata la fittizietà.
- Annullato il diniego, l'Amministrazione deve riesaminare l'istanza sulla base dei fatti correttamente accertati e dei principi affermati dal giudice, verificando la sussistenza degli eventuali ulteriori requisiti di legge.
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