Ordinanza n. 1984/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia - Brescia che aveva respinto il ricorso contro il rigetto dell'istanza presentata da un cittadino extracomunitario
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, che aveva respinto il ricorso di primo grado. La controversia riguarda il provvedimento con cui la Questura di Brescia ha respinto l'istanza presentata il 4 dicembre 2023, fondando il diniego sulla mancanza del requisito reddituale, quantificato in 27.000 euro e calcolato considerando esclusivamente i redditi dei parenti entro il secondo grado. In appello è stata proposta, in via incidentale, domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado. Dal testo non risultano ulteriori motivi specifici di impugnazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto che la correttezza della valutazione del requisito reddituale, sia quanto alla soglia di 27.000 euro sia quanto alla limitazione ai redditi dei parenti entro il secondo grado, richieda un approfondimento nella fase di merito. Ha inoltre rilevato la sussistenza, allo stato, del pregiudizio derivante dall'esecuzione del decreto impugnato, ravvisando quindi il periculum in mora. L'efficacia della sentenza di primo grado è stata sospesa e l'udienza pubblica di merito è stata fissata al 5 novembre 2026. La decisione non definisce il giudizio nel merito.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Visto l’art. 98 cod. proc. amm.
Richiamato quale base normativa della domanda cautelare in appello.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Ha giustificato l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, quando la legittimità del diniego dipende dalla corretta determinazione del requisito reddituale e dai criteri utilizzati per individuare i redditi computabili, la necessità di un approfondimento nella fase di merito integra il fumus boni iuris necessario per la sospensione.
- La sospensione cautelare dell'efficacia della sentenza di primo grado può essere disposta quando l'esecuzione del provvedimento amministrativo oggetto del giudizio determina un pregiudizio attuale e concreto per l'appellante, tale da integrare il periculum in mora.
- L'accoglimento dell'istanza cautelare non comporta la definizione della controversia sulla legittimità del provvedimento amministrativo, ma mantiene impregiudicata la decisione di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 302/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 303/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 304/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 305/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 17/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 18/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →