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Ordinanza

Ordinanza n. 1984/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603371

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia - Brescia che aveva respinto il ricorso contro il rigetto dell'istanza presentata da un cittadino extracomunitario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, che aveva respinto il ricorso di primo grado. La controversia riguarda il provvedimento con cui la Questura di Brescia ha respinto l'istanza presentata il 4 dicembre 2023, fondando il diniego sulla mancanza del requisito reddituale, quantificato in 27.000 euro e calcolato considerando esclusivamente i redditi dei parenti entro il secondo grado. In appello è stata proposta, in via incidentale, domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado. Dal testo non risultano ulteriori motivi specifici di impugnazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto che la correttezza della valutazione del requisito reddituale, sia quanto alla soglia di 27.000 euro sia quanto alla limitazione ai redditi dei parenti entro il secondo grado, richieda un approfondimento nella fase di merito. Ha inoltre rilevato la sussistenza, allo stato, del pregiudizio derivante dall'esecuzione del decreto impugnato, ravvisando quindi il periculum in mora. L'efficacia della sentenza di primo grado è stata sospesa e l'udienza pubblica di merito è stata fissata al 5 novembre 2026. La decisione non definisce il giudizio nel merito.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Visto l’art. 98 cod. proc. amm.

    Richiamato quale base normativa della domanda cautelare in appello.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    Ha giustificato l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, quando la legittimità del diniego dipende dalla corretta determinazione del requisito reddituale e dai criteri utilizzati per individuare i redditi computabili, la necessità di un approfondimento nella fase di merito integra il fumus boni iuris necessario per la sospensione.
  • La sospensione cautelare dell'efficacia della sentenza di primo grado può essere disposta quando l'esecuzione del provvedimento amministrativo oggetto del giudizio determina un pregiudizio attuale e concreto per l'appellante, tale da integrare il periculum in mora.
  • L'accoglimento dell'istanza cautelare non comporta la definizione della controversia sulla legittimità del provvedimento amministrativo, ma mantiene impregiudicata la decisione di merito.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieRinnovo e requisito reddituale
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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