Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19047/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva riconosciuto la servitù di passaggio carrabile e aveva escluso la fondatezza delle doglianze processuali dei ricorrenti. Le spese di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti in favore dei controricorrenti, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia riguarda un complesso immobiliare nel quale alcuni soggetti rivendicavano la comproprietà di un cortile comune e del deposito insistente su di esso, chiedendo anche la consegna delle chiavi per poterne usare una parte; chiedevano inoltre lo scioglimento della comunione del cortile, la declaratoria di insussistenza di servitù diverse da quella di passaggio pedonale e la cessazione di turbative. Le controparti avevano resistito sostenendo, tra l'altro, di avere diritto a usare il cortile anche con autoveicoli e quant'altro, oppure di essere titolari di un diritto di proprietà o di servitù più ampio. Il Tribunale aveva riconosciuto la comproprietà del cortile e del deposito in determinate quote, aveva negato la divisione del cortile e aveva riconosciuto agli altri convenuti il solo passaggio pedonale. La Corte d'appello, però, aveva rigettato alcune delle domande attoree e aveva ricostruito diversamente i titoli di provenienza, ritenendo che il locale deposito appartenesse a uno dei convenuti in base ai titoli e che la servitù di passaggio fosse carrabile perché originariamente riferita a locali adibiti a stalla e rimessa. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno denunciato: ultrapetizione e domanda nuova in appello; acquiescenza degli appellanti ad alcune statuizioni di primo grado; inammissibilità o tardività delle domande riconvenzionali e delle domande nuove proposte in appello; violazione delle regole sulla servitù di passaggio carrabile e sull'usucapione; erronea regolazione delle spese. La Cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché la sentenza d'appello non aveva riformato il capo di primo grado sulla comproprietà del cortile e aveva limitato il rigetto alle domande specificamente indicate nel dispositivo; ha ritenuto infondati il quarto e il quinto motivo perché il diritto di parcheggiare veicoli era un minus rispetto alla pretesa di occupare il cortile con automezzi e quindi non introduceva domanda nuova; ha respinto anche il sesto motivo, rilevando che la servitù carrabile risultava dai titoli di acquisto e dagli atti di provenienza, in relazione all'originaria destinazione dei locali a stalla e rimessa; ha dichiarato inammissibile il settimo motivo sulle spese, perché meramente conseguenziale all'auspicato accoglimento del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato solo come parametro di doglianza sull'asserita ultrapetizione, senza accoglimento della censura

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte esclude che vi sia stata pronuncia oltre i limiti della domanda, perché il dispositivo d'appello si riferiva alle sole domande indicate in motivazione

  • art. 329 c.p.c.

    invocato per dedotta acquiescenza, ma la Corte non ne ha ravvisato i presupposti alla luce del contenuto effettivo della sentenza

  • art. 345 c.p.c.

    invocato per dedurre l'inammissibilità di domande nuove in appello, ma la Corte ha ritenuto che non vi fosse introduzione di domande nuove

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato nella censura sulla decadenza/inammissibilità delle domande riconvenzionali tardive

  • art. 1061 c.c.

    richiamato per contestare il riconoscimento della servitù carrabile in assenza di titolo, ma la Corte ha ritenuto decisivi i titoli negoziali e i precedenti atti di provenienza

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato come parametro di censura sulla valutazione delle prove e della consulenza tecnica

  • art. 934 c.c.

    menzionato dalla Corte d'appello come regola dell'accessione, salva però la diversa risultanza del titolo

  • art. 2659 n. 4 c.c.

    richiamato dalla Corte d'appello per attribuire rilievo ai dati catastali e identificativi del bene nei titoli

  • art. 2826 c.c.

    richiamato dalla Corte d'appello insieme all'art. 2659 n. 4 c.c. a sostegno della prevalenza del titolo sulla descrizione erronea

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese, poi ritenuto inammissibile

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese, poi ritenuto inammissibile

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il vizio di ultrapetizione non sussiste se il giudice d'appello si limita a decidere sulle domande effettivamente individuate nel dispositivo e nella motivazione, senza travalicare il thema decidendum fissato dalle parti.
  • L'acquiescenza e la formazione del giudicato interno non possono essere affermate in modo astratto, ma richiedono una lettura puntuale del contenuto della sentenza impugnata e dei capi effettivamente devoluti con l'impugnazione.
  • Una domanda formulata in appello non è nuova se costituisce sviluppo o specificazione di una pretesa già proposta in primo grado e se la nuova qualificazione rappresenta un minus o un antecedente logico-materiale rispetto alla domanda originaria.
  • La servitù di passaggio può essere ricostruita sulla base dei titoli di provenienza e delle risultanze negoziali; quando dai titoli emerga la destinazione originaria dei locali a stalla o rimessa, il passaggio con veicoli può risultare coerente con l'originario contenuto del diritto.
  • Nella prova del contenuto dei diritti reali immobiliari assumono rilievo decisivo i titoli di acquisto e gli atti di divisione richiamati nella catena dei trasferimenti, i quali possono prevalere su descrizioni materiali o catastali non perfettamente aderenti alla realtà di fatto.
  • La censura sulle spese di lite è inammissibile quando si fonda esclusivamente sull'auspicato accoglimento del ricorso e non su un autonomo errore della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieProprietàPossessoImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.