Cassazione Penale, Sentenza n. 41540/2022 del 03/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente deduce nullità per violazione dell'art. 178 cod. proc. pen. e motivazione contraddittoria: il procedimento di primo grado sarebbe stato trattato in data 3/12/2020 in orario anticipato (ore 10.35-10.40) rispetto all'orario fissato nel ruolo (ore 12.30), impedendo all'imputata di partecipare, di nominare un difensore di fiducia e di chiedere di rendere dichiarazioni spontanee. La Corte di Appello aveva ritenuto che l'orario effettivo non confliggeva con il diritto di comparire dell'imputata e aveva richiamato la nomina del difensore avvenuta successivamente; la ricorrente sostiene invece che l'anticipazione ha concretamente precluso l'esercizio della difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato che i giudici di appello hanno travisato gli atti e hanno erroneamente sostenuto che l'udienza era stata trattata in orario successivo a quello indicato nel ruolo. Invece l'udienza era stata anticipata rispetto alle 12.30 fissate e l'anticipazione non era giustificata da alcuna base giuridica (la motivazione addotta dal giudice di primo grado relativa all'assenza del difensore d'ufficio è stata ritenuta infondata). L'anticipazione ha impedito alla imputata di partecipare e di esercitare il diritto di difesa, configurando violazione dell'art. 178 cod. proc. pen. Per tali ragioni le sentenze di merito sono state annullate senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Napoli per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che la violazione di tale norma (che tutela il diritto di essere presenti e di difendersi nel processo) sia configurata quando il giudice anticipa l'orario di trattazione fissato nel ruolo, impedendo all'imputato di partecipare e di nominare difensore; tale violazione determina la nullità della sentenza.
art. 633 cod. pen.
Norma relativa al reato per cui era stata condannata l'imputata in primo grado; citata nel capo di imputazione ma non centrale nella decisione di Cassazione, che ha deciso per nullità procedurale.
art. 639-bis cod. pen.
Ulteriore norma penale richiamata nell'imputazione (reato contestato), utilizzata per descrivere il capo d'accusa; la decisione di annullamento si basa su profili procedurali, non sulla valutazione del fatto materiale.
art. 97 comma 4 cod. proc. pen.
Richiamato dai giudici di primo grado quale giustificazione della trattazione anticipata (presenza del legale nominato ex art. 97 comma 4 alla precedente udienza); la Cassazione ha ritenuto tale motivazione priva di fondamento giuridico e insufficiente a legittimare l'anticipazione.
art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Norme che indicano i motivi di ricorso per cassazione invocati (inosservanza delle norme sul procedimento e motivazione contraddittoria); la Cassazione ha ritenuto fondati i motivi qui denunciati.
Massime di principio
- L'anticipazione dell'orario di udienza rispetto a quanto fissato nel ruolo, se impedisce la partecipazione dell'imputato o del suo difensore, integra una violazione dell'art. 178 cod. proc. pen. suscettibile di nullità.
- La presenza o la nomina successiva di un difensore di fiducia dopo l'udienza non sanano automaticamente l'illegittima trattazione anticipata che ha impedito all'imputato di partecipare e difendersi.
- Il giudice non può giustificare l'anticipazione con motivazioni che non trovano fondamento normativo (es. mera assenza precedente del difensore d'ufficio); l'anticipazione deve essere basata su ragioni legittime e compatibili con il diritto di difesa.
- In presenza di simile nullità, la Cassazione può annullare le sentenze di merito e disporre la trasmissione degli atti al giudice di merito per il proseguimento del processo secondo le garanzie procedurali.
- Chiunque subisca una trattazione di udienza in orario non conforme al ruolo e che abbia subito la preclusione della possibilità di difendersi dovrebbe sollevare immediatamente l'eccezione nelle sedi opportune e, se necessario, ricorrere in Cassazione per violazione dell'art. 178 cpp.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 41336/2022 del 03/11/2022
- Sentenza penale · 3 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 41337/2022 del 03/11/2022
- Sentenza penale · 3 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 41338/2022 del 03/11/2022
- Sentenza penale · 3 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 41339/2022 del 03/11/2022
- Sentenza penale · 3 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 41341/2022 del 03/11/2022
- Sentenza penale · 3 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 41344/2022 del 03/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →