Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41540/2022 del 03/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente deduce nullità per violazione dell'art. 178 cod. proc. pen. e motivazione contraddittoria: il procedimento di primo grado sarebbe stato trattato in data 3/12/2020 in orario anticipato (ore 10.35-10.40) rispetto all'orario fissato nel ruolo (ore 12.30), impedendo all'imputata di partecipare, di nominare un difensore di fiducia e di chiedere di rendere dichiarazioni spontanee. La Corte di Appello aveva ritenuto che l'orario effettivo non confliggeva con il diritto di comparire dell'imputata e aveva richiamato la nomina del difensore avvenuta successivamente; la ricorrente sostiene invece che l'anticipazione ha concretamente precluso l'esercizio della difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato che i giudici di appello hanno travisato gli atti e hanno erroneamente sostenuto che l'udienza era stata trattata in orario successivo a quello indicato nel ruolo. Invece l'udienza era stata anticipata rispetto alle 12.30 fissate e l'anticipazione non era giustificata da alcuna base giuridica (la motivazione addotta dal giudice di primo grado relativa all'assenza del difensore d'ufficio è stata ritenuta infondata). L'anticipazione ha impedito alla imputata di partecipare e di esercitare il diritto di difesa, configurando violazione dell'art. 178 cod. proc. pen. Per tali ragioni le sentenze di merito sono state annullate senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Napoli per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che la violazione di tale norma (che tutela il diritto di essere presenti e di difendersi nel processo) sia configurata quando il giudice anticipa l'orario di trattazione fissato nel ruolo, impedendo all'imputato di partecipare e di nominare difensore; tale violazione determina la nullità della sentenza.

  • art. 633 cod. pen.

    Norma relativa al reato per cui era stata condannata l'imputata in primo grado; citata nel capo di imputazione ma non centrale nella decisione di Cassazione, che ha deciso per nullità procedurale.

  • art. 639-bis cod. pen.

    Ulteriore norma penale richiamata nell'imputazione (reato contestato), utilizzata per descrivere il capo d'accusa; la decisione di annullamento si basa su profili procedurali, non sulla valutazione del fatto materiale.

  • art. 97 comma 4 cod. proc. pen.

    Richiamato dai giudici di primo grado quale giustificazione della trattazione anticipata (presenza del legale nominato ex art. 97 comma 4 alla precedente udienza); la Cassazione ha ritenuto tale motivazione priva di fondamento giuridico e insufficiente a legittimare l'anticipazione.

  • art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che indicano i motivi di ricorso per cassazione invocati (inosservanza delle norme sul procedimento e motivazione contraddittoria); la Cassazione ha ritenuto fondati i motivi qui denunciati.

Massime di principio

  • L'anticipazione dell'orario di udienza rispetto a quanto fissato nel ruolo, se impedisce la partecipazione dell'imputato o del suo difensore, integra una violazione dell'art. 178 cod. proc. pen. suscettibile di nullità.
  • La presenza o la nomina successiva di un difensore di fiducia dopo l'udienza non sanano automaticamente l'illegittima trattazione anticipata che ha impedito all'imputato di partecipare e difendersi.
  • Il giudice non può giustificare l'anticipazione con motivazioni che non trovano fondamento normativo (es. mera assenza precedente del difensore d'ufficio); l'anticipazione deve essere basata su ragioni legittime e compatibili con il diritto di difesa.
  • In presenza di simile nullità, la Cassazione può annullare le sentenze di merito e disporre la trasmissione degli atti al giudice di merito per il proseguimento del processo secondo le garanzie procedurali.
  • Chiunque subisca una trattazione di udienza in orario non conforme al ruolo e che abbia subito la preclusione della possibilità di difendersi dovrebbe sollevare immediatamente l'eccezione nelle sedi opportune e, se necessario, ricorrere in Cassazione per violazione dell'art. 178 cpp.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.