Cassazione Penale, Sentenza n. 31518/2023 del 20/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorsi denunciavano, in sintesi: per Contini: errata interpretazione delle intercettazioni senza confrontarle con le risultanze difensive che avrebbero mostrato attività lecita (macellaio); mancata unitarietà dei fatti contestati ai capi V e AA (acquisto complessivo di 10 g di cocaina); omissione di verifica dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; apparente illogicità della motivazione sul capo Z; errore materiale nel calcolo della pena e mancata valutazione dell'operatività dell'art. 131-bis cod. pen. Per Ballone: carenza di prova circa il ruolo di intermediario nelle cessioni imputate (capo CCC e DDD) e sulla detenzione di più chilogrammi di cocaina (capo EEE), mancata verifica dell'art. 73, comma 5 e vizio nella commisurazione della pena (valutazione incompleta delle circostanze personali e dell'aumento per continuazione). Per Denanni: violazione del principio di correlazione fra imputazione e sentenza per l'applicazione dell'aggravante 'più persone' nella rapina (capo FFF) senza che fosse contestata, con conseguente possibile prescrizione; apparente illogicità e insufficienza motivazionale delle censure relative alle plurime cessioni contestate al capo T, fondate su conversazioni di terzi e senza un chiaro nesso probatorio.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto fondati i ricorsi nei termini indicati. Per Contini ha accolto le censure sui capi V e Z (mancata motivazione sull'unicità dei fatti V e AA e carenza argomentativa sulle cessioni tramite intermediazione) e ha disposto l'annullamento con rinvio perché il giudice del rinvio rivaluti le intercettazioni anche alla luce delle risultanze difensive, verifichi l'applicabilità dell'art. 131-bis e corregga l'errore materiale nel calcolo della pena. Per Ballone ha ritenuto fondate le censure sulla mancata spiegazione del ruolo di intermediario e sulla carenza di elementi probatori circa il possesso di chili di cocaina, annullando e rinviando la decisione affinché il giudice di merito chiarisca l'iter probatorio e ridetermini il trattamento sanzionatorio (anche riguardo all'art. 131-bis). Per Denanni ha accolto i primi tre motivi: la Corte territoriale ha riconosciuto apoditticamente un'aggravante 'più persone' non contestata, configurando nullità; ha inoltre ritenuto fondata la censura sull'apparente illogicità della motivazione circa le cessioni contestate (capo T). Nel complesso la sentenza impugnata è stata annullata in più parti e rinviata al giudice del merito per nuovo esame sui punti segnalati; ove applicabile e verificata la prescrizione, la Corte ha indicato la necessità di tenerne conto (con eventuale annullamento senza rinvio per questioni di estinzione per prescrizione nei casi specifici).
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma fondamentale per i delitti in materia di stupefacenti; il giudice deve valutare se le condotte rientrino nell'ambito delle diverse fattispecie (anche alla luce del comma 5 per le ipotesi più gravi) e motivare chiaramente il passaggio logico che collega le intercettazioni e gli altri elementi di prova alla sussunzione nell'ipotesi considerata
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Riguarda fattispecie aggravate di traffico su ampia scala; la Corte ha rilevato che, se dedotta, la sua applicabilità va specificamente esaminata e motivata, non lasciata solo a riferimenti generici
art. 131-bis cod. pen.
Norma relativa alla concessione delle circostanze attenuanti anticipata o alla possibilità di una riduzione del trattamento sanzionatorio; la Corte ha disposto che il giudice del rinvio valuti la sua operatività nella determinazione della pena
art. 628 cod. pen., comma terzo, n. 1
Prevede l'aggravante della rapina commessa da piu' persone; la Corte ha ricordato che la circostanza aggravante 'più persone' richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e al momento della violenza o minaccia e che, se non contestata in fatto, la sua affermazione determina nullità
principio di necessaria correlazione tra imputazione e sentenza
Il giudice non può riconoscere circostanze aggravanti o qualifiche non dedotte nell'imputazione; la mancata corrispondenza tra ciò che è contestato e ciò che la sentenza afferma determina vizio di nullità
Massime di principio
- Le intercettazioni devono essere interpretate con un rigoroso nesso logico e raffrontate con le risultanze difensive: il giudice deve esplicitare il percorso argomentativo che porta dalla conversazione alla contestazione penale
- Quando più capi derivano dallo stesso fatto materiale, il giudice deve valutare e motivare l'eventuale unitarietà della fattispecie (rischio di duplicazione dell'ipotesi se non chiarito)
- Per l'attribuzione di ruoli quali 'intermediario' o 'importatore' occorre un quadro probatorio concreto e motivato; mere allusioni o progetti futuri non sono sufficienti a fondare una condanna per larghe disponibilità di stupefacente
- Non è ammesso in sentenza riconoscere aggravanti non contestate in atto di imputazione: ciò comporta nullità e obbliga il giudice a motivare con precisione in punto di fatto e di diritto
- La commisurazione della pena e i calcoli relativi a continuazione e benefici (es. rito abbreviato, art. 131-bis) devono risultare numericamente e giuridicamente corretti e motivati; errori materiali nelle operazioni di calcolo giustificano annullamento e rinvio
- Se la motivazione appare solo apparente o non espone il percorso logico-giuridico dagli elementi di prova alla conclusione, la decisione è annullabile: la Corte di rinvio dovrà integrare la motivazione o riqualificare i fatti
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