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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31518/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorsi denunciavano, in sintesi: per Contini: errata interpretazione delle intercettazioni senza confrontarle con le risultanze difensive che avrebbero mostrato attività lecita (macellaio); mancata unitarietà dei fatti contestati ai capi V e AA (acquisto complessivo di 10 g di cocaina); omissione di verifica dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; apparente illogicità della motivazione sul capo Z; errore materiale nel calcolo della pena e mancata valutazione dell'operatività dell'art. 131-bis cod. pen. Per Ballone: carenza di prova circa il ruolo di intermediario nelle cessioni imputate (capo CCC e DDD) e sulla detenzione di più chilogrammi di cocaina (capo EEE), mancata verifica dell'art. 73, comma 5 e vizio nella commisurazione della pena (valutazione incompleta delle circostanze personali e dell'aumento per continuazione). Per Denanni: violazione del principio di correlazione fra imputazione e sentenza per l'applicazione dell'aggravante 'più persone' nella rapina (capo FFF) senza che fosse contestata, con conseguente possibile prescrizione; apparente illogicità e insufficienza motivazionale delle censure relative alle plurime cessioni contestate al capo T, fondate su conversazioni di terzi e senza un chiaro nesso probatorio.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto fondati i ricorsi nei termini indicati. Per Contini ha accolto le censure sui capi V e Z (mancata motivazione sull'unicità dei fatti V e AA e carenza argomentativa sulle cessioni tramite intermediazione) e ha disposto l'annullamento con rinvio perché il giudice del rinvio rivaluti le intercettazioni anche alla luce delle risultanze difensive, verifichi l'applicabilità dell'art. 131-bis e corregga l'errore materiale nel calcolo della pena. Per Ballone ha ritenuto fondate le censure sulla mancata spiegazione del ruolo di intermediario e sulla carenza di elementi probatori circa il possesso di chili di cocaina, annullando e rinviando la decisione affinché il giudice di merito chiarisca l'iter probatorio e ridetermini il trattamento sanzionatorio (anche riguardo all'art. 131-bis). Per Denanni ha accolto i primi tre motivi: la Corte territoriale ha riconosciuto apoditticamente un'aggravante 'più persone' non contestata, configurando nullità; ha inoltre ritenuto fondata la censura sull'apparente illogicità della motivazione circa le cessioni contestate (capo T). Nel complesso la sentenza impugnata è stata annullata in più parti e rinviata al giudice del merito per nuovo esame sui punti segnalati; ove applicabile e verificata la prescrizione, la Corte ha indicato la necessità di tenerne conto (con eventuale annullamento senza rinvio per questioni di estinzione per prescrizione nei casi specifici).

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma fondamentale per i delitti in materia di stupefacenti; il giudice deve valutare se le condotte rientrino nell'ambito delle diverse fattispecie (anche alla luce del comma 5 per le ipotesi più gravi) e motivare chiaramente il passaggio logico che collega le intercettazioni e gli altri elementi di prova alla sussunzione nell'ipotesi considerata

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Riguarda fattispecie aggravate di traffico su ampia scala; la Corte ha rilevato che, se dedotta, la sua applicabilità va specificamente esaminata e motivata, non lasciata solo a riferimenti generici

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma relativa alla concessione delle circostanze attenuanti anticipata o alla possibilità di una riduzione del trattamento sanzionatorio; la Corte ha disposto che il giudice del rinvio valuti la sua operatività nella determinazione della pena

  • art. 628 cod. pen., comma terzo, n. 1

    Prevede l'aggravante della rapina commessa da piu' persone; la Corte ha ricordato che la circostanza aggravante 'più persone' richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e al momento della violenza o minaccia e che, se non contestata in fatto, la sua affermazione determina nullità

  • principio di necessaria correlazione tra imputazione e sentenza

    Il giudice non può riconoscere circostanze aggravanti o qualifiche non dedotte nell'imputazione; la mancata corrispondenza tra ciò che è contestato e ciò che la sentenza afferma determina vizio di nullità

Massime di principio

  • Le intercettazioni devono essere interpretate con un rigoroso nesso logico e raffrontate con le risultanze difensive: il giudice deve esplicitare il percorso argomentativo che porta dalla conversazione alla contestazione penale
  • Quando più capi derivano dallo stesso fatto materiale, il giudice deve valutare e motivare l'eventuale unitarietà della fattispecie (rischio di duplicazione dell'ipotesi se non chiarito)
  • Per l'attribuzione di ruoli quali 'intermediario' o 'importatore' occorre un quadro probatorio concreto e motivato; mere allusioni o progetti futuri non sono sufficienti a fondare una condanna per larghe disponibilità di stupefacente
  • Non è ammesso in sentenza riconoscere aggravanti non contestate in atto di imputazione: ciò comporta nullità e obbliga il giudice a motivare con precisione in punto di fatto e di diritto
  • La commisurazione della pena e i calcoli relativi a continuazione e benefici (es. rito abbreviato, art. 131-bis) devono risultare numericamente e giuridicamente corretti e motivati; errori materiali nelle operazioni di calcolo giustificano annullamento e rinvio
  • Se la motivazione appare solo apparente o non espone il percorso logico-giuridico dagli elementi di prova alla conclusione, la decisione è annullabile: la Corte di rinvio dovrà integrare la motivazione o riqualificare i fatti

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