Sentenza del 23/09/2019 n. 694 - Comm. Trib. Prov. Genova
CATASTO - ACCERTAMENTO CATASTALE - scuola - categoria - B/5 - appartenenza - natura dell'attività esercitata - scopo di lucro - irrilevanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento catastale che aveva modificato la categoria dell'immobile da B/5, classe 4, a D/8, con conseguente aumento della rendita catastale da 6.358,60 euro a 15.707,60 euro. Sono stati dedotti il difetto di motivazione, la violazione dei criteri legali fondati sulle caratteristiche oggettive dell'immobile e l'erronea determinazione della rendita, anche per il calcolo dell'obsolescenza. L'immobile era destinato a scuola e l'Ufficio aveva giustificato sostanzialmente il passaggio alla categoria D/8 in ragione dell'esercizio di un'attività scolastica a pagamento.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Commissione ha ritenuto arbitraria l'attribuzione della categoria D/8, rilevando che un immobile oggettivamente destinato a scuola trova la sua naturale collocazione nella categoria B/5, che comprende scuole e laboratori scientifici. Lo scopo di lucro dell'attività esercitata non costituisce una caratteristica oggettiva dell'immobile e non è sufficiente a giustificare il passaggio alla categoria D/8. L'Ufficio avrebbe dovuto indicare e dimostrare specifiche caratteristiche edilizie o funzionali idonee a rendere l'immobile un fabbricato destinato a speciali esigenze commerciali e non suscettibile di diversa destinazione senza radicali trasformazioni. L'avviso di accertamento è stato annullato e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 6 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
La qualificazione consiste nel distinguere per ciascuna zona censuaria [...] le varie categorie ossia le specie essenzialmente differenti per le caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unità immobiliari stesse.
La categoria catastale deve essere determinata principalmente sulla base delle caratteristiche intrinseche dell'immobile e della sua destinazione ordinaria e permanente, non sulla base della natura economica o dello scopo di lucro dell'attività svolta.
Art. 10 della legge 11 agosto 1939, n. 1249
È stato richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi secondo cui l'attribuzione catastale deve fondarsi sulle caratteristiche oggettive dell'immobile.
Articoli 33 e 34 della Costituzione
La sentenza li richiama per evidenziare il particolare valore sociale dell'attività scolastica, ritenendo coerente l'assenza di una categoria distinta per le scuole private o esercitate a scopo di lucro.
Massime di principio
- La categoria catastale deve essere individuata in base alle caratteristiche oggettive, intrinseche e permanenti dell'immobile e alla sua destinazione ordinaria.
- Lo scopo di lucro o il fatto che l'attività sia esercitata dietro pagamento non costituiscono, da soli, elementi sufficienti per attribuire una categoria catastale commerciale o speciale.
- Un immobile destinato oggettivamente a scuola può essere ricondotto alla categoria B/5 anche se l'istituto è privato e opera sul mercato, salvo che l'Ufficio dimostri specifiche caratteristiche costruttive o funzionali incompatibili con tale categoria.
- Il passaggio alla categoria D/8 richiede una motivazione concreta e individualizzata sulle speciali esigenze commerciali dell'immobile e sulla sua eventuale non riconvertibilità senza radicali trasformazioni.
- L'Amministrazione catastale non può fondare la riclassificazione esclusivamente sulla natura dell'attività esercitata o sul suo carattere remunerativo: deve indicare gli elementi fisici e funzionali dell'edificio che giustificano la diversa categoria.
- In caso di riclassificazione catastale, è contestabile anche l'aumento della rendita se deriva da una categoria non adeguatamente motivata o da criteri di stima non coerenti con le caratteristiche effettive dell'immobile.
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