Sentenza n. 1079/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento, sez. lavoro, n. 1506/2024, relativa al pagamento delle spese legali
Esito
Favorevole al ricorrente (avvocati distrattari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento – sezione lavoro – n. 1506/2024, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a pagare loro, quali distrattari, le spese legali liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie nella misura del 15%, nell’ambito di una controversia sulla carta elettronica del docente. Hanno dedotto l’inottemperanza dell’amministrazione, chiedendo l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese, con distrazione. Il giudicato era stato ritualmente notificato al Ministero, era passato in giudicato ed era decorso il termine previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha contestato la mancata esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l’obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato e di pagare le somme dovute nei modi stabiliti dalla sentenza da eseguire entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione di parte, se anteriore. Ha nominato sin d’ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente. Il commissario dovrà operare entro un ulteriore termine di sessanta giorni dalla richiesta del ricorrente, senza compenso, e trasmettere al TAR una relazione dettagliata tramite PAT. Le spese di giudizio sono state compensate, considerato che i ricorrenti si sono difesi in proprio, ferma la rifusione del contributo unificato. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per l’eventuale seguito di competenza.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza e consentono al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di predisporre misure sostitutive in caso di inerzia.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Il decorso del termine di legge per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, unitamente alla notifica e al passaggio in giudicato del provvedimento, ha consentito la proposizione dell’azione di ottemperanza.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata alla pubblica amministrazione, impone il pagamento di somme di denaro e sia decorso il termine di legge per l’adempimento, l’amministrazione è tenuta a conformarsi al giudicato entro il termine fissato dal giudice dell’ottemperanza.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando l’esercizio dei poteri sostitutivi all’inutile decorso del termine assegnato e alla richiesta del creditore.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o responsabile della stessa amministrazione debitrice, purché dotato delle necessarie competenze, anche con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dell’ufficio.
- Nel giudizio di ottemperanza, la difesa personale dei ricorrenti può giustificare la compensazione delle spese processuali, ferma la rifusione del contributo unificato.
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