Sentenza del 30/01/2018 n. 410 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Esercizio commerciale - Mancata "coerenza" agli studi di settore - Rideterminazione analitico-induttiva del reddito - Legittimità dell'avviso di accertamento - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità dell'accertamento con cui l'Ufficio aveva rideterminato analitico-induttivamente i ricavi e il reddito dell'attività. La contestazione riguardava, in particolare, l'utilizzo della non coerenza rispetto agli studi di settore quale elemento presuntivo e la ricostruzione dei maggiori ricavi sulla base dei prezzi riportati nel listino esposto al pubblico.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta legittima. È stato considerato sufficiente, ai fini dell'accertamento analitico-induttivo, il fatto che l'attività risultasse non coerente con gli studi di settore, purché tale elemento fosse accompagnato da una ricostruzione concreta e verificabile dei ricavi. Nel caso esaminato, la rideterminazione è stata fondata sui prezzi indicati nel listino proposto alla clientela, ritenuti idonei a sostenere la maggiore pretesa fiscale. Il ricorso del contribuente è quindi risultato infondato e ha prevalso l'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Norme in materia di accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa
L'Amministrazione può ricostruire induttivamente maggiori ricavi quando dispone di elementi presuntivi concreti, purché la ricostruzione sia motivata e coerente con i dati dell'attività.
Studi di settore
La non coerenza agli studi di settore costituisce un elemento presuntivo utilizzabile dall'Ufficio, ma la sua efficacia deve essere valutata insieme ad altri elementi concreti, come i prezzi praticati e la struttura dell'attività.
Massime di principio
- La non coerenza con gli studi di settore, da sola, non dovrebbe automaticamente determinare l'accertamento, ma può legittimarlo quando è accompagnata da ulteriori elementi oggettivi e verificabili.
- La ricostruzione dei ricavi sulla base dei prezzi indicati nel listino dell'esercizio può essere ritenuta attendibile, soprattutto se l'Ufficio dimostra il collegamento tra i prezzi, i consumi o le quantità vendute e i ricavi dichiarati.
- In caso di accertamento analitico-induttivo, il contribuente deve fornire spiegazioni e documentazione idonee a giustificare lo scostamento dagli studi di settore e a contestare concretamente i calcoli dell'Amministrazione.
- La motivazione dell'avviso deve indicare gli elementi presuntivi utilizzati e il procedimento seguito per determinare i maggiori ricavi; una ricostruzione generica o meramente astratta può essere contestabile.
- La presenza di attività diverse nello stesso esercizio, come somministrazione di alimenti e bevande, rivendita di monopoli e giochi, richiede una ricostruzione distinta e coerente dei ricavi riferibili alle singole attività.
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