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Sentenza

Sentenza del 30/01/2018 n. 410 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Esercizio commerciale - Mancata "coerenza" agli studi di settore - Rideterminazione analitico-induttiva del reddito - Legittimità dell'avviso di accertamento - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha contestato la legittimità dell'accertamento con cui l'Ufficio aveva rideterminato analitico-induttivamente i ricavi e il reddito dell'attività. La contestazione riguardava, in particolare, l'utilizzo della non coerenza rispetto agli studi di settore quale elemento presuntivo e la ricostruzione dei maggiori ricavi sulla base dei prezzi riportati nel listino esposto al pubblico.

La decisione

La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta legittima. È stato considerato sufficiente, ai fini dell'accertamento analitico-induttivo, il fatto che l'attività risultasse non coerente con gli studi di settore, purché tale elemento fosse accompagnato da una ricostruzione concreta e verificabile dei ricavi. Nel caso esaminato, la rideterminazione è stata fondata sui prezzi indicati nel listino proposto alla clientela, ritenuti idonei a sostenere la maggiore pretesa fiscale. Il ricorso del contribuente è quindi risultato infondato e ha prevalso l'Amministrazione finanziaria.

Norme richiamate

  • Norme in materia di accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa

    L'Amministrazione può ricostruire induttivamente maggiori ricavi quando dispone di elementi presuntivi concreti, purché la ricostruzione sia motivata e coerente con i dati dell'attività.

  • Studi di settore

    La non coerenza agli studi di settore costituisce un elemento presuntivo utilizzabile dall'Ufficio, ma la sua efficacia deve essere valutata insieme ad altri elementi concreti, come i prezzi praticati e la struttura dell'attività.

Massime di principio

  • La non coerenza con gli studi di settore, da sola, non dovrebbe automaticamente determinare l'accertamento, ma può legittimarlo quando è accompagnata da ulteriori elementi oggettivi e verificabili.
  • La ricostruzione dei ricavi sulla base dei prezzi indicati nel listino dell'esercizio può essere ritenuta attendibile, soprattutto se l'Ufficio dimostra il collegamento tra i prezzi, i consumi o le quantità vendute e i ricavi dichiarati.
  • In caso di accertamento analitico-induttivo, il contribuente deve fornire spiegazioni e documentazione idonee a giustificare lo scostamento dagli studi di settore e a contestare concretamente i calcoli dell'Amministrazione.
  • La motivazione dell'avviso deve indicare gli elementi presuntivi utilizzati e il procedimento seguito per determinare i maggiori ricavi; una ricostruzione generica o meramente astratta può essere contestabile.
  • La presenza di attività diverse nello stesso esercizio, come somministrazione di alimenti e bevande, rivendita di monopoli e giochi, richiede una ricostruzione distinta e coerente dei ricavi riferibili alle singole attività.

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