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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13870/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

Un soggetto destinatario di una cartella di pagamento per spese di giustizia, emessa per un importo rilevante in relazione a un procedimento penale definito anni prima, aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c. sostenendo che la pretesa fosse illegittima per nullità del titolo originario, difetto di specifica indicazione degli addebiti e prescrizione del diritto di riscossione; in appello aveva anche insistito per il risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. La Corte d'appello aveva però dichiarato l'appello inammissibile per tardività, ritenendo che, essendo stata qualificata in primo grado la causa come opposizione all'esecuzione, si applicasse il regime di esclusione della sospensione feriale dei termini. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 327 c.p.c. e della disciplina sulla sospensione feriale, sostenendo che la controversia non fosse una vera opposizione esecutiva ma un'azione di accertamento negativo del credito, con domanda autonoma anche risarcitoria; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che non si trattava di opposizione esecutiva, anche perché il giudice d'appello aveva escluso la partecipazione dell'agente della riscossione; 3) violazione degli artt. 615 e 617 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi per non avere la Corte d'appello esaminato nel merito i motivi di gravame.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, rilevando che le doglianze contro la cartella esattoriale, fondate sulla nullità del titolo, sulla mancanza di dettaglio degli addebiti e sulla prescrizione, integravano un'opposizione all'esecuzione, cioè una contestazione del diritto della parte istante a procedere esecutivamente; pertanto era corretta l'applicazione del regime di esclusione della sospensione feriale dei termini e, di conseguenza, la declaratoria di tardività dell'appello. Ha inoltre escluso rilievo autonomo alla domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c., ritenendola accessoria e dipendente rispetto all'opposizione principale, e ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché l'accertata tardività del gravame precludeva l'esame del merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615, primo comma, c.p.c.

    La domanda proposta contro la cartella è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, perché diretta a contestare il diritto di procedere in executivis.

  • art. 96 c.p.c.

    La domanda di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata è stata considerata accessoria e dipendente rispetto all'opposizione principale e quindi inidonea a mutare il regime processuale dei termini.

  • art. 327 c.p.c.

    La tardività dell'appello è stata valutata alla luce del termine lungo di impugnazione, non operando la sospensione feriale per l'opposizione all'esecuzione.

  • artt. 1-3 della legge 742/1969

    La sospensione feriale dei termini non si applica alle cause di opposizione all'esecuzione.

  • art. 92 r.d. n. 12 del 30 gennaio 1941

    È stata richiamata quale norma che esclude l'assoggettamento dei giudizi di opposizione all'esecuzione alla sospensione feriale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare violazione di legge sulla qualificazione dell'azione e sulla decorrenza dei termini.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È stato invocato per omesso esame di fatti decisivi, ma la censura è stata ritenuta infondata o inammissibile per le ragioni processuali sopra indicate.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato per dedurre violazioni processuali e omesso esame, ma la censura è stata respinta perché il merito non era più esaminabile.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È stata richiamata la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato disposto il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Le contestazioni avverso una cartella di pagamento che mettono in discussione la nullità del titolo, la specificità degli addebiti o la prescrizione del credito integrano, di regola, opposizione all'esecuzione, perché investono direttamente il diritto del creditore di procedere forzatamente.
  • Nelle opposizioni all'esecuzione non opera la sospensione feriale dei termini processuali; la qualificazione data dal giudice di primo grado è decisiva ai fini dell'applicazione del regime dei termini, secondo il principio dell'apparenza.
  • La presenza di una domanda accessoria di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. non modifica la natura principale della controversia né comporta, di per sé, l'applicazione della sospensione feriale, quando essa resti strumentale all'opposizione esecutiva.
  • Quando l'impugnazione è tardiva, il giudice d'appello non può esaminare nel merito i motivi di gravame; la declaratoria di tardività preclude la trattazione delle censure sostanziali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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