Sentenza del 08/04/2021 n. 1842 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza Locale - Irap - Avvocato mono-committente - Collaborazione Studio terzo - Partecipazione spese - Esclusione - Dipendenti/collaboratori diretti - Esclusione - Dotazione beni strumentali - Oggettiva modestia - Costo lavoro terzi - Mancato sostenimento - Autonoma organizzazione - Esclusione - Attività libero-professionale - Svolgimento forma associata - Ente impositore - Onere probatorio - Omesso assolvimento -- IRAP versata - Diritto rimborso - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il rimborso dell'IRAP versata sostenendo l'assenza di "autonoma organizzazione" ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 446/1997. A sostegno ha documentato: esercizio dell'attività presso studio di terzi in regime di mono-committente, mancata partecipazione alle spese dello studio, assenza di dipendenti o collaboratori diretti, modesta dotazione di beni strumentali e nessun costo sostenuto per lavoro di terzi. L'Amministrazione non ha fornito prove concrete dello svolgimento dell'attività in forma associata o di una struttura organizzativa autonoma.
La decisione
Il giudice ha accolto il ricorso: riconosciuto che, nella fattispecie, ricorrono elementi che escludono l'autonoma organizzazione (mono-committente, assenza di partecipazione alle spese, assenza di dipendenti/collaboratori, dotazione strumentale modesta e assenza di costi per lavoro di terzi) e ha ritenuto che spettava all'Amministrazione l'onere di provare lo svolgimento dell'attività in forma associata. Non essendo tale onere assolto, è stato disposto il diritto al rimborso dell'IRAP versata dal professionista.
Norme richiamate
d.lgs. 446/1997, art. 2
L'IRAP riguarda l'elemento dell'autonoma organizzazione dell'impresa/professione; in presenza di assenza di autonoma organizzazione (mancanza di struttura, dipendenti, costi per lavoro di terzi, partecipazione alle spese) non si configura la base imponibile ai fini IRAP
Cass. 890/2017
Giurisprudenza di legittimità che conferma il principio secondo cui l'onere probatorio grava sull'Amministrazione quando questa sostiene l'esistenza di autonoma organizzazione o di forme associative e che indica i criteri per valutare l'effettiva organizzazione del professionista
Massime di principio
- Per escludere l'IRAP nei confronti di un professionista occorre dimostrare l'assenza di autonoma organizzazione: elementi tipici sono la mancanza di dipendenti/collaboratori diretti, la non partecipazione alle spese dello studio, la modesta dotazione di beni strumentali e l'assenza di costi per lavoro di terzi.
- Il regime di mono-committente non è di per sé determinante, ma se combinato con assenza di partecipazione alle spese e assenza di risorse umane/strumentali rafforza la conclusione dell'assenza di autonoma organizzazione.
- L'onere della prova spetta all'Amministrazione impositrice: se sostiene che sussiste attività in forma associata o organizzata deve produrre elementi concreti (contratti di partecipazione, ripartizione spese, organigrammi, rapporti di lavoro, fatture per servizi terzi, ecc.).
- Il professionista che intenda ottenere il rimborso dell'IRAP già versata deve documentare con evidenza la propria situazione fattuale (assenza di dipendenti, mancata partecipazione alle spese, luogo di esercizio presso terzi, elenchi attrezzature, contabilità dei costi), poiché la valutazione è fattuale e probatoria.
- In caso di dubbio valutare la rilevanza della dotazione di beni strumentali e dei costi per lavoro di terzi: anche qualche bene strumentale non significativo o costi irrilevanti non dovrebbero da soli integrare autonoma organizzazione, mentre una struttura organizzata con dipendenti e costi ricorrenti per terzi la integra.
- Seguire la giurisprudenza (es. Cass. 890/2017) per costruire la difesa: evidenziare l'assenza di elementi tipici dell'organizzazione e sollecitare l'Amministrazione a fornire prove contrarie.
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