Cassazione Civile, Ordinanza n. 12893/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasceva da una domanda proposta dalla curatela del fallimento della società venditrice per ottenere la declaratoria di simulazione assoluta di una compravendita immobiliare stipulata nel 2003 e, conseguentemente, la nullità e inefficacia del trasferimento di un immobile sito in Firenze. In primo grado la domanda era stata accolta; la società acquirente aveva appellato deducendo principalmente un erroneo apprezzamento delle prove, ma l’appello era stato rigettato. In cassazione la ricorrente articolava tre motivi: (1) violazione dell’art. 100 c.p.c. per difetto di interesse ad agire della curatela attrice, sostenendo che l’esistenza di un’ipoteca e l’azione esecutiva della banca sul bene avrebbero escluso un vantaggio concreto dall’accoglimento della domanda; (2) violazione dell’art. 132 c.p.c. per motivazione apparente e contraddittoria quanto alla ritenuta mancata corresponsione del prezzo; (3) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 132 c.p.c. per avere la Corte territoriale fondato la decisione su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Prima della decisione di legittimità, tuttavia, la ricorrente ha rinunciato al ricorso e la controricorrente ha accettato la rinuncia.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei tre motivi di ricorso, perché ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte della ricorrente e della successiva accettazione da parte della controricorrente. Applicando gli artt. 390 e 391 c.p.c., ha dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso la regolazione delle spese, in ragione dell’adesione alla rinuncia, e ha precisato che non trova applicazione l’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
È stato invocato come parametro per contestare l'interesse ad agire; la ricorrente sosteneva che tale interesse mancasse, ma la Corte non ha deciso sul punto per intervenuta rinuncia al ricorso.
art. 132 c.p.c.
È stato richiamato nei motivi di ricorso per denunciare motivazione apparente e contraddittoria; la Corte non ha esaminato il merito della censura.
artt. 2727 e 2729 c.c.
Sono stati richiamati per contestare l'uso delle presunzioni semplici; anche su questo profilo la Corte non si è pronunciata nel merito.
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso ha prodotto l'estinzione del giudizio di legittimità secondo la disciplina della rinuncia agli atti.
art. 391 c.p.c.
In combinato con l'art. 390 c.p.c., regola l'effetto estintivo della rinuncia al ricorso accettata dalla controparte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha affermato che, per effetto della rinuncia, non si applica l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se seguita dall'accettazione della controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., senza decisione sul merito delle censure.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia accettata, non si procede alla regolazione delle spese se la Corte ritiene che l'adesione alla rinuncia ne giustifichi l'omissione, secondo quanto desumibile dalla decisione.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia accettata impedisce l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
- Le censure relative all'interesse ad agire, alla motivazione della sentenza impugnata e al valore delle presunzioni restano assorbite quando intervenga l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
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