Sentenza del 08/07/2015 n. 14212 - Corte di Cassazione
AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - DISPOSIZIONI SPECIALI PER PARTICOLARI TERRITORI - Investimenti nelle aree svantaggiate - Credito d'imposta ex art. 8 legge n. 388 del 2000 - Fruizione - Condizioni - Comunicazione del contenuto dell'investimento - Inosservanza del termine - Conseguenze - Decadenza dal beneficio - Indicazione del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi degli anni cui si riferisce la contestazione dell'indebita fruizione - Irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR della Campania sostenendo che la società fosse decaduta dal credito d'imposta previsto dall'art. 8 della legge n. 388 del 2000 per non avere correttamente assolto l'obbligo di comunicazione dei dati degli investimenti mediante il modello CVS entro il termine del 28 febbraio 2003. Secondo l'Agenzia, l'indicazione del credito nelle dichiarazioni dei redditi degli anni 2001 e 2002 non poteva sostituire la specifica comunicazione richiesta dalla legge. La società sosteneva invece che l'Amministrazione fosse già a conoscenza degli investimenti e dell'ammontare del credito e che la decadenza fosse irragionevole, retroattiva e contraria allo Statuto del contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e cassato la sentenza della CTR, ritenendo che il mancato o incompleto invio del modello CVS entro il termine previsto comporti la decadenza dal beneficio. Ha stabilito che l'esposizione del credito nelle dichiarazioni dei redditi è irrilevante, poiché non sostituisce l'onere specifico di comunicazione e il credito deve considerarsi non acquisito in caso di decadenza. La causa è stata rinviata a una diversa composizione della CTR della Campania, che dovrà verificare in fatto il contenuto del modello CVS eventualmente inviato dalla società e stabilire se i dati forniti fossero sufficienti a consentire la ricognizione degli investimenti e le verifiche antielusive. La CTR di rinvio dovrà inoltre decidere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
Prevede il credito d'imposta per i nuovi investimenti realizzati nelle aree svantaggiate del Paese.
Art. 62, comma 1, lett. a) e lett. e), della legge 27 dicembre 2002, n. 289
L'inosservanza del termine entro il quale devono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate i dati necessari alla ricognizione degli investimenti comporta la decadenza dal beneficio.
L'obbligo di presentare il modello CVS entro il 28 febbraio 2003 è stato considerato un adempimento essenziale. Il suo mancato o incompleto assolvimento determina la perdita del credito d'imposta, senza che l'indicazione del credito nelle dichiarazioni dei redditi possa fungere da equivalente.
Art. 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
La disposizione sul termine minimo di sessanta giorni per gli adempimenti tributari non impedisce l'applicazione della decadenza, poiché il termine era conoscibile almeno dalla pubblicazione del decreto-legge che lo aveva previsto. Lo Statuto del contribuente non ha rango superiore alla legge ordinaria e non consente di disapplicare una norma tributaria.
Art. 1 del decreto-legge 12 novembre 2002, n. 253
Ha introdotto inizialmente l'obbligo di comunicazione e il relativo termine, poi definitivamente fissato dalla legge n. 289 del 2002.
Art. 62, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
Ha abrogato le disposizioni del decreto-legge n. 253 del 2002 non convertito, facendo salvi gli effetti già prodotti e i rapporti giuridici sorti durante la sua vigenza.
Art. 366-bis c.p.c.
La Corte ha rilevato la presenza del quesito di diritto richiesto, ratione temporis, per l'ammissibilità del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Quando una agevolazione fiscale è subordinata a una specifica comunicazione entro un termine perentorio, tale adempimento può essere essenziale e la sua omissione può comportare la decadenza dal beneficio.
- L'indicazione dell'agevolazione nella dichiarazione dei redditi, nei registri contabili o in altri documenti non sostituisce necessariamente la comunicazione formalmente richiesta dalla normativa agevolativa.
- La conoscenza di fatto dell'investimento da parte dell'Amministrazione finanziaria non elimina automaticamente l'obbligo di presentare la comunicazione prevista dalla legge, soprattutto quando essa serve a finalità di ricognizione e controllo antielusivo.
- Le disposizioni dello Statuto del contribuente orientano l'interpretazione delle norme fiscali, ma in linea generale non consentono di disapplicare una norma ordinaria che prevede un termine o una decadenza.
- In presenza di un modello comunicativo presentato ma incompleto, la decadenza non è necessariamente automatica: occorre verificare se le informazioni trasmesse consentivano comunque di identificare l'investimento e di effettuare i controlli richiesti dalla legge.
- In casi analoghi è essenziale conservare prova della trasmissione, del contenuto integrale della comunicazione e della tempestività dell'invio, poiché l'onere probatorio sull'adempimento ricade normalmente sul soggetto che pretende il beneficio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 lug 2015Sentenza del 08/07/2015 n. 407 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 8 lug 2015Sentenza del 08/07/2015 n. 688 - Comm. Trib. Prov. Benevento
- Sentenza · 8 lug 2015Sentenza del 08/07/2015 n. 1502 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 8 lug 2015Sentenza del 08/07/2015 n. 1505 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 8 lug 2015Sentenza del 08/07/2015 n. 1507 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 8 lug 2015Sentenza del 08/07/2015 n. 1508 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →