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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20607/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente chiedeva misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare per esigenze terapeutiche, semilibertà, sospensione dell'esecuzione ex art. 90 DPR 309/1990) in relazione a pena residua di 3 anni, 9 mesi e giorni per reati di detenzione illecita di stupefacenti. Il Tribunale di sorveglianza respinse le richieste ritenendo concreto il rischio di reiterazione criminosa e la mancanza di prospettive risocializzanti e dichiarò inammissibili le altre istanze per carenza dei presupposti. In cassazione il ricorrente dedusse, tra l'altro, che il Tribunale aveva illegittimamente negato la produzione in udienza di documentazione sanitaria rilevante (violazione del termine di cinque giorni previsto dall'art. 666, comma 3, cod. proc. pen.), e non aveva fatto uso dei poteri officiosi di acquisizione documentale ex art. 666, comma 5, cod. proc. pen.; inoltre denunciò errata interpretazione e applicazione degli artt. 47 e 47-ter ord. pen. e vizio di motivazione circa la valutazione del rischio di recidiva e l'assenza di una relazione completa dell'U.E.P.E.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che il termine di cinque giorni di cui all'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. riguarda le memorie e non la produzione dei documenti, e che quindi il Tribunale aveva illegittimamente impedito la produzione in udienza della documentazione sanitaria offerta dalla difesa, comprimendo il diritto di difesa. Per tale ragione la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo esame, con obbligo di consentire la produzione e valutare nuovamente le richieste (compresa la detenzione domiciliare, l'affidamento in prova e la semilibertà) alla luce dei documenti acquisiti e avvalendosi, se necessario, dei poteri istruttori ex art. 666, comma 5. L'accoglimento del primo motivo ha comportato l'assorbimento degli altri motivi; il Tribunale dovrà riesaminare complessivamente le istanze e la loro ammissibilità e concedibilità tenendo conto della documentazione sanitaria e delle relazioni dell'U.E.P.E.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte interpreta che il termine di cinque giorni previsto riguarda esclusivamente il deposito delle memorie e non la produzione dei documenti in udienza; pertanto la produzione documentale, se effettuata nel rispetto del contraddittorio, non è soggetta a preclusione per mancato deposito nei cinque giorni antecedenti.

  • art. 666, comma 5, cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice di sorveglianza il potere officioso di richiedere e acquisire d'ufficio documenti e informazioni necessari; la Corte richiama tale potere quale strumento che il giudice avrebbe potuto usare per colmare lacune istruttorie.

  • art. 47-ter ord. pen.

    Norma richiamata in relazione al limite di pena per la concessione della detenzione domiciliare: la Corte richiama l'esigenza che il giudice valuti la riconducibilità del caso alle ipotesi e i limiti di pena previsti (anche alla luce delle condizioni di salute) quando decide sull'ammissibilità della detenzione domiciliare.

  • art. 47 ord. pen.

    Norma generale sulle misure alternative alla detenzione invocata per la valutazione dell'affidamento in prova; la Corte rileva che la corretta valutazione richiede un esame completo del quadro personale, sociale e sanitario (anche tramite U.E.P.E. e atti istruttori).

  • art. 50, comma 2, ord. pen.

    Norma sulla semilibertà: la Corte segnala che l'assenza di indicazione di un'attività lavorativa nella domanda non giustifica automaticamente la declaratoria di inammissibilità, e che la motivazione del Tribunale in merito è carente se limita la decisione a tale aspetto formale.

  • art. 90, D.P.R. 309/1990

    Norma richiamata come possibile disciplina di sospensione dell'esecuzione per reati in materia di stupefacenti; la relativa istanza va valutata alla luce del quadro sanitario e del residuo di pena.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamata in rapporto alla necessità di adeguata motivazione delle decisioni; la Corte ha valutato il vizio di motivazione del Tribunale laddove non ha considerato documentazione rilevante e relazioni dell'U.E.P.E.

  • art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Norma sulla omissione delle generalità in caso di diffusione del provvedimento: la Corte richiama l'obbligo di anonimizzazione previsto dalla legge.

Massime di principio

  • Nel procedimento di esecuzione la produzione documentale non è automaticamente preclusa se non depositata nei cinque giorni antecedenti all'udienza: il termine di cui all'art. 666, comma 3 riguarda le memorie, non i documenti.
  • Il giudice di sorveglianza deve consentire la produzione e la valutazione di documenti rilevanti offerti dalla difesa; il rifiuto ingiustificato può determinare la violazione del diritto di difesa e l'annullamento del provvedimento.
  • Il Tribunale ha il potere (art. 666, comma 5) di acquisire d'ufficio documenti e atti utili per integrare il materiale istruttorio; in presenza di lacune istruttorie dovrà attivarsi ex officio.
  • Le condizioni di salute del condannato sono elemento rilevante nella valutazione delle misure alternative (detenzione domiciliare, sospensione, affidamento) e nella verifica dei limiti di pena previsti dalle norme (es. art. 47-ter); tali elementi vanno esaminati compiutamente prima di dichiarare inammissibile una richiesta.
  • La semilibertà non deve essere dichiarata inammissibile per un mero difetto formale (es. mancata indicazione di un'attività lavorativa) senza adeguata motivazione sostanziale; il giudice deve motivare il mancato riconoscimento dei presupposti.
  • In caso di contestazione della motivazione e dell'esclusione di documenti rilevanti, la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo esame vincolando il giudice a tenere conto del principio del contraddittorio e dei poteri istruttori.

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