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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7632/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 28/07/2022 che ha rigettato la richiesta di riesame degli arresti domiciliari disposti per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990). Il ricorrente contestava: 1) la sussistenza di gravi indizi di partecipazione all'associazione, sostenendo che i rapporti di fornitura erano contingenti, che aveva cessato di far parte del gruppo in alcune date e che il ruolo di fornitore stabile sarebbe stato svolto da altro soggetto; 2) la mancata retrodatazione della custodia cautelare alla data della prima ordinanza cautelare connessa (richiesta di applicazione dell'art. 297, comma 3 c.p.p.), sulla base della presunta esistenza di un unico procedimento e della disponibilità, già in precedenza, di elementi probatori idonei a giustificare la misura. La difesa ha prodotto alcune annotazioni di p.g. ma non ha contraddetto specificamente la motivazione dettagliata del Tribunale né dimostrato che il pubblico ministero disponesse, prima della prima ordinanza o del decreto di giudizio immediato, di un quadro indiziario pienamente idoneo alla retrodatazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha rilevato che la difesa non si è confrontata in modo specifico e argomentato con la ricostruzione indiziaria contenuta nell'ordinanza impugnata, che descriveva una struttura associativa con ruoli ben definiti (capo: Balboni; ricezione/consegna: Mezzetti; ritiro/consegna marijuana: Giacomelli; fornitori di cocaina: Shehi e Grifi; custodi: Andreani e Bonvissuto) desunta da intercettazioni, tracciamenti, videoriprese, servizi e sequestri nonché dall'arresto in flagranza. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura non sufficientemente specifica: la difesa non ha provato che il pubblico ministero avesse già prima del 22/07/2020 elementi probatori pregnanti tali da giustificare la retrodatazione della misura cautelare, essendosi l'iscrizione per il reato associativo avvenuta il 19/10/2020 sulla scorta di una nota di p.g. della stessa data e il deposito dell'informativa finale risalente al 25/02/2021. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; nella sentenza è il capo di imputazione principale per cui è stata disposta la misura cautelare, sulla base di gravi indizi derivanti da indagini tecniche e servizi di polizia

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990

    Richiamato in relazione al procedimento connesso; la difesa sosteneva collegamento con altra misura per la retrodatazione ma la Corte ha ritenuto che non sussistessero gli elementi per la retrodatazione automatica

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di retrodatare una misura cautelare alla data di una precedente ordinanza; la Corte ha interpretato la norma richiedendo che sin dall'epoca della prima ordinanza o comunque prima del rinvio a giudizio nel primo procedimento sussista un quadro indiziario legittimante l'adozione della successiva misura, onere probatorio a carico dell'interessato

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020

    Citata come base procedurale per la requisitoria del Pubblico Ministero in Cassazione; nel caso il PM ha chiesto il rigetto del ricorso

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando la Corte dichiara inammissibile il ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di €3.000,00

  • Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020 (giurisprudenza di legittimità)

    Principio richiamato secondo cui non basta la mera notizia del fatto reato entro i termini dell'art. 297 c.p.p.; è necessario che, alla data della prima ordinanza o del rinvio a giudizio, esista un quadro indiziario idoneo a giustificare le misure successive

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione all'applicazione delle sanzioni processuali per ricorso inammissibile, utilizzata per valutare l'assenza di colpa grave del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Per impugnare con successo la sussistenza di gravi indizi di partecipazione ad un'associazione criminale occorre confrontarsi specificamente e puntualmente con la motivazione del giudice: non sono sufficienti contestazioni generiche; la difesa deve indicare e argomentare in che modo le risultanze (intercettazioni, videoriprese, tracciamenti, sequestri, etc.) non supportano la ricostruzione dell'ordinanza
  • La retrodatazione della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p. richiede che, già alla data della prima ordinanza o comunque prima del rinvio a giudizio nel primo procedimento, sussista un quadro indiziario idoneo a giustificare la successiva misura: l'onere di allegazione e prova spetta all'interessato
  • La semplice produzione di documenti o annotazioni di polizia giudiziaria non è automaticamente idonea a dimostrare la disponibilità, da parte dell'autorità inquirente, di un quadro indiziario pregnante; è necessario evidenziare contenuti probatori specifici e rilevanti che dimostrino la conoscenza precoce degli elementi decisivi
  • In Cassazione i motivi vanno formulati con precisione e collegati alla motivazione impugnata: motivi vaghi o non confrontati con le argomentazioni del giudice di merito rischiano l'inammissibilità e l'affidamento di spese e sanzioni pecuniarie
  • Quando si contesta il ruolo in una struttura associativa (fornitore stabile vs rapporti occasionali), è fondamentale produrre elementi di prova alternativi o di segno contrario (es. alibi, documentazione dei rapporti economici, prova della cessazione dei contatti in date precise) e spiegare puntualmente la interpretazione alternativa delle intercettazioni o delle immagini

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