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Sentenza

Sentenza n. 4495/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 7342/2025, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania per la sede di Napoli, Sezione Sesta, pubblicata in data 11.11.2025 e notificata in pari data avente ad oggetto la condanna dell'Ente al pagamento delle spese di lite.

Giustizia amministrativa202602294

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del capo della sentenza n. 7342/2025 relativo alla condanna del Comune al pagamento delle spese di lite e del contributo unificato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore di spese di lite)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 7342/2025, che aveva condannato il Comune al pagamento di euro 1.500,00 per spese di giudizio, oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato effettivamente versato, con attribuzione al ricorrente dichiaratosi antistatario. La sentenza era stata notificata ai fini dell'esecuzione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che l'Amministrazione avesse provveduto al pagamento. Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso rilevando che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e che il Comune non aveva dato esecuzione al capo della sentenza relativo alle spese di lite. Ha ordinato al Comune di pagare quanto dovuto, compreso il rimborso del contributo unificato effettivamente versato e gli interessi fino al soddisfo, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notifica, se anteriore. Ha nominato fin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Dirigente responsabile della Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli, o un dirigente da lui delegato, quale commissario ad acta, con un ulteriore termine di sessanta giorni per l'esecuzione. Il compenso del commissario è stato posto a carico del Comune. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, nonché alle penalità di mora secondo quanto precisato in motivazione.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione consente di procedere in sede di ottemperanza in presenza della persistente mancata esecuzione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere disposta nell'ambito del giudizio di ottemperanza quale misura coercitiva indiretta diretta a favorire l'esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere il pagamento di somme dovute da un ente pubblico in forza di una sentenza esecutiva, quando sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge e l'amministrazione non abbia adempiuto.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinando l'esercizio dei poteri sostitutivi all'inutile decorso di un ulteriore termine assegnato all'amministrazione.
  • L'esecuzione del giudicato relativo alla condanna al pagamento delle spese di lite comprende il rimborso del contributo unificato effettivamente versato e gli interessi fino all'integrale soddisfo.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la penalità di mora può essere posta a carico dell'amministrazione inadempiente quale strumento di coercizione indiretta dell'adempimento dell'obbligo risultante dal giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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