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Sentenza

Sentenza n. 445/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’annullamento: - in parte qua della determinazione della Regione autonoma della Sardegna - Centro regionale di programmazione n. 965 del 12 dicembre 2024, nella parte in cui con essa è stata dichiarata non agevolabile la spesa di 95.700,00 Euro sostenuta nell’ambito del progetto agevolato di cui alla deliberazione della giunta regionale (d.g.r.) n. 46/20 del 31 ottobre 2023, in contraddizione con la precedente concessione provvisoria del contributo stesso; - in parte qua, “ove occorrer possa”, della determinazione dirigenziale della Regione autonoma della Sardegna n. 9425/778 del 18 dicembre 2013, recante approvazione delle “Disposizioni procedimentali del bando” ai sensi delle direttive di attuazione di cui alla d.g.r. n. 46/20 del 31 ottobre 2013, e delle disposizioni con essa approvate, nella parte in cui consentono (secondo l'interpretazione della Regione e della banca istruttrice controinteressata) l’esclusione dell'agevolazione per le somme versate dal beneficiario direttamente al fornitore del bene acquistato tramite società di leasing; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, preordinato, consequenziale e/o comunque connesso a quelli sopra indicati, ivi inclusa, “ove occorrer possa”, la relazione prot. n. 128 del 13 febbraio 2024 redatta da “Unicredit S.p.A.”.

Giustizia amministrativa202500115

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione regionale che ha dichiarato non agevolabili spese per 95.700 euro relative ai primi canoni di beni acquisiti mediante leasing

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente contestava la determinazione regionale che, in sede di rendicontazione, aveva escluso dall'agevolazione gli importi di 85.000 euro e 10.700 euro, corrisposti direttamente ai fornitori della camera fotogrammetrica e del drone, acquistati tramite contratti di locazione finanziaria. Deduceva: violazione e falsa applicazione della lex specialis e delle direttive di attuazione; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, contraddittorietà, illogicità manifesta, violazione della proporzionalità, irragionevolezza, par condicio, concorrenza e imparzialità; violazione degli artt. 7, 9, 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990; in subordine, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. La Regione eccepiva il difetto di giurisdizione, la tardività dell'impugnazione della relazione del soggetto attuatore e la mancata impugnazione della lettera di erogazione della prima quota. Nel merito sosteneva che, ai sensi della disciplina del bando e dell'art. 8 d.P.R. 196/2008, i pagamenti avrebbero dovuto essere effettuati direttamente all'intermediario finanziario.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia riguardasse il corretto esercizio del potere di autotutela su una concessione provvisoria di contributo e non un mero inadempimento della beneficiaria alle condizioni di erogazione. La concessione provvisoria costituiva comunque un provvedimento amministrativo produttivo di effetti costitutivi del rapporto di contribuzione. Sono state respinte anche le eccezioni di tardività e di mancata impugnazione degli atti endoprocedimentali: la lettera di erogazione e la relazione del soggetto attuatore non erano vincolanti né direttamente lesive, spettando alla Regione il potere decisorio finale. Nel merito, il primo motivo è stato ritenuto fondato e assorbente. I contratti di leasing prevedevano che i primi canoni fossero pagati dall'utilizzatore direttamente ai fornitori, in nome e per conto della società di leasing, con imputazione a primo canone del contratto. Secondo il TAR, tale pagamento valeva, nei rapporti con i fornitori, come pagamento dell'intermediario e, nei rapporti con l'intermediario, come pagamento dell'utilizzatore, secondo lo schema della delegazione passiva. Era quindi rispettata la previsione del bando, la cui ratio consiste nella tracciabilità dei pagamenti sostenuti per l'acquisto dei beni, purché i relativi costi ricadano sul beneficiario. La Regione aveva inoltre inizialmente approvato provvisoriamente il contributo comprendendo tali spese. La determinazione n. 965 del 12 dicembre 2024 è stata annullata nella parte relativa alla non agevolabilità dei 95.700 euro. Spese compensate per la complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 9, disposizioni procedimentali del bando

    qualora l’erogazione dell’aiuto sia disposta in favore del soggetto beneficiario, individuato come ‘beneficiario-utilizzatore”, il contributo è erogato fino alla concorrenza dell’importo effettivamente pagato alla società di leasing per il macro-canone e i singoli canoni fino alla data utile per la rendicontazione

    La disposizione è rispettata anche quando il primo canone sia pagato direttamente dal beneficiario al fornitore in nome e per conto della società di leasing, se il pagamento è imputato al contratto di leasing e il costo ricade effettivamente sul beneficiario.

  • art. 8 d.P.R. 196/2008

    La norma è richiamata quale disciplina di riferimento dei fondi europei, ma il giudice esclude che imponga l'esclusione dei pagamenti effettuati direttamente dal beneficiario al fornitore quando essi siano imputabili all'intermediario finanziario secondo il contratto di leasing.

  • artt. 7, 9, 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990

    Le disposizioni sono invocate in relazione alla partecipazione procedimentale e all'esercizio dei poteri di revoca o annullamento d'ufficio; la decisione riconduce la controversia al sindacato sul corretto esercizio del potere di autotutela, senza sviluppare una distinta applicazione di ciascuna norma.

  • art. 76, comma 4, c.p.a.

    Richiamato, unitamente all'art. 276, comma 2, c.p.c., per affermare che le questioni processuali e di merito devono essere esaminate secondo il loro ordine logico, con priorità dei presupposti processuali.

  • art. 276, comma 2, c.p.c.

    Richiamato quale fondamento del criterio di trattazione prioritaria delle questioni processuali rispetto a quelle di merito.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 123/1998

    Richiamato per qualificare la procedura di concessione del contributo come procedura valutativa a graduatoria.

Massime di principio

  • La controversia sulla riduzione o revoca di un contributo pubblico appartiene alla giurisdizione amministrativa quando l'amministrazione non contesta un inadempimento sopravvenuto del beneficiario, ma riconsidera l'ammissibilità originaria di una spesa o esercita il potere di autotutela sulla concessione del beneficio.
  • La concessione provvisoria di un contributo, anche se soggetta a successiva verifica, costituisce un provvedimento amministrativo produttivo di effetti costitutivi del rapporto di contribuzione e può fondare una posizione di interesse legittimo al corretto esercizio dell'autotutela.
  • Gli atti del soggetto attuatore che si limitano a svolgere attività istruttoria o a formulare valutazioni non vincolanti non sono autonomamente lesivi e non devono essere impugnati separatamente quando il potere decisorio finale spetta all'amministrazione concedente.
  • Nel leasing, il pagamento del primo canone effettuato dall'utilizzatore direttamente al fornitore, in nome e per conto della società concedente e con imputazione al contratto di locazione finanziaria, può valere come pagamento effettuato all'intermediario e soddisfare la disciplina del contributo, se il costo è effettivamente sostenuto dal beneficiario e la tracciabilità dell'operazione è assicurata.
  • Una disciplina di bando che ammette a contributo i canoni pagati alla società di leasing non può essere interpretata in modo da escludere automaticamente il primo canone versato direttamente al fornitore, quando le clausole contrattuali qualificano espressamente tale versamento come pagamento eseguito in nome e per conto dell'intermediario finanziario.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieRevoca e recupero dei contributiAutotutelaGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaRiparto di giurisdizioneDifetto di istruttoriaEfficacia ed esecutorietà

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