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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10028/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente intrattenuto sin dal 1987 con un istituto bancario, poi interessato da cessione del credito. L'istituto aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 75.235,33; il correntista propose opposizione, chiedendo in via riconvenzionale la rideterminazione del saldo del conto e la ripetizione delle somme indebitamente addebitate, nonché il risarcimento dei danni asseritamente subiti per l'illegittima chiusura del conto, per l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi e per l'omessa comunicazione del mancato pagamento di alcune cambiali scontate. Il Tribunale accolse solo in parte le domande, revocando il decreto ingiuntivo, accertando un credito del correntista verso la banca, condannando la banca alla restituzione di euro 17.864,65, confermando la cancellazione dalla Centrale Rischi, ma rigettando la domanda risarcitoria. La Corte d'appello rigettò l'appello del correntista. In Cassazione il ricorrente dedusse quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2697 e 2698 c.c. e vizio motivazionale sul preteso saldo iniziale zero e sul riparto dell'onere probatorio, sostenendo che la banca non avesse prodotto tutta la documentazione contabile necessaria; 2) omesso riconoscimento del danno extracontrattuale per la segnalazione in Centrale Rischi, con riferimento anche all'art. 3 CEDU, lamentando che la corte territoriale non avesse considerato la sua qualità di imprenditore e le vessazioni subite; 3) omesso riconoscimento del danno contrattuale, con richiamo all'art. 41 Cost. e all'art. 2043 c.c., assumendo che l'illegittima iscrizione in Centrale Rischi avesse causato l'azzeramento del fatturato; 4) mancato riconoscimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., ritenuti conseguenza dell'accoglimento dei motivi precedenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile per genericità e per mancata dimostrazione della deduzione in appello, e in parte infondato perché la banca aveva prodotto la documentazione richiesta e, in ogni caso, nel giudizio di ripetizione d'indebito l'onere della prova grava su chi agisce per la restituzione delle somme. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché volto a ottenere una rivalutazione del merito e comunque infondato, poiché la corte territoriale aveva accertato che, al momento della segnalazione, il ricorrente non aveva più redditi d'impresa e non era stata provata la lesione lamentata. Il terzo motivo è stato ritenuto meramente meritale, perché la censura pretendeva una diversa lettura delle prove e del nesso causale tra condotta e danno, estranea al giudizio di legittimità. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità e perché la corte di merito aveva motivatamente escluso i presupposti della responsabilità aggravata. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Nel giudizio di ripetizione di indebito l'onere della prova grava su chi agisce per la restituzione, che deve provare il pagamento e l'assenza di causa giustificativa.

  • art. 2698 c.c.

    La norma è richiamata per escluderne l'applicazione, poiché non vi è stata nel caso concreto una modifica convenzionale dell'onere probatorio.

  • art. 50 TUB

    La certificazione ex art. 50 TUB aveva fondato il decreto ingiuntivo, ma non esonerava la parte attrice in opposizione dagli oneri probatori nel giudizio di ripetizione.

  • art. 3 CEDU

    Il richiamo è stato ritenuto inidoneo a superare il difetto di specificità e a trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo giudizio di merito.

  • art. 41 Cost.

    Il richiamo è stato formulato a sostegno del preteso danno da illegittima segnalazione, ma la censura è stata ritenuta meramente devolutiva del merito.

  • art. 2043 c.c.

    La domanda risarcitoria è stata scrutinata in termini di mancanza di prova del nesso causale e del danno conseguente alla condotta denunciata.

  • art. 96 c.p.c.

    La responsabilità aggravata è stata esclusa per insussistenza dei presupposti, secondo motivazione congrua della corte di merito.

  • art. 88 c.p.c.

    Richiamato solo come parametro della condotta processuale, senza che ne risultasse integrata una violazione idonea a fondare la condanna ex art. 96 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115

    È stato applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30.5.2002, n. 115

    Richiamato come parametro del contributo unificato dovuto in conseguenza del rigetto.

  • art. 1, comma 17, L. 24.12.2012, n. 228

    Norma di modifica del regime del contributo unificato richiamata nel dispositivo.

Massime di principio

  • In tema di ripetizione di indebito, chi agisce per la restituzione deve provare i fatti costitutivi della domanda, cioè l'avvenuto pagamento e la mancanza di una valida causa debendi, non potendo limitarsi a contestare il saldo affermato dalla controparte.
  • La produzione documentale richiesta dal consulente tecnico o dalla parte non integra, di per sé, un'inversione convenzionale dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2698 c.c., se non risulta un accordo in tal senso.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa ricostruzione dei fatti, essendo deducibile solo il controllo sulla tenuta giuridica e logica della decisione impugnata.
  • La domanda di risarcimento del danno da illegittima segnalazione in Centrale Rischi richiede la prova del danno concreto e del nesso causale con la condotta contestata; non basta allegare la mera illegittimità della segnalazione.
  • La qualità di imprenditore o la precedente attività economica devono risultare rilevanti al momento della condotta lesiva e devono essere provate insieme ai pregiudizi specificamente lamentati, quali dinieghi di credito o perdita di fatturato.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone la dimostrazione dei relativi requisiti, non essendo sufficiente il solo rigetto delle difese o delle domande avversarie.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteUsura bancariaRisarcimento e indennizzoImpugnazioniSpese di lite
RamiBancario e finanziarioResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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