Ordinanza n. 2612/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento della sentenza n°925/2023, emessa dal Tribunale Ordinario di Milano, sezione lavoro, pubblicata in data 15/3/2023, notificata in forma esecutiva alla pubblica amministrazione resistente in data 20/3/2024 costituente giudicato ai sensi dell'art. 324 c.p.c.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Tribunale ordinario di Milano, sezione lavoro, della quale è chiesta l'esecuzione in sede di ottemperanza
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza assumendo l'esistenza di un giudicato costituito da una sentenza del Tribunale ordinario di Milano, sezione lavoro, notificata in forma esecutiva al Ministero. Ai fini della verifica della tempestività e della regolarità della notificazione, tuttavia, non è stato depositato il duplicato informatico dei file di notifica. È stata prodotta soltanto una copia per immagine dell'e-mail PEC inviata, recante l'indicazione nominativa dei file allegati, senza che dal documento fosse possibile stabilire il contenuto della notifica e senza attestazione di conformità all'originale.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso nel merito la domanda di ottemperanza. Ha ordinato alla ricorrente di depositare, entro il termine perentorio di 15 giorni, il duplicato informatico dei file di notifica della sentenza indirizzati personalmente al Ministero. Il Collegio ha rilevato che la copia per immagine della prova della notificazione, ove non coincida con il duplicato informatico del file ai sensi dell'art. 1 CAD, deve essere accompagnata dall'attestazione di conformità all'originale; inoltre, l'asseverazione non sarebbe correttamente utilizzabile per un file per immagine privo dei codici hash dei file allegati alla notificazione originale. Il deposito effettuato è stato quindi ritenuto non conforme alle specifiche tecniche del processo amministrativo telematico e deve essere regolarizzato per consentire la delibazione della domanda. In caso di mancato adempimento, il ricorso sarà dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 52 c.p.a. È stata fissata la camera di consiglio del 2 luglio 2026 per la prosecuzione della trattazione.
Norme richiamate
art. 1 CAD
duplicato informatico dei file di notifica
Il duplicato informatico costituisce il documento richiesto per comprovare nel processo telematico i file informatici della notificazione; la copia per immagine non vi equivale automaticamente.
allegato 2 d.P.C.S. 28 luglio 2021
specifiche tecniche sui depositi nel processo amministrativo telematico
Il deposito deve rispettare le specifiche tecniche del processo amministrativo telematico; la documentazione depositata in forma non conforme deve essere regolarizzata.
art. 52 c.p.a.
il ricorso sarà dichiarato improcedibile
Il mancato adempimento all'ordine di deposito dei documenti entro il termine perentorio comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
art. 324 c.p.c.
La sentenza civile è indicata come passata in giudicato, ma la verifica processuale della notificazione è stata ritenuta preliminare alla decisione sulla domanda di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo telematico, la produzione della prova di una notificazione effettuata tramite PEC richiede il deposito del duplicato informatico dei file di notifica, quando disponibile, oppure di una copia per immagine corredata dall'attestazione di conformità all'originale.
- Una copia per immagine della comunicazione PEC che indichi soltanto nominativamente gli allegati, senza consentire di verificarne il contenuto e senza riportare i codici hash dei file allegati alla notificazione originale, non è sufficiente a comprovare la notificazione ai fini della delibazione della domanda di ottemperanza.
- Quando la documentazione telematica depositata non è conforme alle specifiche tecniche del processo amministrativo telematico, il giudice può ordinare la regolarizzazione mediante deposito dei documenti informatici necessari, assegnando un termine perentorio.
- L'inottemperanza all'ordine giudiziale di regolarizzazione documentale entro il termine perentorio assegnato può comportare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 52 c.p.a.
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