Sentenza n. 1295/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione cautelare, dell’ordinanza sindacale n.-OMISSIS- del 21.08.2024 (prot. n. -OMISSIS- del 22.08.2024) con cui è stata disposta la cessazione dell’attività di ristorazione-pizzeria esercitata da -OMISSIS- s.a.s. di -OMISSIS-, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale di cessazione dell’attività di ristorazione-pizzeria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’ordinanza sindacale che disponeva la cessazione dell’attività di ristorazione-pizzeria, deducendo: errore, sviamento, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza; violazione dell’art. 6, comma 3, d.lgs. 193/2007; violazione del principio di proporzionalità; violazione dell’obbligo di motivazione. La ricorrente ha sostenuto che esistesse una DIA del 2013 relativa anche alla somministrazione di alimenti e bevande sino a 80 posti a sedere, sebbene non l’avesse allegata al ricorso, e che l’eventuale omessa notifica sanitaria avrebbe comportato soltanto una sanzione pecuniaria. Ha inoltre dedotto che eventuali irregolarità edilizie parziali non avrebbero potuto giustificare la chiusura dell’intera attività e che il Comune si sarebbe limitato a recepire il verbale dei Carabinieri NAS senza svolgere adeguati accertamenti né fornire una motivazione autonoma. Nel corso del giudizio è emerso che il Comune aveva ordinato la demolizione di numerosi abusi edilizi, tra cui il mutamento di destinazione d’uso dell’intero locale da vendita di polli allo spiedo a ristorante, la trasformazione e l’ampliamento di strutture destinate a sala ristorante, la realizzazione di accessi e passaggi e l’occupazione di suolo demaniale; tali opere non erano state demolite nel termine assegnato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima la cessazione dell’attività perché i locali erano interessati da rilevanti irregolarità edilizie e, conseguentemente, era venuta meno la loro agibilità. L’ordinanza comunale di demolizione degli abusi non era stata impugnata e si era consolidata; inoltre, l’inottemperanza all’ordine di demolizione risultava dal verbale prodotto in giudizio. Poiché tra gli abusi figurava il mutamento di destinazione d’uso dell’intero immobile, non era configurabile una violazione del principio di proporzionalità per avere disposto la chiusura dell’intera attività. Il giudice ha ribadito che l’esercizio legittimo di un’attività commerciale, soprattutto di somministrazione di alimenti e bevande, presuppone per tutta la durata dell’attività la disponibilità giuridica e la regolarità urbanistico-edilizia dei locali. Ha inoltre rilevato che non risultava prodotta alcuna planimetria allegata alla DIA dalla quale emergesse la destinazione alla somministrazione con tavoli e sedie degli spazi indicati nel verbale NAS. La previsione della sanzione pecuniaria dell’art. 6 d.lgs. 193/2007 non escludeva il potere di disporre la chiusura immediata dell’esercizio abusivo ai sensi dell’art. 22, comma 7, d.lgs. 114/1998. Il vizio di motivazione è stato escluso perché l’ordinanza indicava le ragioni fondanti il provvedimento. La società ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 6, comma 3, d.lgs. 193/2007
non effettua la notifica all’Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti
La sanzione amministrativa pecuniaria prevista per l’omessa notifica sanitaria non esclude l’adozione della chiusura dell’esercizio quando l’attività commerciale sia svolta abusivamente.
art. 22, comma 7, d.lgs. 114/1998
Consente all’amministrazione di disporre la chiusura immediata dell’esercizio commerciale in caso di svolgimento abusivo dell’attività.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il legittimo esercizio di un’attività commerciale, in particolare di somministrazione di alimenti e bevande, presuppone non solo il possesso del titolo autorizzatorio, ma anche la disponibilità giuridica e la regolarità urbanistico-edilizia dei locali per l’intera durata dell’attività.
- La presenza di un provvedimento di demolizione non impugnato e divenuto definitivo, relativo ad abusi edilizi che incidono sulla destinazione d’uso dell’intero immobile, legittima la cessazione dell’attività commerciale esercitata nei locali e rende non sproporzionata la chiusura dell’intero esercizio.
- La sanzione pecuniaria prevista per l’omessa notifica sanitaria non preclude l’adozione della chiusura immediata dell’esercizio quando l’attività commerciale sia svolta abusivamente, ai sensi dell’art. 22, comma 7, d.lgs. 114/1998.
- Il richiamo agli accertamenti degli organi di vigilanza non determina di per sé un difetto di motivazione quando il provvedimento amministrativo renda comunque individuabili le ragioni concrete, edilizie e amministrative, poste a fondamento della cessazione dell’attività.
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