Sentenza n. 3960/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento A) del provvedimento dell’Agenzia del Demanio – Struttura per la Progettazione n. 83 del 2 febbraio 2026, pubblicato e comunicato il 3 febbraio 2026, nella parte in cui ha escluso l’operatore ricorrente dalla procedura ad evidenza pubblica in rilievo; B) del provvedimento del 4 febbraio 2026 dell’Agenzia del Demanio – Struttura per la Progettazione recante “Comunicazione ricalcolo soglia di anomalia e nuova graduatoria provvisoria”, e dei relativi allegati; C) dei verbali dei lavori del Seggio di Gara; D) dei verbali dei lavori del RUP, ed in particolare della relazione sulla verifica di congruità delle offerte anormalmente basse e proposta di esclusione, assunta al prot. n. 38.R del 20 gennaio 2026; E) di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresa l’eventuale aggiudicazione definitiva che dovesse essere emanata nelle more della notifica o del deposito del presente ricorso; nonché per l’inibitoria alla Stazione appaltante alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, e di ogni contratto esecutivo connesso; e, in via principale, per l’accertamento dell’esaurimento di ogni margine di discrezionalità della Stazione appaltante ai fini della valutazione di congruità dell’offerta della ricorrente, e, per l’effetto, per la condanna della Stazione medesima ad attribuire alla ricorrente il primo posto in graduatoria ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, con conseguente declaratoria di inefficacia dell’eventuale Accordo Quadro che dovesse essere sottoscritto con i partecipanti dichiarati aggiudicatari dell’appalto, e di ogni contratto esecutivo connesso al suddetto Accordo Quadro, con espressa dichiarazione di disponibilità al subentro nello stesso; o, in via subordinata, per la condanna della Stazione appaltante alla riedizione della procedura di valutazione dell’anomalia dell’offerta economica presentata dalla ricorrente, con conseguente declaratoria di inefficacia dell’eventuale Accordo Quadro che dovesse essere sottoscritto con i partecipanti dichiarati aggiudicatari dell’appalto e di ogni contratto esecutivo connesso al suddetto Accordo Quadro, con espressa dichiarazione di disponibilità al subentro nello stesso; o, in via ulteriormente subordinata, ossia nella denegata ipotesi in cui Codesto Ecc.mo TAR non dovesse dichiarare l’inefficacia dell’Accordo Quadro consequenziale all’aggiudicazione e di ogni altro contratto esecutivo connesso al suddetto Accordo Quadro, con subentro della ricorrente negli stessi; per la condanna della Stazione appaltante al risarcimento del danno per equivalente ex art. 124 del d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii., nella misura da determinarsi in esito all'istruttoria e/o stragiudizialmente e/o con separato giudizio, in relazione: a) al danno emergente, al mancato utile, al danno curriculare e alla perdita di chance; b) in via subordinata, al danno da perdita di chances connesso alla mancata aggiudicazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura di gara per ritenuta insostenibilità dell’offerta economica, comunicazione di ricalcolo della soglia di anomalia e nuova graduatoria provvisoria, nonché atti della verifica di anomalia
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La procedura aperta, suddivisa in due lotti, aveva ad oggetto servizi di ingegneria e architettura mediante accordi quadro triennali, comprendenti anche rilievi e indagini strutturali e geognostiche. Per il lotto 1 la ricorrente aveva offerto un ribasso dell’85% sulla quota ribassabile del corrispettivo dei servizi di ingegneria e architettura, pari al 35% dell’importo complessivo, mentre il restante 65% era configurato dalla lex specialis come prezzo fisso non ribassabile ai sensi dell’art. 41, comma 15-bis, d.lgs. n. 36/2023. Poiché il ribasso superava la soglia prevista dal disciplinare, l’offerta era stata sottoposta a verifica di anomalia. La concorrente aveva giustificato il ribasso evidenziando che alcune indagini sarebbero state eseguite direttamente dai soci, mediante attrezzature proprie, e che per le prove affidate a un laboratorio erano stati indicati i relativi costi, inclusi quelli della manodopera e della sicurezza. L’Agenzia del Demanio aveva tuttavia ritenuto che l’azzeramento dei costi relativi alle indagini fosse solo apparente e che tali costi finissero per gravare sulla quota del 65% non ribassabile, integrante l’equo compenso. Con unico motivo la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 2, 3, 24 e 97 Cost., degli artt. 41 e 110 d.lgs. n. 36/2023 e degli artt. 3, 4 e 19 della lex specialis, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione perplessa e contraddittoria e ingiustizia manifesta. Ha contestato che i costi fossero stati realmente azzerati, sostenendo che le prestazioni eseguite direttamente dai soci non comportassero costi di manodopera ulteriori e che l’Amministrazione non avesse valutato adeguatamente la concreta organizzazione dell’impresa, la disponibilità delle attrezzature e l’incidenza effettiva dei costi sulle diverse componenti del corrispettivo. Sono state proposte anche domande di riammissione, aggiudicazione, subentro e risarcimento del danno.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni di inammissibilità dell’Agenzia. La ricorrente conservava un interesse concreto alla rimozione dell’esclusione, anche se l’eventuale accoglimento non avrebbe prodotto automaticamente l’aggiudicazione; inoltre, i limiti del sindacato sulle valutazioni di congruità attengono al merito della controversia e non alla sua ammissibilità. Nel merito, il Collegio ha riconosciuto che la quota del 65% dei corrispettivi professionali costituisce componente fissa e non ribassabile e che è legittima la preoccupazione della stazione appaltante di impedire che i costi delle prestazioni siano occultamente trasferiti su tale quota, eludendo la disciplina dell’equo compenso. Tuttavia, anche in presenza di un ribasso molto elevato, la stazione appaltante deve verificare concretamente la sostenibilità dell’offerta e la salvaguardia dell’intangibilità dell’equo compenso, analizzando le singole componenti dell’offerta. Nel caso concreto, l’esclusione è stata ritenuta carente di motivazione e istruttoria perché l’Amministrazione non aveva adeguatamente considerato la possibilità che le indagini fossero svolte direttamente dai soci della concorrente con mezzi propri, né aveva verificato se fosse necessario l’intervento di personale terzo, con conseguenti costi di manodopera. Parimenti, non era stata accertata in modo specifico l’effettiva incidenza di ammortamento, manutenzione e messa in esercizio delle attrezzature di proprietà. La motivazione amministrativa non aveva inoltre chiarito se gli eventuali costi non coperti dalla quota ribassata potessero essere sostenuti mediante la quota del 15% residua della componente variabile, senza intaccare il 65% fisso. L’esclusione è stata quindi annullata, con obbligo per la stazione appaltante di rideterminarsi motivatamente sulla sostenibilità dell’offerta alla luce delle indicazioni della sentenza. Sono state respinte, allo stato, le pretese di aggiudicazione, subentro e risarcimento, poiché l’Amministrazione deve ancora esercitare il proprio potere valutativo e l’interesse della ricorrente è soddisfatto dalla riammissione dell’offerta alla nuova valutazione. Spese compensate tra le parti costituite e irripetibili nei confronti della controinteressata non costituita.
Norme richiamate
art. 41, comma 15-bis, d.lgs. n. 36/2023
In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara per gli affidamenti di cui all'articolo 108, comma 2, lettera b), comprensivo dei compensi, nonché delle spese e degli oneri accessori, fissi e variabili. [...] a) per il 65 per cento dell'importo determinato ai sensi del primo periodo, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso; b) il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte.
Il 65% dei corrispettivi professionali assume natura di componente fissa e non ribassabile, mentre il restante 35% può essere assoggettato a ribasso. La non ribassabilità non esonera la stazione appaltante dal verificare la sostenibilità complessiva dell’offerta e l’eventuale erosione indiretta della quota fissa.
La verifica dell’anomalia deve accertare concretamente la sostenibilità dell’offerta sulla base delle giustificazioni rese dal concorrente e della sua specifica organizzazione aziendale.
art. 8, comma 2, d.lgs. n. 36/2023
La disciplina dei contratti pubblici deve garantire il rispetto dell’equo compenso per le prestazioni professionali.
Per equo compenso, la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale.
L’equo compenso consiste in una remunerazione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale.
La domanda risarcitoria per equivalente non è stata accolta poiché, in assenza di una nuova valutazione dell’offerta e di un diritto attuale all’aggiudicazione, la riammissione alla valutazione amministrativa soddisfa l’interesse azionato.
La controversia è stata definita con sentenza nel rito applicabile alle controversie relative alle procedure di affidamento di contratti pubblici.
Massime di principio
- La disciplina dell’art. 41, comma 15-bis, d.lgs. n. 36/2023 rende non ribassabile la quota del 65% dei corrispettivi professionali determinati secondo l’Allegato I.13, ma non impedisce che la restante componente variabile sia oggetto di un ribasso anche elevato, purché l’offerta risulti concretamente sostenibile e non determini un’erosione, diretta o indiretta, della quota fissa.
- La verifica di anomalia di un’offerta comprendente servizi di ingegneria e architettura e attività accessorie deve considerare la concreta organizzazione dell’operatore economico, le modalità di esecuzione delle prestazioni, l’eventuale svolgimento diretto da parte dei soci o del personale proprio, la disponibilità di attrezzature e l’effettiva incidenza dei costi di manodopera, ammortamento e manutenzione.
- La stazione appaltante non può ritenere automaticamente insostenibile un’offerta perché alcune prestazioni sono indicate come eseguite direttamente dai soci dell’impresa senza imputazione separata di costi di manodopera; deve accertare se tali prestazioni richiedano personale terzo e quali costi effettivi derivino dall’impiego di mezzi e attrezzature proprie.
- Anche quando il ribasso riguarda una componente legalmente ribassabile, la motivazione dell’esclusione per anomalia deve spiegare in modo specifico se e come i costi non coperti dalla componente variabile incidano sulla quota fissa non ribassabile, verificando previamente la disponibilità della parte residua della quota variabile.
- L’annullamento dell’esclusione per difetto di motivazione e istruttoria comporta la riedizione della valutazione di congruità, ma non attribuisce automaticamente il diritto all’aggiudicazione né al risarcimento del danno quando residui un margine di discrezionalità amministrativa sulla sostenibilità dell’offerta.
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