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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3683/2022 del 01/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di riesame che confermava il sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto sul presunto profitto di reati di peculato con tre censure principali: (1) illegittimità della qualificazione di peculato perché i canoni di depurazione e fognatura sarebbero "corrispettivi" e non somme pubbliche, configurando al più una controversia civilistica; (2) carenza di motivazione circa l'effettiva riscossione delle somme da parte della Conocchia Multiservizi S.r.l., elemento necessario per la sussistenza del peculato; (3) assenza di prova dell'appropriazione o della destinazione a fini personali delle somme (si sarebbe trattato invece di utilizzo per finalità sociali/gestionali), sicché il sequestro sarebbe stato ordinato senza fondamento.

La decisione

La Corte ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che, sebbene i canoni abbiano natura di corrispettivo, le somme potessero essere "altrui" perché spettanti ab origine alla Regione Campania in virtù del quadro normativo (d.lgs. 152/2006) e della convenzione 2013 che attribuiva alla Regione la titolarità del credito e imponeva al gestore l'obbligo di riversare i proventi. Il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato la determinazione dell'ammontare delle somme sulla base di ruoli e fatture approvati dalla società, e non risultava dimostrata dalla difesa la destinazione delle somme a finalità pubbliche diverse o la mancata effettiva riscossione. Di conseguenza il sequestro finalizzato alla confisca è stato confermato e i ricorrenti condannati alle spese.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen.

    La Corte ricorda che il delitto di peculato riguarda l'appropriazione di denaro o cosa mobile altrui di cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abbia la disponibilità per ragione del servizio; l'appartenenza originaria alla PA non è più elemento vincolante dopo le modifiche normative, occorre accertare l'altruità delle somme.

  • art. 322 ter cod. pen.

    Norma richiamata in relazione alle statuizioni sulla confisca e al sequestro finalizzato alla confisca nell'ambito di reati contro la pubblica amministrazione; la Corte ha esaminato la legittimità del sequestro in ragione della contestazione di peculato.

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata con riferimento ai requisiti di motivazione degli atti di riesame; la Corte ha ritenuto che non sussistesse vizio di motivazione tale da rendere l'ordinanza priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza.

  • d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - art. 155

    Il gestore è tenuto a versare i relativi proventi, risultanti dalla formulazione tariffaria definita ai sensi dell'articolo 154, a un fondo vincolato intestato all'ente di governo dell'ambito, che lo mette a disposizione del gestore per l'attuazione degli interventi relativi alle reti di fognatura ed agli impianti di depurazione previsti dal piano d'ambito.

    La Corte utilizza questa disposizione per sostenere che, benché il canone sia corrispettivo, esiste un vincolo di destinazione che fa sì che i proventi spettino ab origine all'ente pubblico (Regione/ente di governo dell'ambito), rendendoli "altrui" ai fini del peculato.

  • d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - art. 156

    Richiamato come parte del quadro normativo che disciplina la tariffazione e il regime del riversamento dei proventi del servizio di fognatura e depurazione, contribuendo a dimostrare la titolarità pubblica delle somme.

  • Convenzione 13 marzo 2013 tra Conocchia Multiservizi S.r.l. e Regione Campania (art. 2, comma 5 e premessa)

    La premessa sancisce che a) il Comune di Curti è servito dall'impianto di depurazione del comprensorio di Area Casertana di proprietà della Regione Campania e dalla stessa gestito; b) ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. 152/2006, la Conocchia è tenuta a riscuotere anche la tariffa di depurazione, riversandola al gestore dell'impianto di depurazione e collettamento entro trenta giorni dalla riscossione. L'art. 2, comma 5 prevede che "l'importo versato dai cittadini sui singoli ruoli sarà corrisposto dal soggetto gestore alla Regione Campania, ex art. 156 del D.Lgs. 152/2006, entro 30 giorni dalla riscossione ..."

    La Corte trae dalla convenzione e dalla premessa un obbligo contrattuale e un vincolo di destinazione che supportano la tesi dell'altruità delle somme e giustificano la qualificazione come peculato quando le somme non vengono versate all'ente titolare.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 335/2008

    Richiamata per il principio secondo cui i canoni di depurazione e fognatura hanno natura di corrispettivo e non di tributo; la Corte dà per assodato questo principio ma ne conclude che, nonostante cioè, le somme possono comunque essere "altrui" se spettano ab origine all'ente pubblico.

  • Cass. Sez. 6, n. 37674 del 13/10/2020 (Alfonso)

    Giurisprudenza utilizzata dalla difesa per sostenere che omissione di versamento di corrispettivi del concessionario verso l'ente non integra peculato quando il denaro non appartiene all'ente ab origine; la Corte di legittimità ha valutato il principio ma ha ritenuto nel caso concreto la sussistenza del vincolo di destinazione pubblico.

Massime di principio

  • La natura di "corrispettivo" di una somma non esclude automaticamente la configurabilità del peculato: occorre accertare l'altruità delle somme (se spettino ab origine alla pubblica amministrazione per vincolo normativo o contrattuale).
  • In ipotesi di gestione affidata a terzi, la convenzione e le norme settoriali (es. d.lgs. 152/2006) sono decisive per stabilire a chi spettano i proventi e quindi se le somme siano "altrui" ai fini penali.
  • Per disporre il sequestro finalizzato alla confisca è sufficiente, nella fase cautelare, una motivazione coerente che dimostri la disponibilità effettiva delle somme (ruoli, fatture, documenti contabili); l'onere di provare destinazioni legittime o l'assenza di appropriazione ricade poi sulla difesa.
  • Distinguere con cura tra appropriazione (peculato) e distrazione/uso per altri fini pubblici (eventualmente abuso d'ufficio o fattispecie alternative): la qualificazione alternativa richiede prova e approfondimento istruttorio.
  • In casi analoghi, la difesa dovrebbe documentare: a) la mancata effettiva riscossione (se rilevante); b) l'effettivo riversamento alle casse dell'ente pubblico; c) la tracciabilità dei flussi finanziari e l'utilizzo delle somme per finalità pubbliche comprovabili, per contrastare la gravità indiziaria necessaria al sequestro.

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