Cassazione Civile, Ordinanza n. 20177/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un estratto di ruolo e delle sottese cartelle esattoriali, originariamente conosciute dalla contribuente solo tramite estratto di ruolo e poi dichiarate invalide quanto alla notifica. In sede di rinvio la Corte tributaria di secondo grado aveva accolto l’appello, ma aveva liquidato le spese di tutti i gradi di merito e di legittimità in misura ritenuta inferiore ai parametri professionali. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione limitatamente alla statuizione sulle spese, deducendo: (1) violazione delle norme sui parametri forensi e sul contenuto della nota spese, perché il giudice d’appello aveva liquidato una somma inferiore a quella richiesta senza specifica motivazione sullo scostamento dai valori medi e minimi; (2) violazione del DM 55/2014 come modificato, perché la liquidazione era stata effettuata in modo omnicomprensivo per ciascun grado, senza distinguere le fasi (studio, introduttiva, trattazione/istruttoria, decisionale) e comunque in misura inferiore ai minimi tabellari. La resistente è rimasta intimata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, nella vigenza dell’art. 4 DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018, la liquidazione delle spese deve avvenire per fasi e non può scendere oltre il 50% dei valori medi tabellari, salvo specifica pattuizione; nel caso concreto, l’importo liquidato dalla Corte di merito era inferiore al minimo tabellare applicabile allo scaglione di valore della controversia. Cassata la sentenza impugnata, la Corte ha deciso nel merito rideterminando le spese dei gradi precedenti e del giudizio di rinvio, oltre a quelle del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario della ricorrente. La Corte ha quindi condannato l’Agenzia delle entrate riscossione al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 15 D.Lgs. n. 546/1992
richiamato come norma sulle spese nel processo tributario
art. 75 disp. att. c.p.c.
richiamato insieme alle norme sulle spese e sulla nota spese
art. 4 D.M. 5 aprile 2014, n. 55
la liquidazione dei compensi va fatta per fasi; nella versione modificata non è consentita una riduzione oltre il 50% dei valori medi tabellari, salvo specifica pattuizione
art. 4, comma 1, D.M. 10 marzo 2014, n. 55
disciplina i parametri di liquidazione dei compensi professionali in base ai valori medi delle tabelle
art. 1, comma 1, lettera a), D.M. 8 marzo 2018, n. 37
ha modificato l’art. 4 del DM 55/2014, applicabile alla fattispecie
art. 2233, comma 2, c.c.
richiamato come limite al divieto di liquidazioni meramente simboliche, non consone al decoro della professione
art. 336 c.p.c.
il giudice dell’impugnazione, quando riforma la decisione, è investito anche della liquidazione delle spese del grado precedente
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato solo per escluderne l’applicabilità nella vicenda in presenza di acquiescenza sul merito e prosecuzione della lite sulle sole spese
art. 101, paragrafo 1, TFUE
richiamato nel contesto della giurisprudenza UE sui minimi tariffari professionali
art. 4, paragrafo 3, TUE
richiamato nel contesto della giurisprudenza UE sui minimi tariffari professionali
Massime di principio
- Nella liquidazione giudiziale delle spese processuali, il compenso professionale va determinato secondo i parametri normativi vigenti al momento della liquidazione, se la prestazione non è ancora integralmente esaurita in quel momento e il giudice dell’impugnazione è chiamato a liquidare anche le spese dei gradi precedenti.
- Quando la disciplina tariffaria prevede la liquidazione per fasi, il giudice deve distinguere le attività corrispondenti e non può procedere a una liquidazione meramente globale e indistinta se ciò comporta una violazione del sistema parametrico applicabile.
- In presenza di parametri forensi vincolanti, il giudice non può scendere sotto il limite minimo risultante dallo scaglione applicabile e dalle riduzioni consentite dalla norma, salvo specifica pattuizione tra professionista e cliente.
- Ai fini della liquidazione delle spese, il valore della controversia si determina secondo il criterio del disputatum, ossia in base a quanto è stato richiesto o effettivamente devoluto al giudice nel grado considerato.
- Se il giudizio di impugnazione riguarda esclusivamente la correttezza della liquidazione delle spese del primo grado, il valore della causa ai fini delle spese coincide con l’importo delle spese liquidate dal primo giudice; se invece l’impugnazione investe anche il merito, il valore si commisura alla pretesa sostanziale controversa.
- La cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la sentenza e decidere nel merito anche sulla liquidazione delle spese, rideterminando direttamente gli importi dovuti.
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