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Sentenza

Sentenza n. 4649/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 00335/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202507301

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Abruzzo n. 335/2025, che aveva respinto l’impugnazione della variante urbanistica, del provvedimento unico autorizzativo per un distributore di carburanti e del provvedimento di non assoggettabilità a VAS

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imprese concorrenti)

Prevale il privato

La controversia

Le società appellanti contestavano il capo della sentenza di primo grado relativo al rigetto dei motivi aggiunti, deducendo: violazione del vincolo cimiteriale di cui all’art. 338 r.d. n. 1265/1934, avente efficacia diretta e natura conformativa; erronea valutazione della collocazione dell’impianto, poiché parcheggi, spazi di manovra e altre componenti funzionali sarebbero ricaduti nella fascia di rispetto cimiteriale; mancata osservanza del parere dell’ASL, che prescriveva la completa localizzazione dell’impianto al di fuori della fascia di rispetto; violazione della disciplina regionale concernente la necessità di dotare i nuovi impianti di infrastrutture per GNC o GNL. La società appellata aveva reiterato le eccezioni di tardività dei motivi aggiunti e di difetto di legittimazione e interesse ad agire. Il Consiglio di Stato ha esaminato anche tali eccezioni, rilevando che la lesività della variante, per i profili contestati, si era concretizzata con il rilascio dell’autorizzazione e che le società concorrenti erano legittimate in ragione dell’appartenenza alla medesima categoria merceologica e della vicinanza degli impianti, idonea a determinare un potenziale sviamento di clientela.

La decisione

L’appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata riformata. Le eccezioni di tardività e di difetto di legittimazione o interesse sono state respinte: la contestazione riguardava il rispetto diretto del vincolo cimiteriale e la lesività si era manifestata con l’autorizzazione del distributore; inoltre, la vicinitas degli impianti e la comune categoria commerciale fondavano l’interesse a ricorrere. Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondate le censure relative al vincolo cimiteriale. L’art. 338 T.U.L.S. non vieta soltanto gli edifici destinati a ospitare stabilmente persone, ma, in relazione alle finalità di igiene, salubrità, decoro e possibile ampliamento del cimitero, impedisce anche opere e attività incompatibili con tali finalità. La presenza di parcheggi e aree di manovra nella fascia di rispetto era quindi illegittima, perché tali elementi costituiscono parti funzionalmente inscindibili dell’impianto di distribuzione carburanti. La deroga prevista per parcheggi pubblici e privati conferma, a contrario, che tali opere sono normalmente vietate nella fascia, salvo il procedimento derogatorio previsto dalla legge. È stata altresì rilevata la violazione della prescrizione dell’ASL relativa alla completa collocazione dell’impianto al di fuori della fascia di rispetto. La censura concernente l’obbligo di installare infrastrutture GNC o GNL è stata invece respinta: il Regolamento UE 2023/1804, direttamente applicabile e applicabile all’autorizzazione del luglio 2024, aveva sostituito la precedente disciplina unionale e rendeva incompatibili le norme regionali fondate sul precedente quadro normativo, che dovevano essere disapplicate. Per effetto dell’accoglimento parziale dei motivi aggiunti, sono state annullate la deliberazione consiliare n. 8/2024 e il provvedimento unico autorizzativo n. 133/2024. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 338 r.d. n. 1265/1934

    I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale [...].

    Il vincolo cimiteriale ha efficacia diretta e, in relazione alle sue finalità, vieta non solo gli edifici ma anche opere e attività incompatibili con igiene, salubrità, decoro dei luoghi e possibilità di ampliamento del cimitero. Parcheggi e aree di manovra ricadenti nella fascia sono pertanto vietati salvo la specifica procedura di deroga.

  • art. 57 d.P.R. n. 285/1990

    Richiamato quale disciplina regolamentare complementare del vincolo di rispetto cimiteriale.

  • art. 288 TFUE

    Il regolamento ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fondamento della diretta applicabilità del Regolamento UE 2023/1804 e della prevalenza della disciplina unionale incompatibile sulle norme regionali anteriori.

  • Regolamento UE 2023/1804

    Applicabile all'autorizzazione rilasciata nel luglio 2024, ha abrogato la direttiva 2014/94/UE e costituisce la fonte unionale vigente in materia di infrastrutture per combustibili alternativi; le norme regionali incompatibili devono essere disapplicate.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Consente la riproposizione in appello delle eccezioni non accolte in primo grado, esaminate dal giudice d'appello.

Massime di principio

  • Il vincolo cimiteriale previsto dall’art. 338 r.d. n. 1265/1934 opera direttamente, indipendentemente dal suo recepimento negli strumenti urbanistici, e costituisce una limitazione legale conformativa della proprietà.
  • Nella fascia di rispetto cimiteriale il divieto non riguarda soltanto gli edifici destinati a ospitare stabilmente persone, ma comprende anche opere e attività non temporanee o idonee a trasformare irreversibilmente il suolo, quando siano incompatibili con le finalità di igiene, salubrità, decoro dei luoghi e futura espansione del cimitero.
  • Parcheggi e aree di manovra costituiscono opere soggette al vincolo cimiteriale; la loro espressa inclusione tra gli interventi realizzabili mediante deroga dimostra, a contrario, che sono normalmente vietati nella fascia di rispetto in assenza del procedimento derogatorio previsto dall’art. 338, comma 5, r.d. n. 1265/1934.
  • Un impianto di distribuzione carburanti deve essere valutato come complesso unitario: colonnine, fabbricati, parcheggi e spazi di manovra, se funzionalmente connessi, concorrono alla sua identificazione strutturale e giuridica e devono essere complessivamente compatibili con il vincolo cimiteriale.
  • Il Regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile e successivo alla disciplina nazionale o regionale incompatibile prevale su quest’ultima; l’amministrazione e il giudice devono disapplicare le norme interne incompatibili quando il regolamento costituisce la fonte diretta della materia.
  • La vicinitas di imprese appartenenti alla medesima categoria commerciale rispetto a un nuovo impianto concorrente può fondare la legittimazione e l’interesse a ricorrere quando la prossimità renda concreto il potenziale sviamento della clientela.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniVincoli urbanisticiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicitàPrimato del diritto UE e disapplicazionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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