Sentenza n. 4649/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 00335/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Abruzzo n. 335/2025, che aveva respinto l’impugnazione della variante urbanistica, del provvedimento unico autorizzativo per un distributore di carburanti e del provvedimento di non assoggettabilità a VAS
Esito
Favorevole al ricorrente (imprese concorrenti)
Prevale il privato
La controversia
Le società appellanti contestavano il capo della sentenza di primo grado relativo al rigetto dei motivi aggiunti, deducendo: violazione del vincolo cimiteriale di cui all’art. 338 r.d. n. 1265/1934, avente efficacia diretta e natura conformativa; erronea valutazione della collocazione dell’impianto, poiché parcheggi, spazi di manovra e altre componenti funzionali sarebbero ricaduti nella fascia di rispetto cimiteriale; mancata osservanza del parere dell’ASL, che prescriveva la completa localizzazione dell’impianto al di fuori della fascia di rispetto; violazione della disciplina regionale concernente la necessità di dotare i nuovi impianti di infrastrutture per GNC o GNL. La società appellata aveva reiterato le eccezioni di tardività dei motivi aggiunti e di difetto di legittimazione e interesse ad agire. Il Consiglio di Stato ha esaminato anche tali eccezioni, rilevando che la lesività della variante, per i profili contestati, si era concretizzata con il rilascio dell’autorizzazione e che le società concorrenti erano legittimate in ragione dell’appartenenza alla medesima categoria merceologica e della vicinanza degli impianti, idonea a determinare un potenziale sviamento di clientela.
La decisione
L’appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata riformata. Le eccezioni di tardività e di difetto di legittimazione o interesse sono state respinte: la contestazione riguardava il rispetto diretto del vincolo cimiteriale e la lesività si era manifestata con l’autorizzazione del distributore; inoltre, la vicinitas degli impianti e la comune categoria commerciale fondavano l’interesse a ricorrere. Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondate le censure relative al vincolo cimiteriale. L’art. 338 T.U.L.S. non vieta soltanto gli edifici destinati a ospitare stabilmente persone, ma, in relazione alle finalità di igiene, salubrità, decoro e possibile ampliamento del cimitero, impedisce anche opere e attività incompatibili con tali finalità. La presenza di parcheggi e aree di manovra nella fascia di rispetto era quindi illegittima, perché tali elementi costituiscono parti funzionalmente inscindibili dell’impianto di distribuzione carburanti. La deroga prevista per parcheggi pubblici e privati conferma, a contrario, che tali opere sono normalmente vietate nella fascia, salvo il procedimento derogatorio previsto dalla legge. È stata altresì rilevata la violazione della prescrizione dell’ASL relativa alla completa collocazione dell’impianto al di fuori della fascia di rispetto. La censura concernente l’obbligo di installare infrastrutture GNC o GNL è stata invece respinta: il Regolamento UE 2023/1804, direttamente applicabile e applicabile all’autorizzazione del luglio 2024, aveva sostituito la precedente disciplina unionale e rendeva incompatibili le norme regionali fondate sul precedente quadro normativo, che dovevano essere disapplicate. Per effetto dell’accoglimento parziale dei motivi aggiunti, sono state annullate la deliberazione consiliare n. 8/2024 e il provvedimento unico autorizzativo n. 133/2024. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
art. 338 r.d. n. 1265/1934
I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale [...].
Il vincolo cimiteriale ha efficacia diretta e, in relazione alle sue finalità, vieta non solo gli edifici ma anche opere e attività incompatibili con igiene, salubrità, decoro dei luoghi e possibilità di ampliamento del cimitero. Parcheggi e aree di manovra ricadenti nella fascia sono pertanto vietati salvo la specifica procedura di deroga.
art. 57 d.P.R. n. 285/1990
Richiamato quale disciplina regolamentare complementare del vincolo di rispetto cimiteriale.
art. 288 TFUE
Il regolamento ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fondamento della diretta applicabilità del Regolamento UE 2023/1804 e della prevalenza della disciplina unionale incompatibile sulle norme regionali anteriori.
Regolamento UE 2023/1804
Applicabile all'autorizzazione rilasciata nel luglio 2024, ha abrogato la direttiva 2014/94/UE e costituisce la fonte unionale vigente in materia di infrastrutture per combustibili alternativi; le norme regionali incompatibili devono essere disapplicate.
art. 101, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione in appello delle eccezioni non accolte in primo grado, esaminate dal giudice d'appello.
Massime di principio
- Il vincolo cimiteriale previsto dall’art. 338 r.d. n. 1265/1934 opera direttamente, indipendentemente dal suo recepimento negli strumenti urbanistici, e costituisce una limitazione legale conformativa della proprietà.
- Nella fascia di rispetto cimiteriale il divieto non riguarda soltanto gli edifici destinati a ospitare stabilmente persone, ma comprende anche opere e attività non temporanee o idonee a trasformare irreversibilmente il suolo, quando siano incompatibili con le finalità di igiene, salubrità, decoro dei luoghi e futura espansione del cimitero.
- Parcheggi e aree di manovra costituiscono opere soggette al vincolo cimiteriale; la loro espressa inclusione tra gli interventi realizzabili mediante deroga dimostra, a contrario, che sono normalmente vietati nella fascia di rispetto in assenza del procedimento derogatorio previsto dall’art. 338, comma 5, r.d. n. 1265/1934.
- Un impianto di distribuzione carburanti deve essere valutato come complesso unitario: colonnine, fabbricati, parcheggi e spazi di manovra, se funzionalmente connessi, concorrono alla sua identificazione strutturale e giuridica e devono essere complessivamente compatibili con il vincolo cimiteriale.
- Il Regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile e successivo alla disciplina nazionale o regionale incompatibile prevale su quest’ultima; l’amministrazione e il giudice devono disapplicare le norme interne incompatibili quando il regolamento costituisce la fonte diretta della materia.
- La vicinitas di imprese appartenenti alla medesima categoria commerciale rispetto a un nuovo impianto concorrente può fondare la legittimazione e l’interesse a ricorrere quando la prossimità renda concreto il potenziale sviamento della clientela.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 giu 2026Sentenza n. 86/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 9 giu 2026Sentenza n. 87/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 9 giu 2026Sentenza n. 88/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 9 giu 2026Sentenza n. 89/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 9 giu 2026Sentenza n. 1320/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 9 giu 2026Sentenza n. 1321/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →