Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-273/23

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 settembre 2024. — Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e a. contro Telecom Italia SpA e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Servizio universale e diritti degli utenti – Direttiva 97/33/CE – Articolo 5 – Direttiva 2002/22/CE – Articolo 13 – Finanziamento degli obblighi di servizio universale – Nozione di onere “iniquo” o “ingiustificato” – Definizione degli organismi che partecipano al meccanismo di finanziamento del costo netto di tali obblighi – Normativa nazionale che prevede la partecipazione degli operatori di telefonia mobile a tale meccanismo – Criteri – Grado di sostituibilità tra i servizi di telefonia fissa e i servizi di telefonia mobile. — Causa C-273/23

Giurisprudenza europea62023CJ0273

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che il diritto dell’Unione non impone che la partecipazione degli operatori mobili al finanziamento del servizio universale dipenda dalla dimostrazione della sostituibilità con la telefonia fissa. Gli Stati membri conservano un margine nel definire i criteri di riparto, purché rispettino i principi di trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e riduzione delle distorsioni del mercato. La sostituibilità può essere un elemento utile per valutare la pressione concorrenziale e l’iniquità dell’onere, ma non l’unico criterio né una condizione necessaria.

Finanziamento del costo netto del servizio universale: compatibilità con il diritto UE dell’imposizione agli operatori mobili senza previa verifica della sostituibilità con la telefonia fissa

La questione giuridica

Se gli articoli 5 della direttiva 97/33/CE e 13 della direttiva 2002/22/CE consentano: 1) a una normativa nazionale di imporre agli operatori di telefonia mobile la contribuzione al costo netto del servizio universale senza subordinare tale obbligo alla verifica della sostituibilità tra telefonia fissa e mobile; 2) alle autorità nazionali di regolamentazione di utilizzare, oltre o in alternativa alla sostituibilità, altri criteri per stabilire l’iniquità/ingiustificatezza dell’onere e quindi l’obbligo di finanziamento.

Principio di diritto

L’articolo 5 della direttiva 97/33/CE e l’articolo 13 della direttiva 2002/22/CE non ostano a una normativa nazionale che includa gli operatori di telefonia mobile nel meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale senza subordinare tale inclusione alla previa verifica di un certo grado di sostituibilità con i servizi di telefonia fissa; tuttavia, la valutazione dell’iniquità/ingiustificatezza dell’onere deve fondarsi su un esame concreto della situazione del fornitore designato e del suo contesto concorrenziale, nel rispetto di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. Il grado di sostituibilità tra fisso e mobile può essere considerato come uno degli elementi pertinenti, ma non è un presupposto necessario né esclusivo per imporre il finanziamento.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 97/33/CE
  • Articolo 5 della direttiva 97/33/CE
  • Direttiva 2002/22/CE
  • Articolo 12 della direttiva 2002/22/CE
  • Articolo 13 della direttiva 2002/22/CE
  • Allegato I della direttiva 97/33/CE
  • Allegato III della direttiva 97/33/CE
  • Allegato IV della direttiva 2002/22/CE
  • Articolo 3 della direttiva 2002/22/CE
  • Articolo 1 della direttiva 97/33/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 97/33/CE

Finanziamento del costo netto del servizio universale e contributo degli operatori mobili

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato italiano in una controversia relativa alla delibera AGCOM n. 18/21/CIR, con cui è stato riesaminato il carattere iniquo del costo netto del servizio universale imposto a Telecom Italia per il periodo 1999-2009. La questione centrale è se, ai fini della ripartizione di tale costo, gli operatori di telefonia mobile possano essere inclusi nel meccanismo di finanziamento anche in assenza di un accertamento della sostituibilità tra servizi fissi e mobili.

Fatti e procedimento principale

Nel 2020-2021 AGCOM ha riaperto il procedimento sulla iniquità del costo netto del servizio universale e ha concluso che, per gli anni 2002-2009, il costo netto era iniquo per Telecom Italia, con conseguente attivazione del meccanismo di ripartizione fra gli operatori del settore, inclusi quelli mobili. Vodafone, Telecom Italia, Fastweb e altri operatori hanno impugnato la delibera dinanzi ai giudici amministrativi italiani; il TAR Lazio ha annullato la decisione per vizi istruttori e motivazionali, e le varie impugnazioni sono confluite davanti al Consiglio di Stato.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:

  • se la direttiva 97/33/CE, art. 5, e la direttiva 2002/22/CE, art. 13, ostino a una normativa nazionale che imponga ex lege agli operatori mobili di contribuire al costo netto del servizio universale senza verificare la sostituibilità tra servizi fissi e mobili;
  • se le ANR possano usare, oltre o in alternativa alla sostituibilità, altri criteri per stabilire l’iniquità dell’onere e quindi l’obbligo di contribuzione.

Ricevibilità

La Corte ha respinto le eccezioni di irricevibilità sollevate dagli operatori. Ha ribadito che la rilevanza della questione spetta in linea di principio al giudice nazionale e che una domanda è irricevibile solo se l’interpretazione richiesta è manifestamente estranea al contesto della controversia, ipotetica o priva degli elementi necessari. Le contestazioni basate su precedenti decisioni nazionali o sulla comunicazione della Commissione del 1996 sono state considerate attinenti al merito, non alla ricevibilità.

Quadro normativo UE

La Corte ha richiamato:

  • la direttiva 97/33/CE, in particolare l’articolo 5, che disciplina il meccanismo di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale, e l’allegato I, parte 1, che si riferisce alle reti e ai servizi telefonici fissi;
  • la direttiva 2002/22/CE, in particolare gli articoli 12 e 13, che regolano il calcolo del costo netto e il suo eventuale finanziamento tramite fondi pubblici o tramite ripartizione tra i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica;
  • i principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e minima distorsione del mercato, desumibili dai considerando e dagli articoli 3 e 13 della direttiva 2002/22/CE.

Ragionamento della Corte sulla questione b)

La Corte ha ricordato che le due direttive subordinano il ricorso al meccanismo di finanziamento a due passaggi: il calcolo del costo netto e la verifica che tale costo rappresenti un onere eccessivo, iniquo o ingiustificato per l’impresa designata. Ha ribadito che tale valutazione deve essere concreta e individualizzata, tenendo conto delle caratteristiche del fornitore designato, della sua situazione economico-finanziaria e della sua posizione rispetto ai concorrenti.

La valutazione della situazione concorrenziale del fornitore costituisce parte integrante dell’analisi dell’iniquità/ingiustificatezza dell’onere. In tale ambito, il grado di sostituibilità tra telefonia fissa e mobile può essere un elemento pertinente perché aiuta a individuare concorrenti, quote di mercato e pressione concorrenziale; tuttavia, non può essere eretto a condizione necessaria. L’ANR deve considerare l’insieme dei vincoli concorrenziali, anche quelli meno immediati o meno intensi della sostituibilità diretta.

Ragionamento sulla questione a)

Quanto alla possibilità di includere gli operatori mobili nel meccanismo di ripartizione senza subordinare tale scelta alla sostituibilità, la Corte ha rilevato che il tenore letterale delle direttive parla di "altri organismi" e di "fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica" senza escludere gli operatori mobili. Il legislatore dell’Unione ha quindi lasciato agli Stati membri il compito di definire la platea dei contribuenti, purché siano rispettati i principi di trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e riduzione delle distorsioni di mercato.

La Corte ha inoltre precisato che la comunicazione della Commissione del 27 novembre 1996 non introduce un obbligo generale di subordinare la contribuzione dei mobili alla dimostrazione della sostituibilità; essa si limita a indicare che tale elemento può essere preso in considerazione, tra gli altri, nella valutazione della proporzionalità. Neppure l’analogia con la disciplina postale modifica questa conclusione.

Dispositivo

La Corte ha dichiarato che:

  • spetta agli Stati membri, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, fissare i criteri per valutare se il costo netto del servizio universale sia un onere eccessivo e quindi iniquo o ingiustificato;
  • l’ANR deve esaminare la situazione specifica dell’operatore e confrontarla con quella dei concorrenti nel mercato rilevante;
  • il grado di sostituibilità tra telefonia fissa e mobile è un elemento pertinente ma non necessario;
  • le direttive 97/33/CE e 2002/22/CE non ostano a una normativa nazionale che imponga agli operatori mobili di partecipare al riparto del costo netto senza richiedere una previa verifica di sostituibilità, purché la disciplina nazionale rispetti i principi UE applicabili.

Principio affermato

La sentenza chiarisce che il contributo degli operatori mobili al finanziamento del servizio universale può essere previsto dal diritto nazionale anche senza accertare un rapporto di sostituibilità con la telefonia fissa, ma la decisione di ripartire il costo deve sempre poggiare su una valutazione concreta, non automatica e non discriminatoria dell’onere sopportato dal fornitore designato, nel contesto concorrenziale del mercato.

Come è indicizzato

Materiecomunicazioni elettronicheservizio universalecontribuzione al costo nettoregolazione delle telecomunicazioniconcorrenza e non discriminazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.