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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10948/2022 del 25/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha impugnato l'ordinanza del 5 luglio 2021 con cui la Corte d'assise di Santa Maria Capua Vetere (giudice dell'esecuzione) aveva revocato la confisca di un immobile e del terreno riconducibili formalmente a Vincenza Nicoletti, beni confiscati con sentenza del 15 settembre 2005 nei confronti di Lucio Dell'Anno ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. n. 306/1992 (oggi art. 240-bis c.p.). Il ricorso del pubblico ministero si basava su due censure: (a) vizio procedurale per mancata comunicazione dell'udienza camerale al pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia di Napoli; (b) vizio di motivazione e violazione di legge sostanziale, sostenendo che ai fini della normativa sulla confisca speciale rileva la disponibilità effettiva del bene (già ritenuta nella sentenza definitiva a carico di Dell'Anno) e non la mera titolarità formale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva del ricorrente. Il Collegio ha rilevato che, in materia esecutiva, è legittimato ad impugnare soltanto il pubblico ministero che ha assunto la qualità di parte nel procedimento di esecuzione, individuato in relazione al giudice dell'esecuzione (artt. 655 e 665 cod. proc. pen.). Nel caso concreto il pubblico ministero che aveva partecipato all'incidente di esecuzione era quello della Procura presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (che aveva ricevuto avviso e partecipato), mentre il ricorso era stato proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli (DDA) che non aveva partecipato: ciò ha comportato l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. La Corte non è entrata nel merito delle questioni sostanziali relative alla disponibilità del bene ai fini della confisca.

Norme richiamate

  • art. 183-quater disp. att. cod. proc. pen.

    "competente a emettere i provvedimenti di confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale, o da altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, dopo l'irrevocabilità della sentenza, è il giudice di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice"

    Stabilisce la competenza del giudice dell'esecuzione a pronunciare confische speciali dopo irrevocabilità della sentenza di condanna (collegamento tra fase di cognizione e fase esecutiva).

  • art. 655 cod. proc. pen.

    "salvo che sia diversamente disposto" "pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665"

    Individua, salvo deroga, il pubblico ministero titolato a intervenire nel procedimento esecutivo: è quello in servizio presso il giudice dell'esecuzione, creando simmetria tra giudice esecutivo e pm esecutivo.

  • art. 665 cod. proc. pen.

    Indica il giudice dell'esecuzione (regola cui si riferisce l'art. 655 per l'individuazione del pubblico ministero competente).

  • art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (ora art. 240-bis cod. pen.)

    Normativa di riferimento per la confisca speciale per reati di tipo mafioso: disciplina il fondamento della misura e la procedura di confisca che, dopo modifiche, è oggi ricondotta all'art. 240-bis c.p.

  • art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Prevede, nella fase di cognizione, deroghe organizzative sull'attribuzione delle funzioni del pubblico ministero per specifici reati (es. competenze DDA), ma tale deroga non si estende automaticamente alla fase esecutiva secondo la Corte.

  • art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso per mancanza dei requisiti formali o sostanziali, applicata qui per difetto di legittimazione ad impugnare.

Massime di principio

  • In materia esecutiva il potere di impugnare i provvedimenti del giudice dell'esecuzione è riservato al pubblico ministero che ha effettivamente assunto il ruolo di parte nel procedimento esecutivo (ossia il pm presso il giudice che ha emesso il provvedimento); uffici estranei alla fase esecutiva non sono legittimati.
  • La competenza del pubblico ministero in esecuzione è definita in relazione al giudice dell'esecuzione (simmetria fra giudice e pm): pertanto, per tutelare un interesse in sede di impugnazione è necessario intervenire nella fase esecutiva davanti al giudice competente.
  • Le questioni sostanziali relative alla titolarità formale versus disponibilità effettiva del bene (rilevanti per la confisca speciale) possono essere oggetto di scrutinio solo se l'impugnante è legittimato; una carenza di legittimazione impedisce l'esame del merito.
  • La presenza e la notifica/avviso alle parti interessate nella fase esecutiva sono determinanti per la legittimazione a proporre impugnazioni: chi non è stato coinvolto nella dialettica esecutiva rischia l'inammissibilità.
  • Le deroghe di competenza previste per la fase di cognizione (es. attribuzione alla DDA) non si estendono automaticamente alla fase esecutiva; occorre verificare la normativa processuale esecutiva per la corretta individuazione del pubblico ministero legittimato.

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