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Sentenza

Sentenza n. 865/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento - in parte qua, del bando di gara con cui il Comando Stazione Navale per la Marina Militare di Taranto ha indetto una procedura negoziata per l’affidamento della “Fornitura di beni e servizi a richiesta ed a quantità indeterminata per manutenzioni preventive/correttive, assistenza ingegneristiche e gestione di impianti/apparati e motori termici della ditta IVECO AIFO e multimarca di potenza inferiore a 650 KW installati sulle Unità Navali e Naviglio Ausiliario della M.M.I. nella sede di Taranto - Fasc. 100/26 – SEN/012/SN/2026 – C.I.G.: BB7275DEBF– Cap.1190 art.7”; - del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara, ove nelle more adottato; - dei verbali di gara; - del provvedimento di aggiudicazione della gara, ove nelle more adottato; - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto; e per la conseguente declaratoria di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato.

Giustizia amministrativa202600500

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: bando di procedura negoziata per la fornitura di beni e servizi di manutenzione e assistenza su impianti, apparati e motori termici navali, nella parte in cui imponeva a pena di esclusione il riconoscimento quale concessionario autorizzato della rete Service Marine di determinati produttori

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il bando, nonché gli eventuali successivi atti di esclusione, i verbali e l'aggiudicazione, censurando l'art. 8 nella parte in cui imponeva, a pena di esclusione, il possesso del riconoscimento quale concessionario autorizzato della rete Service Marine di FPT Industrial o VM Motors. Ha dedotto la violazione dell'art. 100, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 e dei principi di concorrenza, proporzionalità, massima partecipazione e favor partecipationis, sostenendo che il requisito privatistico, cumulativo e rigido restringesse irragionevolmente e ingiustificatamente la platea degli operatori economici.

La decisione

Nelle more del giudizio, con determina n. 483 del 27 maggio 2026, il RUP ha annullato in autotutela il bando, riconoscendo la fondatezza delle censure della ricorrente e rilevando che la previsione cumulativa e rigida del requisito escludente privatistico violava i canoni legislativi di stretta pertinenza e proporzionalità previsti dal Codice dei contratti pubblici. Il TAR ha ritenuto che l'annullamento del bando avesse integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata, dichiarando cessata la materia del contendere. In applicazione della soccombenza virtuale, ha condannato il Comando Stazione Navale al pagamento di 1.500 euro di spese di lite, oltre accessori e rifusione del contributo unificato ove versato, poiché l'Amministrazione aveva annullato il bando soltanto dopo la proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 100, comma 2, d.lgs. 36/2023

    La disposizione è richiamata quale parametro per valutare la legittimità dei requisiti di partecipazione; il requisito richiesto deve essere strettamente pertinente e proporzionato all'oggetto dell'affidamento.

  • art. 60 c.p.a.

    Il ricorso è stato definito con sentenza semplificata in camera di consiglio, sentite le parti.

Massime di principio

  • La previsione, quale requisito di partecipazione a una gara pubblica, del riconoscimento privatistico come concessionario autorizzato di una specifica rete commerciale è illegittima quando, cumulativamente e rigidamente imposta a pena di esclusione, non risulti strettamente pertinente e proporzionata all'oggetto dell'affidamento e determini un'ingiustificata restrizione della concorrenza.
  • Quando l'amministrazione annulla in autotutela l'atto di gara dopo la proposizione del ricorso, integralmente soddisfacendo la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudizio deve essere dichiarato cessato per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
  • Ai fini della regolazione delle spese, l'annullamento in autotutela intervenuto dopo la proposizione del ricorso consente di individuare la soccombenza virtuale dell'amministrazione, che può essere condannata alle spese se le censure introdotte risultavano fondate.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneProcedura di garaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaConcorrenza ed evidenza pubblicaSopravvenuta carenza di interesse

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