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Ordinanza

Ordinanza n. 5185/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza in relazione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma sez. Lavoro n. 11024/2024 pubblicata in data 04.11.2024.

Giustizia amministrativa202510799

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: asserita inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n. 11024/2024, relativa all'attribuzione della Carta Elettronica

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza chiedendo di accertare l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n. 11024/2024. La sentenza aveva condannato il Ministero ad attribuire alla parte ricorrente la Carta Elettronica per un valore complessivo di 1.000 euro, oltre agli interessi dalla data di maturazione del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione. Il TAR ha rilevato d'ufficio seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso, poiché nel fascicolo processuale non risultavano depositati gli allegati indicati ai numeri 3 e 4, consistenti nelle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notificazione del ricorso per ottemperanza.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso né sull'ammissibilità del ricorso, né sull'inottemperanza, né sulle eventuali misure conformative o sulle spese. Rilevata d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la questione preliminare relativa alla mancata produzione delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notificazione, ha assegnato ai ricorrenti trenta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza per depositare memorie limitate a tale questione e per produrre gli allegati mancanti. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 19 maggio 2026, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Quando il giudice rileva d'ufficio una questione di rito, deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per il deposito di memorie; nel caso concreto il termine è stato utilizzato anche per consentire la produzione degli allegati mancanti relativi alla notificazione del ricorso.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio una questione preliminare di rito potenzialmente decisiva, deve sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per memorie prima di assumere ogni decisione sulla domanda.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata produzione in giudizio delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notificazione del ricorso può porre una questione preliminare di ammissibilità, che il giudice deve esaminare nel rispetto del contraddittorio procedimentale e processuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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