Ordinanza n. 5185/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'ottemperanza in relazione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma sez. Lavoro n. 11024/2024 pubblicata in data 04.11.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: asserita inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n. 11024/2024, relativa all'attribuzione della Carta Elettronica
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza chiedendo di accertare l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n. 11024/2024. La sentenza aveva condannato il Ministero ad attribuire alla parte ricorrente la Carta Elettronica per un valore complessivo di 1.000 euro, oltre agli interessi dalla data di maturazione del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione. Il TAR ha rilevato d'ufficio seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso, poiché nel fascicolo processuale non risultavano depositati gli allegati indicati ai numeri 3 e 4, consistenti nelle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notificazione del ricorso per ottemperanza.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso né sull'ammissibilità del ricorso, né sull'inottemperanza, né sulle eventuali misure conformative o sulle spese. Rilevata d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la questione preliminare relativa alla mancata produzione delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notificazione, ha assegnato ai ricorrenti trenta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza per depositare memorie limitate a tale questione e per produrre gli allegati mancanti. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 19 maggio 2026, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Quando il giudice rileva d'ufficio una questione di rito, deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per il deposito di memorie; nel caso concreto il termine è stato utilizzato anche per consentire la produzione degli allegati mancanti relativi alla notificazione del ricorso.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio una questione preliminare di rito potenzialmente decisiva, deve sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per memorie prima di assumere ogni decisione sulla domanda.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata produzione in giudizio delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notificazione del ricorso può porre una questione preliminare di ammissibilità, che il giudice deve esaminare nel rispetto del contraddittorio procedimentale e processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 19 mar 2026Ordinanza n. 42/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 19 mar 2026Ordinanza n. 121/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 19 mar 2026Ordinanza n. 122/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 19 mar 2026Ordinanza n. 123/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 19 mar 2026Ordinanza n. 124/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 19 mar 2026Ordinanza n. 125/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →