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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27624/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La fattispecie riguarda plurimi furti aggravati dalla esposizione alla pubblica fede, commessi in continuazione, e la successiva riqualificazione di un capo in ricettazione attenuata con assoluzione nel merito per insussistenza del fatto. La Corte di appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha confermato la responsabilità per i furti, assolto l'imputato dal capo relativo alla ricettazione e rideterminato la pena. In cassazione sono stati proposti due ricorsi separati: il primo deduceva inosservanza dell'art. 62 n. 4 c.p. e vizi motivazionali per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della particolare tenuità del danno patrimoniale, assumendo che i beni sottratti avevano valore modesto e che le persone offese erano supermercati, quindi soggetti non versanti in disagiate condizioni economiche; il secondo deduceva inosservanza dell'art. 62-bis c.p. e vizi motivazionali per il diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, sostenendo che la condotta era ascrivibile alle disagiate condizioni di vita dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato solo il motivo relativo alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. Ha affermato che, in presenza di reati unificati dal vincolo della continuazione, tale attenuante va valutata in relazione a ciascun singolo reato e con riguardo al danno patrimoniale cagionato da ogni fatto-reato. Ha giudicato errata in diritto la motivazione della Corte di appello nella parte in cui aveva valorizzato in modo non corretto il valore dei beni sottratti e aveva fatto riferimento a elementi non decisivi. È invece stato dichiarato inammissibile/infondato il motivo sulle circostanze attenuanti generiche, ritenuto generico, privo di confronto con la motivazione della sentenza impugnata e, per quanto emerge, anche nuovo nella sua concreta formulazione. Il dispositivo ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Firenze.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato per delimitare l'enunciazione sintetica dei motivi di ricorso in cassazione

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità deve essere valutata per ciascun singolo reato anche se unificato dalla continuazione

  • art. 62-bis cod. pen.

    le doglianze sul diniego delle attenuanti generiche devono confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e non possono essere formulate in modo generico

Massime di principio

  • Quando più fatti di reato sono unificati dal vincolo della continuazione, la particolare tenuità del danno patrimoniale ex art. 62 n. 4 c.p. va verificata in relazione a ciascun singolo episodio, non in modo globale e indifferenziato sull'intero aggregato criminoso.
  • Ai fini della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, la motivazione deve spiegare in modo concreto perché il valore del bene sottratto o il pregiudizio economico arrecato non sia di lieve entità; una motivazione meramente assertiva o illogica è censurabile in cassazione.
  • La valutazione sulle attenuanti generiche non può essere impugnata efficacemente con censure generiche o sganciate dalla motivazione della sentenza di merito; è necessario confrontarsi specificamente con le ragioni addotte dal giudice di appello.
  • In cassazione non sono ammissibili doglianze che introducano una diversa e nuova declinazione del motivo rispetto a quella già proposta nei gradi di merito, se non risulta il necessario confronto con la decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieFurtoRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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