Sentenza n. 6797/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) n. 15907/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la graduatoria finale e gli atti della procedura concorsuale interna per vice ispettore della Polizia di Stato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante, già promosso alla qualifica di vice sovrintendente per meriti straordinari, aveva partecipato a un concorso interno per titoli per 2.662 posti di vice ispettore. La Commissione aveva valutato i titoli di servizio sulla base delle decorrenze risultanti dallo stato matricolare, senza considerare il riallineamento dell'anzianità giuridica derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2020. Non essendo stato collocato in posizione utile, il dipendente aveva impugnato la graduatoria, i relativi decreti di approvazione e rettifica, la circolare di avvio del corso e, in via derivata, il bando e gli atti presupposti, sostenendo la violazione dell'art. 75 del d.P.R. n. 335 del 1982 come risultante dalla pronuncia costituzionale. In appello ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dei criteri sugli effetti temporali delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale, sostenendo che il rapporto di impiego ancora in corso non potesse considerarsi esaurito e che il riallineamento dovesse essere riconosciuto nella procedura concorsuale. Con il secondo motivo ha denunciato l'omesso esercizio del potere di disapplicazione della norma dichiarata incostituzionale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto entrambi i motivi e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha affermato che l'efficacia retroattiva delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale incontra il limite dei rapporti esauriti. Nel pubblico impiego rientrano tra questi gli atti di inquadramento e le posizioni di ruolo consolidatisi per mancata tempestiva impugnazione, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso. Singoli provvedimenti amministrativi possono infatti divenire definitivi e insensibili alle successive dichiarazioni di illegittimità costituzionale. L'impugnazione della graduatoria non poteva essere utilizzata per conseguire indirettamente il risultato che avrebbe richiesto la tempestiva contestazione degli atti di inquadramento e, ove pregiudizievole, del bando di concorso. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha escluso che il giudice comune possa disapplicare norme di legge o atti aventi forza di legge ritenuti incostituzionali, poiché la declaratoria di incostituzionalità delle norme primarie spetta alla Corte costituzionale. Il divieto opera anche quando la disposizione sia già stata dichiarata incostituzionale, ma continui a disciplinare rapporti esauriti in ragione dei limiti dell'efficacia retroattiva della pronuncia. Appello respinto e spese del grado compensate per la peculiarità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 71 d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335
Disciplina la promozione alla qualifica di vice sovrintendente per meriti straordinari.
art. 75, comma 1, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335
È la disposizione sulla decorrenza della qualifica attribuita per meriti straordinari, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 224 del 2020 nella parte in cui non prevedeva il riallineamento della decorrenza giuridica.
art. 136 Cost.
Concorre a fondare, unitamente all'art. 30 della legge n. 87 del 1953, la disciplina degli effetti temporali delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale e il limite dei rapporti esauriti.
art. 30 legge 11 marzo 1953, n. 87
Concorre a fondare il limite dell'efficacia retroattiva delle pronunce di accoglimento della Corte costituzionale rispetto ai rapporti esauriti.
art. 97, comma 2, Cost.
Richiamato dall'appellante a sostegno della tesi secondo cui il mantenimento della posizione di ruolo avrebbe violato i principi di buon andamento e imparzialità; la censura è stata respinta.
art. 36, comma 1, Cost.
Richiamato dall'appellante in relazione alla proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro; la censura è stata respinta.
Massime di principio
- L'efficacia retroattiva delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale è limitata dai rapporti esauriti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30 della legge n. 87 del 1953.
- Nel pubblico impiego, gli atti di inquadramento e le posizioni di ruolo non tempestivamente impugnati si consolidano come situazioni giuridiche definitive, anche se il rapporto di lavoro continua a essere svolto, e restano insensibili alle successive dichiarazioni di illegittimità costituzionale.
- L'impugnazione di una successiva graduatoria o procedura selettiva non può essere utilizzata per rimettere indirettamente in discussione atti di inquadramento o di ruolo ormai divenuti inoppugnabili; il risultato sostanziale avrebbe dovuto essere perseguito mediante la tempestiva impugnazione degli atti lesivi originari.
- Il giudice comune non può disapplicare norme di legge o atti aventi forza di legge ritenuti incostituzionali, poiché la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme primarie è riservata alla Corte costituzionale. Il divieto vale anche quando la norma sia già stata dichiarata incostituzionale ma continui a regolare rapporti esauriti in ragione dei limiti temporali della pronuncia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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