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Sentenza

Sentenza n. 1271/2026 - Catania, Sezione 5

per l'annullamento, previa sospensione - della deliberazione del 26 novembre 2025, n. -OMISSIS-, con la quale il Consiglio comunale del comune di Tortorici ha revocato il Collegio dei Revisori in carica; - della proposta del giorno 20 novembre 2025, n. -OMISSIS-, di revoca del Collegio dei Revisori in carica, sottoposta al Consiglio comunale di Tortorici dal sindaco dello stesso comune; - della successiva deliberazione del 26 novembre 2025, n. -OMISSIS-, con la quale il Consiglio comunale del comune di Tortorici, a seguito della revoca disposta con la citata deliberazione consiliare n. 57/2025, ha nominato il nuovo Collegio dei Revisori, in persona dei sigg.ri dott.ri -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-; - del verbale della seduta del Consiglio comunale del comune di Tortorici, nelle parti relative: a) alla revoca del Collegio dei Revisori in carica; b) alla nomina del nuovo Collegio dei Revisori, a seguito della revoca del precedente; - della proposta di nomina del nuovo Collegio dei Revisori - a seguito della revoca del precedente – del giorno 20 novembre 2025, n.74; - delle note del 29 novembre 2025, n. -OMISSIS-; del 2 dicembre 2025, n. -OMISSIS-; del 3 dicembre n. 14894, di nomina dei nuovi componenti del Collegio dei Revisori del comune di Tortorici (ME), in persona dei sigg.ri dott.ri -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-; - della nota del 13 dicembre 2025, avente ad oggetto “Comunicazione composizione nuovo Collegio dei Revisori dei Conti a seguito di nomina di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 26.11.2025”; - di tutti gli atti e i provvedimenti connessi, consequenziali o comunque correlati ai precedenti;

Giustizia amministrativa202600206

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazioni consiliari di revoca del Collegio dei revisori in carica e di nomina del nuovo Collegio, unitamente agli atti presupposti e consequenziali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (revisore dei conti)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del Collegio dei revisori, deducendo, quanto alla deliberazione di revoca, violazione degli artt. 4 del d.lgs. 165/2001, 6, 10, comma 1, lett. b), e 3 della l. 241/1990, difetto di istruttoria, mancato esame delle controdeduzioni, motivazione insufficiente e preordinazione dell'esito del procedimento. Ha inoltre contestato nel merito la sussistenza degli addebiti e dedotto la violazione degli artt. 235 e 239 del d.lgs. 267/2000, sostenendo che i presunti ritardi nei pareri erano giustificati da carenze documentali dell'amministrazione, che alcuni pareri erano stati resi tempestivamente e che la contestazione relativa alla cosiddetta "educazione amministrativa" non individuava alcun inadempimento. Quanto alla verifica di cassa, ha sostenuto che l'attività rientrava nelle funzioni di vigilanza e controllo dell'organo di revisione e che l'erroneo richiamo formale alla verifica straordinaria costituiva una mera questione nominalistica. Ha inoltre impugnato la nomina del nuovo Collegio per violazione dell'art. 6 della l.r. 17/2016 e per illegittimità derivata dalla revoca. È stata proposta anche domanda risarcitoria per la perdita dell'incarico e per il danno all'immagine e al prestigio professionale. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo la natura privatistica e contrattuale del rapporto, e ha chiesto il rigetto del ricorso e della domanda risarcitoria.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la nomina e la revoca del revisore dei conti costituiscano espressione di poteri pubblicistici relativi al conferimento e al ritiro di un munus publicum; la revoca è quindi un provvedimento di secondo grado lesivo di un interesse legittimo, soggetto alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo. Ha considerato tamquam non esset la memoria di replica del ricorrente, perché il Comune non aveva depositato una memoria difensiva cui replicare. Nel merito ha accolto il motivo relativo all'insussistenza e all'inidoneità degli addebiti, assorbendo il primo motivo sui vizi procedimentali. I ritardi contestati per i pareri sul bilancio e sul PIAO risalivano a diversi mesi prima della revoca, sicché, ove fossero stati realmente decisivi, la revoca avrebbe dovuto essere adottata immediatamente dopo le relative scadenze. La contestazione relativa alla cosiddetta "educazione amministrativa" era una formula oscura, non individuava un inadempimento ai compiti dei revisori e non era stata comunque ripresa nella proposta sottoposta al Consiglio. La contestazione relativa alla verifica di cassa atteneva a un erroneo richiamo nominalistico all'istituto della verifica straordinaria, ma l'attività svolta rientrava sostanzialmente nelle funzioni di vigilanza, accesso, ispezione e controllo riconosciute all'organo di revisione dagli artt. 239, commi 1, lett. c), 2 e 5, del d.lgs. 267/2000. La revoca è stata pertanto annullata. Per illegittimità derivata è stata annullata anche la deliberazione di nomina del nuovo Collegio; gli ulteriori atti sono stati ritenuti privi di autonoma lesività e assorbiti. Il Comune è stato condannato a reintegrare il ricorrente nella funzione di revisore, facendo decorrere dalla reintegrazione il periodo residuo necessario al completamento dell'intero mandato. È stata respinta la domanda risarcitoria relativa al danno all'immagine e al prestigio professionale, poiché il danno-conseguenza non era stato specificamente provato. La reintegrazione ha inoltre escluso il pregiudizio economico derivante dall'interruzione dell'incarico. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 235, comma 2, d.lgs. 267/2000

    Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'art. 239, comma 1, lettera d).

    La disposizione non esaurisce necessariamente le ipotesi di revoca nella mancata presentazione della relazione sul rendiconto: secondo una lettura estensiva e teleologica, la revoca può fondarsi anche su altri gravi inadempimenti di obblighi prescritti dalla legge.

  • art. 239, comma 1, lett. c), d.lgs. 267/2000

    vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità

    L'organo di revisione può svolgere attività di vigilanza e controllo sulla gestione contabile, finanziaria ed economica dell'ente; l'attività non perde legittimità per il solo erroneo nomen iuris attribuito alla verifica.

  • art. 239, comma 2, d.lgs. 267/2000

    l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente

    Il diritto di accesso sostiene l'esercizio delle funzioni di controllo e rende legittima la richiesta della documentazione necessaria alle verifiche.

  • art. 239, comma 5, d.lgs. 267/2000

    I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.

    I componenti del Collegio dispongono di autonomi poteri di ispezione e controllo, coerenti con l'attività di verifica contestata dall'amministrazione.

  • art. 240 d.lgs. 267/2000

    La gravità dell'inadempimento rilevante ai fini della revoca deve essere accertata e motivata in relazione allo scostamento dal parametro della diligenza esigibile.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione del provvedimento di revoca deve rendere comprensibili i presupposti e le ragioni della decisione; il motivo è stato assorbito dopo l'accoglimento della censura sostanziale.

  • art. 6 l. 241/1990

    Il motivo relativo alla competenza e alla conduzione dell'istruttoria da parte del sindaco è stato assorbito.

  • art. 10, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    Il motivo relativo al mancato esame delle controdeduzioni è stato assorbito.

  • art. 6 l.r. 17/2016

    La censura sulla nomina del nuovo Collegio è stata assorbita dall'annullamento della nomina per illegittimità derivata dalla revoca.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda risarcitoria è stata respinta quanto al danno all'immagine e al prestigio professionale per mancata prova specifica del danno-conseguenza.

Massime di principio

  • La controversia sulla revoca del revisore dei conti di un ente locale appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo quando la revoca è qualificata come provvedimento di secondo grado, espressione di autotutela pubblicistica sul conferimento di un munus publicum.
  • La revoca del revisore dei conti può fondarsi, oltre che sulla mancata presentazione della relazione sul rendiconto, anche su altri gravi inadempimenti di obblighi previsti dalla legge; tuttavia, la gravità dell'inadempimento deve essere effettiva, riferita ai compiti istituzionali del revisore e adeguatamente accertata e motivata in rapporto alla diligenza esigibile.
  • La revoca adottata molti mesi dopo i fatti contestati non è coerente con l'assunto che tali fatti integrino un inadempimento immediatamente rilevante, soprattutto quando l'amministrazione non spiega le ragioni del differimento temporale.
  • Un erroneo richiamo nominalistico all'istituto della verifica straordinaria non integra, di per sé, un inadempimento legittimante la revoca, quando l'attività svolta rientra sostanzialmente nelle funzioni di vigilanza, accesso, ispezione e controllo attribuite all'organo di revisione.
  • L'annullamento della revoca del Collegio dei revisori determina l'illegittimità derivata della successiva nomina del nuovo Collegio e impone la reintegrazione del revisore per il periodo residuo necessario al completamento dell'intero mandato, con decorrenza dalla reintegrazione effettiva.
  • Il danno all'immagine e al prestigio professionale è un danno-conseguenza e deve essere provato specificamente dal soggetto che ne chiede il risarcimento; in mancanza di prova, la domanda risarcitoria deve essere respinta.

Come è indicizzato

MaterieOrgani degli enti localiInvalidità del provvedimentoDanno da provvedimento illegittimo
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiRiparto di giurisdizioneAutotutela decisoriaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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