Cassazione Penale, Sentenza n. 5819/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con due motivi: (1) violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.), sostenendo che la confisca "allargata" ai sensi dell'art. 240-bis c.p. era venuta meno in base a precedenti pronunce della Corte di cassazione e dunque non poteva essere opposto alcun vincolo ai fini della restituzione; (2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 665 c.p.p. per avere la Corte di appello deciso inaudita altera parte, senza instaurare il contraddittorio, rifiutando la restituzione in ragione di un titolo di confisca ancora non definitivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul secondo motivo ha ritenuto irrilevante il richiamo all'art. 665 c.p.p., perché il provvedimento impugnato è un decreto del giudice della prevenzione avente carattere esecutivo/ricognitivo e non una decisione disciplinata dalla procedura degli artt. 665 e ss.; dunque non era necessario il contraddittorio. Sul primo motivo ha stabilito che la confisca disposta ai sensi dell'art. 240-bis, essendo stata annullata con rinvio, non produce ancora effetti definitivi e deve essere considerata alla stregua di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca: i beni restano vincolati fino a decisione definitiva (art. 323 c.p.p.), salvo diversa determinazione del giudice della cognizione. Perciò la Corte di appello ha correttamente disposto la restituzione immediata solo dei beni non gravati dal vincolo penale ancora pendente; gli altri beni sono rimasti nella disponibilità dell'amministratore giudiziario o soggetti al vincolo penale nel procedimento penale n. 983/2023 RGA.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente per motivare il vizio di legge; la Corte ha ritenuto il motivo infondato poiché il profilo sostanziale da lui dedotto era mal definito rispetto al ruolo del giudice della prevenzione.
art. 665 cod. proc. pen.
Norma sulla procedura per l'esecuzione delle misure ablative che disciplina il contraddittorio nella fase esecutiva: la Corte ha precisato che la procedura degli artt. 665 e ss. non si applica al decreto del giudice della prevenzione adottato in sede esecutiva/ricognitiva; quindi l'assenza di contraddittorio non ha prodotto vizio.
art. 240-bis cod. pen.
Norma che disciplina la confisca "allargata" per i reati di mafia; nel caso la misura disposta ai sensi del 240-bis, annullata con rinvio, è stata qualificata come vincolo assimilabile a sequestro penale in attesa di decisione definitiva.
art. 323 cod. proc. pen.
Prevede l'efficacia del sequestro preventivo fino alla decisione definitiva: la Corte ha applicato questo principio per ritenere vincolati i beni oggetto di procedimento penale ancora pendente.
art. 30 d.lgs. n. 159/2011
Disciplina il rapporto tra misure di prevenzione patrimoniale e misure ablative penali, consentendo la contemporanea sussistenza di entrambe; la Corte ha richiamato tale norma per giustificare la permanenza del vincolo penale nonostante la revoca della confisca di prevenzione.
art. 7, comma 9, d.lgs. n. 159/2011
Richiamato dalla Corte per spiegare che il rinvio agli artt. 665 e ss. riguarda la fase di cognizione e non quella esecutiva/ricognitiva del giudice della prevenzione.
art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. e art. 30, comma 1, d.lgs. n. 159/2011
Richiamati in relazione alla legittimità dell'incarico e dei compiti dell'amministratore giudiziario anche quando nominato in un procedimento penale o di prevenzione; giustificano la consegna dei beni all'amministratore in esecuzione dell'ordine di restituzione formale.
Massime di principio
- Il giudice della prevenzione, nella fase esecutiva/ricognitiva, può adottare decreti senza instaurare il contraddittorio previsto per le procedure esecutive ordinarie (art. 665 c.p.p. ss. non sempre applicabili).
- Una confisca "allargata" ai sensi dell'art. 240-bis che è stata annullata con rinvio resta, fino a decisione definitiva, assimilabile a un vincolo (sequestro preventivo) sui beni: tali beni non possono essere materialmente restituiti sino alla definizione del procedimento penale (art. 323 c.p.p.).
- La revoca definitiva della confisca di prevenzione libera i beni da quel vincolo specifico, ma non incide automaticamente su eventuali vincoli penali sorti in procedimenti separati; occorre verificare la presenza di misure penali ancora pendenti o di amministratori giudiziari nominati.
- Se si ritiene illegittimo il mantenimento del vincolo su beni la cui confisca di prevenzione è stata revocata, la strada corretta è agire sul procedimento penale (richiedere la revoca del sequestro o una decisione di merito del giudice della cognizione), non tramite la procedura esecutiva del giudice della prevenzione.
- In presenza di provvedimenti contrastanti tra giudici della prevenzione e giudici della cognizione, il principio di contemporanea validità delle misure richiede attenzione: il giudice della prevenzione può solo ricognire lo stato dei vincoli, non sostituirsi al giudice penale nel decidere sulla confisca penale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5808/2025 del 13/02/2025
- Sentenza penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5809/2025 del 13/02/2025
- Sentenza penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5810/2025 del 13/02/2025
- Sentenza penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5811/2025 del 13/02/2025
- Sentenza penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5812/2025 del 13/02/2025
- Sentenza penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5813/2025 del 13/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →