Sentenza n. 1615/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ingiuntivo del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, recante condanna dell’Azienda Ospedaliera al pagamento di somme, alla consegna di documentazione lavorativa e al pagamento delle spese processuali
Esito
Favorevole al resistente (azienda ospedaliera)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione di un decreto ingiuntivo del Tribunale di Messina. Il decreto ingiuntivo aveva imposto all’Azienda Ospedaliera Papardo: il pagamento in favore della lavoratrice di euro 40.687,52, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria senza cumulo, a titolo risarcitorio per demansionamento; la consegna senza dilazione di fogli presenza, cedolini della tredicesima mensilità e buste paga relativi a diversi periodi lavorativi; nonché il pagamento delle spese del procedimento, distratte in favore del difensore antistatario. L’Azienda, benché ritualmente intimata, non si è costituita. Prima della camera di consiglio, i ricorrenti hanno depositato un atto di rinuncia al ricorso, non notificato alla parte intimata.
La decisione
Il TAR ha rilevato che la rinuncia non era ritualmente formulata ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a., poiché non era stata notificata alla parte intimata. Tuttavia, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., la rinuncia irrituale è stata ritenuta elemento idoneo a desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Di conseguenza, il ricorso per ottemperanza è stato dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, avuto riguardo alla definizione in rito della controversia.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo.
art. 84, comma 1, c.p.a.
La rinuncia al ricorso deve essere ritualmente formulata e notificata alla parte intimata; in mancanza, l’atto di rinuncia non produce l’estinzione rituale del giudizio.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Anche una rinuncia irrituale può consentire al giudice di desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso non notificata alla parte intimata non è ritualmente efficace ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a. e non determina, da sola, l’estinzione del giudizio.
- La rinuncia irrituale può nondimeno costituire un elemento dal quale il giudice desume la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente manifesta in modo non rituale la volontà di non coltivare ulteriormente la domanda, il giudice può definire il giudizio per sopravvenuta carenza di interesse anziché dichiararne l’estinzione per rinuncia rituale.
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