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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32175/2022 del 02/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (sanzionati)

La controversia

La controversia nasce da un verbale della polizia municipale che aveva disposto il fermo di un veicolo, contestando la violazione dell'art. 85, commi 1 e 2, del codice della strada per l'utilizzo del mezzo in attività di noleggio con conducente non consentita. I ricorrenti avevano proposto opposizione ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011, sostenendo che il conducente stesse svolgendo attività lavorativa alle dipendenze della società, la quale era autorizzata come agenzia di viaggi e turismo e aveva organizzato un tour turistico; deducevano quindi che la conduzione del veicolo fosse lecita nell'ambito delle gite e visite guidate consentite dalla normativa regionale. Respinta l'opposizione in primo grado e poi l'appello dal Tribunale, ricorrevano per cassazione denunciando, da un lato, nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello e per motivazione apparente ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; dall'altro, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, omessa pronuncia e omesso esame del fatto decisivo, sostenendo che la normativa di settore consentisse l'attività svolta.

La decisione

La Corte ha verificato, anche tramite acquisizione dei fascicoli di merito e dei documenti ex art. 372 c.p.c., che l'appello era stato tempestivamente depositato nella stessa data della notificazione. Nel merito del ricorso per cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi, osservando che la sentenza del Tribunale si era limitata a richiamare l'art. 85 c.d.s. senza confrontarsi con gli specifici argomenti dei ricorrenti sulla legittimità della conduzione del veicolo nell'ambito del viaggio organizzato dall'agenzia. Tale totale omissione argomentativa integra motivazione apparente, quindi nullità della sentenza. La decisione impugnata è stata pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 7 d.lgs. n. 150/2011

    richiamato come base del ricorso in opposizione avverso il verbale amministrativo.

  • art. 85, commi 1 e 2, codice della strada

    norma sostanziale contestata, rispetto alla quale i ricorrenti negavano la sussistenza dell'illecito.

  • art. 85, comma 4, codice della strada

    richiamato dal giudice di merito; la Corte rileva però che il tribunale non si è confrontato con le specifiche doglianze degli appellanti.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro del requisito di motivazione; la Corte qualifica come apparente la motivazione che non affronta gli argomenti decisivi delle parti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    utilizzato per censurare il vizio di motivazione apparente e l'omesso esame del fatto decisivo.

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato per l'acquisizione e il deposito di documenti in sede di legittimità ai fini della verifica della tempestività dell'appello.

  • codice della strada

    fonte della contestazione amministrativa relativa all'uso del veicolo.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi nulla, quando il giudice si limita ad affermazioni generiche o tautologiche senza confrontarsi con gli specifici argomenti e fatti decisivi dedotti dalla parte.
  • Integra omessa pronuncia, o comunque vizio motivazionale rilevante in cassazione, la mancata considerazione delle censure formulate in appello quando esse investono il nucleo della controversia e non trovano alcuna risposta nella decisione.
  • Nel giudizio di cassazione è possibile verificare, tramite acquisizione dei fascicoli di merito e dei documenti ritualmente prodotti, la tempestività dell'impugnazione precedente quando il dato non sia immediatamente ricavabile dagli atti disponibili.
  • Quando la controversia richiede l'applicazione di una norma sanzionatoria a un'attività asseritamente lecita per effetto di disciplina di settore, il giudice di merito deve esaminare concretamente la fattispecie dedotta e non può esaurire la decisione nel mero richiamo della disposizione violata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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