Cassazione Penale, Sentenza n. 09953/2026 del 16/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la decisione per presunta errata applicazione della legge penale, denunciando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e, soprattutto, insussistenza del requisito della doppia punibilità. Ha sostenuto che la Corte d'appello non avrebbe individuato compiutamente i concreti connotati fattuali del fatto storico descritto nel mandato di arresto e che la sola mancanza di autorizzazione alla rivendita non integrerebbe i reati ipotizzati (artt. 473-474, 517-ter, 648 c.p.), con conseguente motivazione apparente e valutazioni di merito improprie.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Cassazione ha ritenuto corretta l'analisi della Corte di appello secondo cui la vendita di prodotti recanti marchio falsificato in mancanza di valido titolo è punita anche nell'ordinamento italiano; ha confermato che la verifica della doppia incriminazione si effettua sul fatto storico descritto nel mandato di arresto europeo e negli atti trasmessi, senza richiedere corrispondenza perfetta fra le fattispecie nazionali. La Corte ha ritenuto affidabile la descrizione contenuta negli atti EAW circa la partecipazione del ricorrente alla commercializzazione consapevole di borse contraffatte, richiamando l'art. 517-ter c.p. come norma rilevante. Ha inoltre escluso la possibilità di riesaminare il merito del procedimento tedesco in sede di cassazione italiana. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e disposti gli adempimenti ex art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
erronea applicazione della legge penale per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen
norma invocata dal ricorrente per censurare la motivazione della Corte d'appello; la Cassazione ha ritenuto infondata la critica motivazionale
d.lgs. n. 161/2010, art. 10, lett. e) (attuazione decisione quadro 2008/909/GAI)
disposizione di attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali
richiama il principio che la punibilità del fatto è rilevante indipendentemente dalla qualificazione e dagli elementi costitutivi forniti dalla legge nazionale; utile a sostenere che non è richiesta perfetta corrispondenza normativa
art. 22, commi 1 e 5, legge n. 69/2005
limitazione dei casi di ricorso e adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005
limita l'esame in Cassazione sui motivi ammessi e prevede adempimenti procedurali relativi all'esecuzione del mandato; impedisce alla Corte di sindacare il merito decisorio della autorità richiedente
art. 517-ter cod. pen.
riferimento espresso dalla Corte come fattispecie penalmente rilevante nell'ordinamento italiano
la condotta consistente nella commercializzazione di prodotti con uso indebito di marchio può configurare il delitto previsto dall'art. 517-ter, rendendo compatibile la doppia incriminazione
artt. 473-474, 648 c.p.
artt. 473-474, 517-ter, o 648 c.p. evocati dalla difesa come ipotesi alternative
citati dalla difesa come norme che potrebbero non trovare riscontro; la Corte ha ritenuto che non sia necessaria la corrispondenza formale e che comunque la condotta sia punibile anche in Italia
Normativa tedesca citata (legge sui marchi e codice penale)
art. 143, comma 2 e 5 della legge sui marchi e 53, 54, 74 del codice penale tedesco
norme penali tedesche cui si riferisce la sentenza di condanna estera; costituivano la base giuridica del mandato di arresto europeo
Massime di principio
- La verifica della doppia incriminazione si effettua rispetto al fatto storico descritto nel mandato di arresto europeo e nei documenti trasmessi, non rispetto alla corrispondenza formale tra titoli di reato dei diversi ordinamenti.
- Non è richiesta un'identità perfetta tra le fattispecie incriminatrici nazionali: è sufficiente che la concreta condotta sia punibile in entrambi gli ordinamenti.
- La Corte italiana non può riesaminare il merito del procedimento penale dello Stato richiedente; le contestazioni sulla qualifica o sulla genuinità delle prove adottate all'estero sono, salvo profili molto specifici, di competenza dell'autorità giudiziaria straniera.
- Documenti contenuti nel mandato di arresto europeo (descrizione del fatto, elementi di consapevolezza, ruoli) possono essere valorizzati per accertare la compatibilità della fattispecie con l'ordinamento italiano.
- Le censure generiche o prive di specifici riscontri (es. affermazioni non documentate sulla riconoscibilità della contraffazione) sono in genere inidonee a superare il requisito della doppia incriminazione.
- Per contrastare efficacemente un provvedimento di consegna occorre dimostrare che la condotta descritta nell'EAW non è punibile in alcun modo nell'ordinamento richiesto o che vi sussistono vizi formali rilevanti nei documenti trasmessi.
- In casi di uso illecito di marchi o commercializzazione di prodotti contraffatti, l'art. 517-ter c.p. (e norme analoghe) costituisce presidio utile a riconoscere la punibilità anche nell'ordinamento italiano.
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