Sentenza n. 2513/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2430 dell’8 marzo 2023, corretta con decreto collegiale n. 3873 del 17 aprile 2023, nella parte relativa alla condanna del Ministero al rimborso dei contributi unificati
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza passata in giudicato con cui il Consiglio di Stato aveva accolto il suo appello, annullato il rigetto dell’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna per la scuola primaria e condannato il Ministero al rimborso dei contributi unificati dovuti per il giudizio di primo e secondo grado. Ha dedotto che, nonostante la richiesta stragiudiziale, il Ministero non aveva corrisposto gli importi di € 650,00 per il primo grado e di € 975,00 per il secondo grado. Il Ministero si è costituito senza formulare osservazioni o eccezioni.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il Ministero non aveva adempiuto alla specifica statuizione della sentenza passata in giudicato relativa al pagamento dei contributi unificati. Ha ordinato l’esecuzione immediata del giudicato e condannato il Ministero a versare alla ricorrente, entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, gli importi di € 650,00 e € 975,00. Il Collegio si è riservato di nominare un commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 300,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato relativo al presente giudizio.
Norme richiamate
art. 74 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
La pronuncia è stata resa in forma semplificata.
art. 114, comma 3, c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, fissando il termine per l’adempimento e riservando eventuali ulteriori misure in caso di inerzia.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
È richiamato quale fondamento del rinvio alla motivazione di una precedente pronuncia su identica questione.
Massime di principio
- La sentenza amministrativa passata in giudicato che contenga un’espressa e specifica condanna della parte soccombente al pagamento del contributo unificato deve essere eseguita anche con riferimento a tale capo condannatorio.
- Il mancato pagamento, da parte dell’amministrazione soccombente, delle somme dovute in forza di una statuizione giudiziale espressa, nonostante la richiesta stragiudiziale dell’avente diritto, integra inottemperanza al giudicato e legittima l’azione prevista dall’art. 114 c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato e riservarsi, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
Come è indicizzato
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