Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 40839/2021 del 20/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Il condomino aveva impugnato alcune deliberazioni assembleari con cui erano state approvate le spese di riscaldamento, sia nel consuntivo sia nel preventivo, nella parte in cui gli venivano addebitate le spese di gestione dell'impianto centralizzato. In primo grado, dopo una mediazione obbligatoria, il condominio aveva stornato l'importo e restituito quanto pagato in forza di un decreto ingiuntivo; il tribunale aveva quindi dichiarato cessata la materia del contendere, ma aveva condannato il condomino alle spese per soccombenza virtuale. In appello il condomino contestava tale statuizione, sostenendo che il proprio distacco dall'impianto centralizzato fosse legittimo come diritto individuale, che la delibera fosse nulla o comunque illegittima perché lesiva di tale diritto, e che non fosse necessaria prova preventiva di assenza di squilibri termici o aggravi di spesa. In cassazione ha dedotto, con il primo motivo, la nullità o apparenza della motivazione e il vizio motivazionale; con il secondo, la violazione delle norme in tema di distacco dall'impianto condominiale, di riparto delle competenze assembleari e di regole processuali, insistendo sul fatto che il distacco non gli potesse essere impedito e che non dovesse essere posto a suo carico il contributo per il riscaldamento.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo che la motivazione della sentenza d'appello fosse solo apparente e rilevando che, nel sistema vigente ratione temporis, non era più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione. Ha poi respinto il secondo motivo: ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c., ha chiarito che la delibera non autorizzava alcun distacco dall'impianto centralizzato ma si limitava alla sostituzione della caldaia, e ha ribadito che, sotto la disciplina anteriore alla riforma del 2012 dell'art. 1118 c.c., il singolo condomino poteva distaccarsi dall'impianto centralizzato solo provando che il distacco non avrebbe comportato aggravi di spesa o squilibri termici per gli altri condomini e per l'edificio. La Corte ha anche precisato che la sentenza di merito andava corretta nella motivazione, ma che il dispositivo era conforme a diritto. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito della memoria nel giudizio di legittimità.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso la sua violazione, ritenendo che la sentenza di merito si fosse pronunciata entro i limiti delle domande e delle questioni devolute.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate; la censura è stata respinta.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La Corte ha affermato che la motivazione della sentenza impugnata era sufficientemente esistente e non solo apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte ha richiamato il nuovo testo come limitato al "minimo costituzionale" del controllo sulla motivazione, escludendo il sindacato sul mero difetto di sufficienza.

  • art. 1102 c.c.

    Invocato dal ricorrente a sostegno del preteso diritto di distacco; la censura è stata disattesa.

  • art. 1117 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nella doglianza sostanziale; la Corte non ne ha ravvisato la violazione.

  • art. 1118 c.c.

    Per la vicenda si applicava la versione anteriore alla legge n. 220 del 2012; il condomino poteva distaccarsi dall'impianto centralizzato solo provando l'assenza di aggravi di spesa e squilibri termici. La regola è stata indicata come già elaborata dalla giurisprudenza e poi positivizzata dalla riforma.

  • art. 1120 c.c.

    Invocato dal ricorrente tra le norme sostanziali asseritamente violate; la censura è stata respinta.

  • art. 1138 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al regolamento condominiale; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza.

  • art. 1362 c.c. e segg.

    Invocati dal ricorrente per contestare l'interpretazione del regolamento/delibera; la censura non è stata accolta.

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate; non ha condotto all'accoglimento.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato nella doglianza processuale; la Corte ha comunque correttamente sostituito la motivazione della sentenza di merito senza mutarne il dispositivo.

  • art. 143 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nella censura processuale; non decisivo ai fini dell'accoglimento.

  • legge n. 220 del 2012

    Richiamata come riforma che ha poi positivizzato il principio giurisprudenziale sul distacco dall'impianto centralizzato.

  • d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134

    Richiamato per la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato per l'interpretazione della norma processuale sulla motivazione in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 5974/2004

    Citate come precedenti sulla regola del distacco e sull'onere della prova.

  • art. 7518/2006

    Citate come precedenti sulla regola del distacco e sull'onere della prova.

  • art. 16367/2007

    Citate come precedenti sulla regola del distacco e sull'onere della prova.

  • art. 8053 e 8054/2014

    Richiamate a sostegno del principio sul nuovo art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

  • art. 23940/2017

    Richiamata tra le pronunce sul nuovo limite al sindacato motivazionale.

  • art. 22598/2018

    Richiamata tra le pronunce sul nuovo limite al sindacato motivazionale.

  • art. 18131/2020

    Richiamata dalla memoria del ricorrente; la Corte ha distinto quella vicenda perché concernente un possibile impedimento tecnico al riallaccio, profilo non dedotto nel presente giudizio.

Massime di principio

  • Nel regime anteriore alla riforma dell'art. 1118 c.c., il singolo condomino può distaccarsi dall'impianto centralizzato di riscaldamento senza necessità di autorizzazione assembleare solo se prova che dal distacco non derivino né aggravio di spese per gli altri partecipanti né squilibrio termico per l'edificio.
  • L'onere di provare l'assenza di aggravi o squilibri grava sul condomino che invoca il legittimo distacco; in mancanza di tale prova, resta dovuta la partecipazione alle spese di gestione dell'impianto, oltre a quelle di conservazione.
  • Ai fini del giudizio di legittimità, il vizio di motivazione è oggi denunciabile solo nei limiti del "minimo costituzionale"; non è più deducibile il mero difetto di sufficienza della motivazione, se la sentenza contiene una motivazione esistente e non meramente apparente.
  • La correzione della motivazione da parte della Cassazione è possibile quando il dispositivo della sentenza impugnata sia conforme a diritto, pur essendo necessari chiarimenti o rettifiche della ratio espressa dal giudice di merito.
  • Se la delibera assembleare non incide sul diritto di distacco ma si limita a regolamentare interventi sull'impianto centralizzato, non può essere qualificata come nulla per lesione del preteso diritto individuale del condomino al distacco.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiParti comuni
RamiCondominio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.