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Ordinanza

Ordinanza n. 2965/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, ∙ del provvedimento prot. n. DG-CA/30/01/2026/DECRETO n. 173, con cui il Ministero della Cultura - Dipartimento per le attività culturali - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo (doc. 01) ha disposto (1) l’esclusione della società Arte Video s.r.l. dalla possibilità di richiedere e ottenere per cinque anni i crediti d’imposta e i contributi previsti dalla L. 220/2016 (2) il rigetto delle domande riportanti lo stato “INVIATA”, “RICEVUTA/IN LAVORAZIONE” contenute nel prospetto allegato allo stesso decreto. ∙ nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, tra i quali in particolare: il provvedimento prot. DG-CA/14/7/2025/DECRETO 2734 del 14 luglio 2025 (doc. 02) ed il prot. n. DG-CA/13/01/2026/DECRETO 20 del 13 gennaio 2026 (doc. 03) emessi dalla stessa Amministrazione nei confronti della Sipario Movies S.p.A.

Giustizia amministrativa202604809

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di esclusione per cinque anni dalla possibilità di richiedere e ottenere crediti d’imposta e contributi previsti dalla legge n. 220/2016, con rigetto delle domande in corso

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il decreto n. 173 del 30 gennaio 2026, con cui il Ministero della Cultura l’ha esclusa per cinque anni dalla concessione di qualsiasi contributo previsto dalla legge n. 220/2016 e ha respinto le domande nello stato “INVIATA” e “RICEVUTA/IN LAVORAZIONE”. Sono stati inoltre impugnati, quali atti presupposti, il decreto n. 20 del 13 gennaio 2026 e il decreto n. 2734 del 14 luglio 2025, adottati nei confronti di un’altra società operante nel settore cinematografico. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare non mediante una sospensione espressa dell’efficacia dei provvedimenti, ma ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ritenendo che le questioni dedotte richiedessero un approfondimento incompatibile con la sommarietà della fase cautelare e che le esigenze della ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio. Il Tribunale ha rilevato un evidente nesso di pregiudizialità-dipendenza con il giudizio R.G. n. 12133/2025, avente a oggetto i provvedimenti presupposti, già fissato per la trattazione nel merito il 6 ottobre 2026. Ha quindi fissato alla medesima data l’udienza pubblica per la trattazione del ricorso, rinviando al definitivo la decisione sulle spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; nel caso concreto il Tribunale ha utilizzato il comma 10 per fissare sollecitamente l’udienza di merito quale misura idonea a tutelare le esigenze della ricorrente.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    le esigenze della parte ricorrente possano essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio

    Consente al giudice cautelare, quando la controversia richiede un approfondimento incompatibile con la sommarietà della fase, di fissare sollecitamente la trattazione del merito in luogo di una definizione cautelare fondata su un esame sommario.

  • legge n. 220/2016

    È indicata quale fonte dei crediti d’imposta e dei contributi oggetto del provvedimento ministeriale di esclusione e di rigetto delle domande.

Massime di principio

  • Quando le questioni dedotte in sede cautelare richiedono un approfondimento incompatibile con la sommarietà della fase, il giudice può tutelare le esigenze della parte mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., anziché procedere a una valutazione cautelare completa del fumus e del periculum.
  • La sussistenza di un nesso di pregiudizialità-dipendenza tra il giudizio cautelare e un altro giudizio pendente sugli atti presupposti può giustificare la fissazione della trattazione del merito nella medesima data già stabilita per il giudizio pregiudiziale.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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