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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11630/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Gli attori, laureati in medicina e specializzati in anni accademici compresi tra il 1991-1992 e il 2005-2006, agivano per ottenere il riconoscimento del diritto a una remunerazione adeguata per il periodo di specializzazione. Sostenevano che il d.lgs. n. 368 del 1999, attuativo anche della direttiva 93/16/CEE, avesse introdotto un trattamento economico più favorevole, divenuto operativo solo dall’anno accademico 2006-2007, e che tale trattamento dovesse essere riconosciuto retroattivamente anche a loro, con rivalutazione e con gli incrementi annuali e triennali previsti dalla disciplina originaria. Le amministrazioni eccepivano la prescrizione e chiedevano il rigetto. In appello, la Corte territoriale ha comunque ritenuto infondate le domande, richiamando la giurisprudenza di legittimità sul fatto che l’obbligo di adeguata remunerazione era già stato adempiuto con il d.lgs. n. 257 del 1991 e che il d.lgs. n. 368 del 1999 rappresentava una scelta discrezionale non imposta dal diritto UE. Con il ricorso per cassazione i medici deducevano, da un lato, la violazione delle direttive europee e delle norme interne sulla remunerazione degli specializzandi, lamentando che la retribuzione percepita non fosse adeguata; dall’altro, la violazione delle norme che prevedevano l’incremento annuale e la rivalutazione triennale della borsa di studio, sostenendo che tali meccanismi dovessero applicarsi anche al loro rapporto formativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto entrambi i motivi non scrutinabili ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché le questioni erano già risolte in modo consolidato dalla propria giurisprudenza: la direttiva 93/16/CEE non aveva portata innovativa rispetto alle direttive precedenti e l’Italia aveva già adempiuto all’obbligo di garantire una rimunerazione adeguata con il d.lgs. n. 257 del 1991; il d.lgs. n. 368 del 1999 non costituiva il primo effettivo recepimento, ma una successiva opzione discrezionale del legislatore, non retroattiva. Quanto alla domanda sugli aumenti annuali e sulla rivalutazione triennale, la Corte ha ribadito che il blocco disposto dalla legislazione successiva aveva escluso l’applicazione di quel meccanismo per gli specializzandi iscritti negli anni accademici dal 1998 al 2005. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di cassazione e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è richiamato come parametro delle censure di violazione di legge formulate dai ricorrenti

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    la Corte lo applica per dichiarare inammissibili i motivi perché la questione è già stata decisa in modo consolidato

  • art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    ha introdotto la borsa di studio per i medici specializzandi e il meccanismo di adeguamento annuale e triennale, poi successivamente bloccato dalla legislazione sopravvenuta

  • d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, artt. 37 e ss.

    ha riordinato le scuole di specializzazione e introdotto un contratto di formazione specialistica, ma non costituisce il primo recepimento effettivo delle direttive UE in materia di adeguata remunerazione

  • art. 46, comma 2, d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368

    stabilisce l’operatività del nuovo sistema retributivo dall’anno accademico 2006-2007

  • art. 1, comma 300, L. 23 dicembre 2005, n. 266

    ha differito l’applicazione del nuovo regime economico degli specializzandi all’anno accademico 2006-2007

  • art. 7, comma 1, D.L. 19 settembre 1992, n. 384 conv. in L. 14 novembre 1992, n. 438

    è richiamato tra le norme invocate per contestare il mancato riconoscimento degli adeguamenti economici

  • art. 32, comma 12, L. 27 dicembre 1997, n. 449

    ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata alle borse di studio ed escluso l’applicazione dell’adeguamento dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 per gli anni considerati

  • art. 36, comma 1, L. 27 dicembre 2002, n. 289

    ha confermato il blocco dell’adeguamento delle borse di studio degli specializzandi

  • art. 4, comma 43, L. 12 novembre 2011, n. 183

    è evocato dalle amministrazioni come eccezione di prescrizione nel giudizio di merito

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    è applicato per il raddoppio/ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto

  • d.P.C.m. 7 marzo 2007

    indicato come fonte di determinazione concreta del trattamento economico del contratto di formazione specialistica

  • d.P.C.m. 6 luglio 2007

    indicato come fonte di determinazione concreta del trattamento economico del contratto di formazione specialistica

  • d.P.C.m. 2 novembre 2007

    indicato come fonte di determinazione concreta del trattamento economico del contratto di formazione specialistica

  • direttiva 75/362/CEE

    richiamata tra le direttive UE oggetto di codificazione e recepimento

  • direttiva 75/363/CEE

    richiamata tra le direttive UE oggetto di codificazione e recepimento

  • direttiva 82/76/CEE

    viene indicata come fonte originaria dell’obbligo di prevedere un’adeguata rimunerazione per gli specializzandi

  • direttiva 93/16/CEE

    la Corte afferma che non ha portata innovativa, ma si limita a codificare e riunire in un testo unico le direttive precedenti

  • art. 36 Cost.

    la Corte esclude la sua applicabilità al rapporto degli specializzandi, poiché il contratto di formazione specialistica non è lavoro subordinato

Massime di principio

  • Le direttive europee in materia di formazione medica specialistica vanno lette come sistema di codificazione progressiva: la direttiva più recente, se priva di contenuto innovativo, non fa decorrere ex novo l’obbligo statale di adeguata remunerazione.
  • L"adeguata rimunerazione" dei medici specializzandi non è predeterminata dal diritto dell’Unione in misura fissa: la sua quantificazione rientra nella discrezionalità del legislatore nazionale, nei limiti della ragionevolezza e delle esigenze di finanza pubblica.
  • Il d.lgs. n. 257 del 1991 è considerato sufficiente ad adempiere l’obbligo comunitario di riconoscere una remunerazione adeguata agli specializzandi; il successivo d.lgs. n. 368 del 1999 non è il primo atto di recepimento effettivo, ma una disciplina più favorevole adottata dal legislatore interno.
  • Quando il quadro giurisprudenziale di legittimità sulla questione è consolidato, il ricorso che si limiti a riproporre le stesse censure è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
  • Gli incrementi annuali e triennali della borsa di studio degli specializzandi possono essere esclusi da successive leggi di blocco della spesa pubblica, e tale scelta non è di per sé irragionevole se inserita in una manovra generale sugli emolumenti erogati dallo Stato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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