Cassazione Penale, Ordinanza n. 01753/2026 del 15/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato destinatario di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per plurimi episodi di furto aggravato, con riconoscimento della continuazione con fatti già definitivamente giudicati. Il difensore e procuratore speciale ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione, da un lato, al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p. e, dall'altro, al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5, c.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, nel rito ex art. 444 c.p.p., il ricorso per cassazione è consentito solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; il vizio di motivazione relativo al mancato riconoscimento di un'attenuante o al riconoscimento di un'aggravante, quando la pena sia stata concordata, non rientra tra tali motivi. Ha inoltre osservato che, in ogni caso, la motivazione resa sul punto dal giudice di merito era immune da vizi logici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Regola il patteggiamento; la pena era stata applicata su richiesta delle parti.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ammettendo solo censure sull'espressione della volontà, sulla correlazione tra richiesta e sentenza, sull'erronea qualificazione giuridica del fatto e sull'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 114 c.p.
Norma invocata dal ricorrente per il mancato riconoscimento dell'attenuante; la censura è stata ritenuta non deducibile nel caso di patteggiamento.
art. 61, n. 5, c.p.
Norma invocata dal ricorrente con riferimento al riconoscimento dell'aggravante; la relativa doglianza è stata ritenuta non ammissibile nel rito concordato.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Ha consentito la decisione del ricorso in forma semplificata.
art. 616 c.p.p.
Ha fondato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura estranea a tale perimetro è inammissibile.
- Nel patteggiamento non può essere dedotto il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento di una circostanza attenuante o al riconoscimento di una circostanza aggravante, quando tali aspetti non rientrino nei limiti di sindacato consentiti sull'accordo e sulla sentenza.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
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