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Sentenza

Sentenza n. 5769/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento 1. del provvedimento prot. n. -OMISSIS- dell'11/09/2025 con cui il Dirigente Scolastico p.t. dell'ISTITUTO COMPRENSIVO “-OMISSIS-” di -OMISSIS- (NA) ha comunicato ai ricorrenti che “...che l'alunno -OMISSIS- nato a -OMISSIS- il 30/09/2013, è iscritto per la 1 volta nell'anno scolastico 2025/2026 alla classe 1 sezione della Scuola SECONDARIA DI I GRADO di questo Istituto e frequenta regolarmente le lezioni. È portatore dei seguenti handicap: MINORATI PSICOFISICI CON RAPPORTO IN DEROGA PER GRAVITÀ (ART.3CO.3). È beneficiaria di n. 18 ore di sostegno scolastico su posto EH su un tempo scuola di 30 ore settimanali...”; 2. di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi del ricorrente; 3. dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell’Istruzione, l’AMBITO TERRITORIALE e l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE hanno assegnato alla scuola suindicata un numero d’insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi iscritti presso la stessa.

Giustizia amministrativa202505011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Comunicazione dell'11 settembre 2025 con cui l'istituto assegnava al minore 18 ore settimanali di sostegno nell'anno scolastico 2025/2026, oltre agli atti di assegnazione delle risorse di sostegno alla scuola

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I genitori hanno impugnato l'assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno, a fronte di un orario scolastico di 30 ore, deducendo in sostanza l'inadeguatezza delle ore rispetto alla disabilità grave del minore, riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/1992, e alla sua condizione d'invalidità con indennità di accompagnamento. Hanno richiamato la diagnosi funzionale che prevedeva il rapporto in deroga per gravità e la verifica finale del PEI 2024/2025, nella quale erano state indicate 27 ore di sostegno per l'anno successivo. Hanno chiesto l'annullamento dell'assegnazione e degli atti presupposti, nonché l'accertamento del diritto a un sostegno adeguato, previa valutazione annuale nel PEI, e la condanna dell'Amministrazione ad assegnare ore sufficienti anche per gli anni scolastici successivi.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse: l'anno scolastico 2025/2026 era terminato e, verosimilmente, l'Amministrazione aveva dato esecuzione all'ordinanza cautelare che aveva imposto il riesame, la redazione del PEI 2025/2026 e l'assegnazione di un numero di ore coerente con gli elementi valutativi disponibili. Il Collegio ha escluso che una decisione di merito potesse procurare ulteriori utilità, anche strumentali o morali, rispetto all'anno scolastico ormai concluso. Ha inoltre ritenuto non scrutinabili le richieste relative agli anni successivi, perché riferite a poteri amministrativi non ancora esercitati e a valutazioni da svolgere annualmente in sede di PEI. Le spese sono state poste, secondo la soccombenza virtuale, a carico solidale delle Amministrazioni Scolastiche resistenti e liquidate in € 750,00, oltre accessori, con attribuzione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    Si perveniva, così, all’odierna udienza pubblica, in cui si dava avviso alle parti, ex art. 73 c.p.a., della causa d’improcedibilità del gravame, rappresentata dalla chiusura, medio tempore, dell’anno scolastico cui lo stesso era riferito; indi si passava alla decisione.

    Il Collegio ha sottoposto al contraddittorio la sopravvenuta causa d'improcedibilità rilevata d'ufficio prima di decidere.

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    Rilevato che parte ricorrente insta per l’attribuzione, al minore in epigrafe, del sostegno didattico per l’intera frequenza scolastica di 30 ore, e tanto sulla base dell’handicap ex art. 3 comma 3 l. 104/92 e dello stato d’invalidità con indennità d’accompagnamento del medesimo, nonché della diagnosi funzionale prescrivente il rapporto in deroga per gravità e dell’indicazione, in sede di verifica finale del P.E.I. a.s. 2024/2025, di un numero di ore di sostegno, pari a 27;

    Nella fase cautelare, la gravità dell'handicap riconosciuta ai sensi della norma, unitamente agli altri elementi valutativi indicati, è stata ritenuta rilevante per valutare la coerenza delle ore di sostegno assegnate.

  • art. 93 c.p.c.

    Condanna le Amministrazioni Scolastiche resistenti, in solido, al pagamento, in favore dei ricorrenti, di spese e compensi di lite, che liquida in € 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre accessori come per legge, con attribuzione al difensore degli stessi ricorrenti, antistatario, ex art. 93 c.p.c.

    La condanna alle spese può essere liquidata con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • Quando la controversia sull'assegnazione del sostegno scolastico riguarda esclusivamente un anno scolastico ormai concluso e l'eventuale accoglimento non può procurare utilità ulteriori, neppure strumentali o morali, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse.
  • La domanda diretta a ottenere per gli anni scolastici futuri un numero determinato di ore di sostegno non può essere decisa in anticipo se presuppone l'esercizio di poteri amministrativi non ancora esercitati e valutazioni da compiere annualmente in sede di PEI.
  • L'avviso alle parti, ai sensi dell'art. 73 c.p.a., consente il contraddittorio sulla causa d'improcedibilità rilevata d'ufficio prima della decisione.
  • La dichiarazione d'improcedibilità non impedisce la regolazione delle spese secondo la soccombenza virtuale, quando il giudice ritenga di poterla determinare sulla base degli elementi del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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