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Sentenza

Sentenza del 12/04/2021 n. 532 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia ricorreva avverso la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso di Tizio contro l'avviso di accertamento relativo al 2013, contestando la detrazione di costi e IVA ritenuti da parte dell'Ufficio parzialmente inesistenti (euro 12.003,11 con IVA indebitamente detratta) e costi non documentati (euro 6.170). L'Ufficio deduceva irregolarità formali delle fatture, anomalie nella numerazione, mancanza di contratto con data certa, sproporzione dei corrispettivi, elementi indiziari di retrocessione in contanti e la pericolosità fiscale del fornitore Caio.

La decisione

La Commissione ha rigettato l'appello principale dell'Agenzia e l'appello incidentale del contribuente, confermando la sentenza di primo grado. Il giudice d'appello ha ritenuto che l'Amministrazione non abbia apportato indizi concreti, gravi, precisi e concordanti tali da dimostrare l'inesistenza delle operazioni e da spostare l'onere probatorio sul contribuente. È stata valorizzata la documentazione prodotta da Tizio (contratto, fatture, pagamenti, fatture di vendita emesse dal ricorrente) e rilevata l'archiviazione del procedimento penale relativo, circostanza non contestata dall'Agenzia. Sono state inoltre respinte le censure sull'invito/questionario (nessun obbligo di motivare le ragioni dell'avvio del controllo) e quelle circa interessi e sanzioni (tasso e decorrenza indicati; sanzioni applicate nella misura più favorevole). Le spese del grado sono compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 32, primo comma, n. 2

    art. 32, primo comma, n. 2

    L'atto di invito/questionario rientra nei poteri di controllo dell'Amministrazione e non impone all'Ufficio l'obbligo di motivare le ragioni che hanno portato all'attività di controllo; nessun obbligo di dettagliare le motivazioni dell'avvio dell'accertamento nell'invito.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 41-bis

    L'art. 41-bis è stato invocato dall'appellante ma il Collegio non ha ritenuto sussistente un profilo di illegittimità collegato alla mancata certezza dell'accertamento, rigettando la doglianza.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 20

    La Commissione ha ritenuto correttamente indicata la decorrenza degli interessi, il periodo di calcolo e il tasso applicato (art. 20 DPR 602/1973).

  • L. n. 241/1990, art. 3

    Richiamata dall'appellante in relazione all'obbligo di motivazione dell'invito; il Collegio ha affermato che tale obbligo non si estende agli atti di invito/questionario nell'ambito dei poteri di controllo amministrativo.

  • L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 7 e art. 12, 7° comma

    L'appello ha contestato la mancata instaurazione del contraddittorio anticipato e la presunta emissione 'ante tempus' dell'avviso; il Collegio ha ritenuto infondate tali doglianze e ha confermato che l'invito/questionario non necessita di motivazione dettagliata come dedotto dall'Ufficio.

  • Cass. civ. Sez. 5, Sent. n. 17977/2013

    Principio richiamato: spetta all'Amministrazione l'onere di provare che le fatture riguardano operazioni inesistenti; solo qualora l'Amministrazione produca indizi dotati di gravità, precisione e concordanza può gravare sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni.

  • Cass. Sez. 5, Sent. n. 21953/2007

    L'Amministrazione non può limitarsi ad una generica negazione della documentazione: deve indicare specificamente gli elementi, anche indiziari, a sostegno della contestazione, che il giudice di merito deve valutare.

  • Cass. civ., Ordinanza n. 15519/2020

    In tema di specificità dei motivi d'appello, gli elementi di specificità possono ricavarsi anche implicitamente dall'atto considerato nel suo complesso; pertanto l'appello dell'Agenzia non è stato ritenuto aspecifico.

  • Cass. civ., Ordinanza n. 16960/2019

    Il giudice tributario non può sostituirsi all'equità per riconoscere spese non documentalmente provate; la decisione deve fondarsi su valutazioni estimative motivate rispetto al materiale istruttorio.

  • Cass. civ. Sez. 5, Sent. n. 2139/2020

    In materia di sanzioni tributarie è sufficiente la coscienza e volontà della condotta; la colpa si presume fino alla prova contraria da parte del contribuente; il Collegio ha ritenuto le sanzioni applicate nella misura più favorevole.

Massime di principio

  • Sull'inesistenza di operazioni fatturate grava l'onere probatorio dell'Amministrazione: essa deve fornire indizi concreti dotati di gravità, precisione e concordanza; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • Se l'Amministrazione produce indizi adeguati, l'onere può spostarsi sul contribuente che dovrà provare l'effettiva esecuzione delle prestazioni; altrimenti la documentazione contrattuale, fatture e pagamenti possono comprovare la genuinità delle operazioni.
  • La produzione di un contratto, fatture e documentazione di pagamento (anche parziale in contanti) può neutralizzare le contestazioni, anche se il contratto non ha data certa, salvo specifica e motivata contestazione sulla conformità.
  • L'archiviazione di un procedimento penale relativo alla presunta inesistenza delle operazioni è elemento rilevante e, se non contestato dall'Amministrazione, rafforza la posizione del contribuente.
  • L'invito/questionario dell'Amministrazione non richiede la motivazione dettagliata delle ragioni che hanno determinato l'avvio del controllo; tale atto rientra nei poteri discrezionali di controllo e non è sindacabile in termini di motivazione come un provvedimento impositivo.
  • Il giudice tributario non può riconoscere spese in base all'equità se mancano elementi probatori: le deduzioni del contribuente devono essere fondate su prove documentali.
  • Interessi e tasso devono risultare chiaramente indicati nell'atto impositivo (decorrenza, periodo, tasso e norma di riferimento); le sanzioni devono essere applicate dando conto della coscienza e volontà della condotta e, se possibile, nella misura più favorevole al contribuente.

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