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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10868/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello lamentando la violazione del divieto di reformatio in pejus ai sensi dell'art. 597 comma 3 c.p.p. e vizi di motivazione. Sostiene che la Corte, in sede di gravame proposto dal solo imputato e limitato al trattamento sanzionatorio, non poteva riqualificare il fatto in modo da configurare un reato procedibile d'ufficio invece che punibile a querela, operazione che avrebbe aggravato la posizione processuale dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse: a prescindere dalla qualificazione giuridica (furto aggravato o danneggiamento aggravato), il fatto contestato al capo 4) era qualificato come commesso su edificio a uso pubblico (art. 625 n.7 c.p.), circostanza che rende la procedibilità d'ufficio anche dopo la riforma. Di conseguenza l'impugnazione del ricorrente non poteva comportare alcun vantaggio pratico e manca l'interesse ad agire. Per legge è stata disposta la condanna alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro tremila per colpa nel proporre il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 597 c.p.p. comma 3

    Disciplina il divieto di reformatio in pejus; la doglianza del ricorrente si fondava su tale divieto, ma la Corte ha ritenuto irrilevante il motivo per difetto di interesse, posto che la procedibilità rimaneva d'ufficio in ogni caso.

  • art. 624 c.p. comma terzo

    Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo i casi in cui si procede d'ufficio previsti dalla norma stessa e dagli art. 625 e seguenti.

    La norma rende in linea di principio il furto procedibile a querela, ma prevede eccezioni che rendono la procedibilità d'ufficio quando ricorrono circostanze previste dall'art. 625, come il n.7.

  • art. 625 c.p. numero 7

    Circostanza aggravante per reati commessi su edificio a uso pubblico o destinato all'uso pubblico

    La presenza della circostanza n.7 determina, anche dopo la riforma, la procedibilità d'ufficio per il furto, rendendo ininfluente la mancata querela della persona offesa.

  • art. 635 c.p. (comma 2 e successiva modifica)

    Nei casi previsti dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

    La riforma ha reso il danneggiamento procedibile a querela in molti casi, ma mantiene la procedibilità d'ufficio se ricorrono le circostanze elencate; quando il fatto presenta le aggravanti previste (es. commesso su cose indicate nell'art. 625 n.7) resta la procedibilità d'ufficio.

  • art. 568 c.p.p. comma 4

    Stabilisce l'interesse necessario per proporre impugnazione: il ricorso è ammissibile solo se idoneo a determinare, attraverso l'eliminazione del provvedimento impugnato, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di dichiarazione di inammissibilità; è stata applicata qui unitamente alla sanzione pecuniaria per colpa.

  • Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata come principio secondo cui l'inammissibilità determinata da profili di colpa può comportare l'applicazione di una ammenda a carico del ricorrente.

  • Giurisprudenza Sez. U n. 42/1995 e Sez. U n. 28911/2019

    Richiamate per i principi sul requisito dell'interesse ad impugnare: l'interesse va valutato con riferimento alla prospettazione del ricorso e alla sua idoneità a conseguire un vantaggio pratico.

Massime di principio

  • Per valutare l'ammissibilità di un ricorso deve esistere un interesse concreto e attuale dell'impugnante, ossia la possibilità che l'annullamento o la modifica comporti un vantaggio pratico.
  • La riforma che ha reso molte fattispecie procedibili a querela non elimina le eccezioni di procedibilità d'ufficio previste dall'art. 625; se la fattispecie presenta una di tali aggravanti (es. n.7) la procedibilità resta d'ufficio.
  • La mera impugnazione del trattamento sanzionatorio da parte dell'imputato non autorizza automaticamente la Corte a riqualificare il fatto in pejus se tale riclassificazione non modifica il regime di procedibilità rilevante per l'interesse all'impugnazione.
  • Chi propone un ricorso privo di fondamento o che dimostra colpa nella proposizione può essere condannato non solo alle spese ma anche a una ammenda a favore della cassa delle ammende.
  • Nel contestare la qualificazione giuridica dei fatti è essenziale dimostrare che la diversa qualificazione avrebbe effettivamente modificato la situazione processuale o sostanziale dell'impugnante, altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

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