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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26067/2023 del 07/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Un dirigente medico aveva convenuto in giudizio l'azienda sanitaria provinciale presso il Tribunale di Ragusa chiedendo il pagamento di differenze retributive per l'indennità di esclusività maturate quando era alle dipendenze di tale ente. L'azienda sanitaria, costituendosi, aveva contestato il merito e soprattutto eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito, sostenendo che al momento dell'introduzione della causa il lavoratore era ormai transitato, per mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. 165/2001, presso un diverso ente sanitario di Messina, e che quindi dovesse operare il criterio del luogo di attuale addetto o comunque quello della cessazione del rapporto. La questione devoluta alla Corte riguardava quindi il corretto criterio di competenza territoriale nelle controversie di lavoro pubblico quando la pretesa riguarda crediti maturati prima del trasferimento per mobilità volontaria.

La decisione

La Corte ha ritenuto competente il Tribunale di Ragusa. Ha affermato che la mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. 165/2001 integra una cessione del contratto ex art. 1406 c.c. e non la cessazione del rapporto di pubblico impiego con instaurazione di un nuovo rapporto; tuttavia, proprio perché la domanda concerneva emolumenti relativi a un periodo anteriore al trasferimento, non trovava applicazione il foro speciale di cui all'art. 413, comma 5, c.p.c., riferito al luogo in cui il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto. Ha quindi valorizzato il criterio residuale del foro del convenuto, richiamando il rinvio dell'art. 413, comma 7, c.p.c. agli artt. 18 e 19 c.p.c., e ha radicato la competenza presso la sede del datore di lavoro convenuto, ossia Ragusa. La Corte ha dunque dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Ragusa e rimesso le parti davanti a quel giudice.

Norme richiamate

  • art. 30 d.lgs. n. 165/2001

    La mobilità volontaria del dipendente pubblico è qualificata come trasferimento del rapporto mediante cessione del contratto, non come cessazione del rapporto e instaurazione di un nuovo rapporto.

  • art. 1406 c.c.

    La mobilità volontaria viene ricondotta allo schema della cessione del contratto, con successione nel lato soggettivo datoriale.

  • art. 413, comma 5, c.p.c.

    Il foro dell'ufficio cui il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto opera solo per le controversie riconducibili a tale fattispecie; non si applica quando la domanda riguarda crediti maturati prima della mobilità volontaria, considerata non cessazione del rapporto.

  • art. 413, comma 7, c.p.c.

    In via residuale, per le controversie non attratte dal comma 5, si applica il criterio che rinvia al foro del convenuto.

  • art. 18 c.p.c.

    È richiamato quale foro generale delle persone fisiche, attraverso il rinvio operato dall'art. 413, comma 7, c.p.c.

  • art. 19 c.p.c.

    Il rinvio dell'art. 413, comma 7, c.p.c. è inteso come comprensivo anche del foro delle persone giuridiche, in ragione dell'identità di ratio e dell'esigenza di un criterio finale dirimente.

Massime di principio

  • La mobilità volontaria del dipendente pubblico ex art. 30 d.lgs. 165/2001 si configura, sul piano civilistico, come cessione del contratto e determina una successione nel lato soggettivo del datore di lavoro, non l'estinzione del rapporto e la nascita di un rapporto nuovo.
  • Nelle controversie di lavoro aventi ad oggetto crediti maturati prima del trasferimento per mobilità volontaria, il foro speciale dell'art. 413, comma 5, c.p.c. non si applica se la domanda non riguarda la cessazione del rapporto nel senso proprio della norma.
  • Quando non opera il criterio speciale del foro del lavoro, la competenza territoriale si radica secondo il criterio residuale del foro del convenuto, richiamato dall'art. 413, comma 7, c.p.c., assicurando il collegamento processuale con il datore di lavoro convenuto.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaCompetenza
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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