Cassazione Civile, Ordinanza n. 11783/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati da una azienda sanitaria con una lavoratrice, che in primo grado aveva ottenuto la declaratoria di nullità dei termini apposti ai contratti e la condanna della datrice di lavoro al risarcimento del danno ex art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010. In appello, la corte territoriale ha accolto il gravame dell’azienda ritenendo che la successiva stabilizzazione della dipendente esaurisse ogni pretesa risarcitoria e escludesse l’abuso nella reiterazione dei contratti a termine. Nel giudizio di rinvio/nuovo appello, la Corte d’appello ha rigettato la domanda della lavoratrice. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato error in procedendo e difetto di motivazione ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe fondato la decisione su una norma non pertinente alla stabilizzazione (art. 24 d.lgs. n. 81 del 2015) invece che sull’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 75 del 2017, che non sarebbe destinato a sanare l’illegittima reiterazione di contratti a termine; con il secondo ha lamentato ancora la nullità della motivazione per proposizioni inconciliabili, perché la Corte avrebbe al contempo affermato l’illegittimità della reiterazione dei contratti e lasciato aperta la questione della decadenza dall’impugnazione, nonostante si fosse formato un giudicato favorevole sulla lavoratrice. La resistente ha contrastato il ricorso con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse solo formalmente imperniato sulla mancanza di motivazione, ma in sostanza volto a censurare l’erronea sussunzione della fattispecie nella norma applicabile; inoltre ha osservato che il riferimento all’art. 24 d.lgs. n. 81 del 2015 non era stato espresso dalla Corte territoriale, ma risultava dalla determina richiamata, e che la ricorrente non aveva adeguatamente censurato la valutazione del documento prodotto, ritenuto confermativo del diverso punteggio della lavoratrice rispetto alla graduatoria utile alla stabilizzazione. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile sia per effetto dell’inammissibilità del primo, sia perché la ricorrente non aveva riportato nel ricorso il contenuto delle sentenze di primo e secondo grado, con conseguente impossibilità di verificare il dedotto contrasto motivazionale e il preteso giudicato. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità per motivazione apparente o mancante non può essere usata per trasformare il motivo in una contestazione di merito sull’erronea applicazione della norma o sulla sussunzione della fattispecie.
art. 24 d.lgs. n. 81 del 2015
È richiamato nel provvedimento impugnato solo attraverso la determina prodotta, non come base espressa della motivazione della Corte territoriale.
art. 20, comma 1, d.lgs. n. 75 del 2017
È indicato dalla ricorrente come norma che avrebbe fondato la stabilizzazione della lavoratrice; la Corte non ne accoglie la rilevanza ai fini della censura di motivazione.
art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010
Costituiva il parametro utilizzato in primo grado per liquidare il risarcimento conseguente alla nullità del termine.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La deduzione di nullità della sentenza per mancanza di motivazione ex art. 132 c.p.c. è inammissibile quando, sotto l’apparenza del vizio motivazionale, si contesta in realtà la qualificazione giuridica dei fatti o la corretta individuazione della norma applicabile.
- La censura di motivazione deve confrontarsi con la reale struttura argomentativa della decisione impugnata e non può fondarsi su un riferimento normativo solo indiretto o contenuto in documenti richiamati nel provvedimento.
- Chi deduce in cassazione un contrasto tra statuizioni o un preteso giudicato deve riportare in ricorso il contenuto essenziale delle decisioni di merito rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- La contestazione sull’effetto estintivo o satisfattivo della successiva stabilizzazione del lavoratore rispetto al danno da abusiva reiterazione dei contratti richiede una critica specifica e puntuale agli accertamenti in fatto compiuti dal giudice di merito.
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