Sentenza n. 811/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 27.3.2025, n. 350, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata completa esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova che aveva riconosciuto la carta del docente, l’importo di € 500,00 e i relativi accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a emettere la carta del docente in suo favore e ad accreditare € 500,00 per l’anno scolastico 2024/2025, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del diritto di accredito al saldo. Dopo la notificazione della sentenza all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, la ricorrente ha agito in ottemperanza. Il Ministero ha dedotto di avere eseguito il pagamento del capitale prima dell’instaurazione del giudizio, producendo un prospetto interno. La ricorrente ha riconosciuto di avere ricevuto il capitale, ma ha affermato di non avere ricevuto gli accessori, insistendo per la completa esecuzione del giudicato, per la nomina di un commissario ad acta e per l’irrogazione di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha ritenuto parzialmente inammissibile l’actio iudicati quanto alla sorte capitale, poiché la ricorrente ha ammesso di avere ricevuto l’importo dovuto prima dell’instaurazione del giudizio. Il prospetto predisposto dagli uffici ministeriali è stato considerato di per sé inidoneo a provare il pagamento e la relativa data, ma l’ammissione della ricorrente ha reso acquisito l’adempimento del capitale. Il ricorso è stato invece accolto quanto agli accessori del credito, ordinando al Ministero di compiere gli atti giuridici e materiali necessari e di accreditare sulla carta del docente la somma residua entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale ministeriale, con obbligo di provvedere in via sostitutiva entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. È stata inoltre applicata, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora di € 10,00 per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, fino all’adempimento o all’insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una penalità di mora per assicurare l’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata fissata in € 10,00 per ogni giorno di ritardo.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni
Il giudizio di ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione è stato ritenuto proponibile dopo la notificazione della decisione presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la domanda è parzialmente inammissibile per la parte relativa a un’obbligazione già adempiuta prima dell’instaurazione del giudizio, quando tale adempimento sia riconosciuto dal creditore, anche se la prova documentale prodotta dall’amministrazione sia di per sé inidonea a dimostrare il pagamento.
- L’ammissione del creditore circa l’avvenuta percezione della sorte capitale consente di ritenere acquisito l’adempimento della relativa obbligazione, mentre il giudizio di ottemperanza può proseguire per le obbligazioni accessorie rimaste ineseguite.
- Quando il giudicato impone il pagamento di capitale e accessori e l’amministrazione ha adempiuto soltanto al capitale, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento della somma residua entro un termine determinato e nominare, per l’eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può applicare una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandone la decorrenza dalla scadenza del termine assegnato per l’adempimento e la cessazione al momento dell’adempimento o dell’insediamento del commissario ad acta.
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 costituisce presupposto temporale per la proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione, una volta notificata la decisione presso la sede reale dell’amministrazione.
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