Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4148/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la condanna a 2.000 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006 per aver bruciato rifiuti (pali di legno, fili metallici, tubi plastica, cappucci plastici) depositati su terreni di sua conduzione. Il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) questione di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis cod. pen. per la mancata possibilità di chiedere messa alla prova in ogni stato del processo; 2) doglianza di insussistenza del reato ex art. 5 cod. pen. invocando oscurità della norma e circostanze fattuali attenuanti (bruciatura controllata, assenza di vento, lontananza da edifici); 3) censura sulla scorretta qualificazione come reato (art. 256) invece che illecito amministrativo (art. 185, comma 1, lett. f) d.lgs. 152/2006) dato il modesto quantitativo bruciato; 4) mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e omessa motivazione sulla richiesta del beneficio della non menzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi e ha accolto parzialmente il quarto motivo. In particolare: il primo motivo (questione costituzionale su messa alla prova) è dichiarato inammissibile per carenza di motivazione e per non aver rispettato i termini e l'onere di chiedere la messa alla prova in sede di merito; il secondo motivo è inammissibile e manifestamente infondato; il terzo è inammissibile perché attiene a valutazioni di merito/di fatto non sindacabili in sede di legittimità. Il quarto motivo è invece fondato solo in relazione all'omessa motivazione circa la non menzione: la Cassazione ha rilevato la totale assenza di motivazione sul punto e, ritenendo che dagli elementi già acquisiti (contenuta gravità del fatto e incensuratezza dell'imputato) possa essere riconosciuto il beneficio, ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla mancata applicazione del beneficio della non menzione; ha invece rigettato la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis ritenendo insussistenti i presupposti e il motivo generico.

Norme richiamate

  • art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006

    Corte ha confermato che la combustione di residui vegetali senza titolo abilitativo al di fuori delle condizioni previste dall'art. 182 rientra nello smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi

  • art. 256-bis d.lgs. n. 152/2006

    Riferimento all'originaria imputazione poi riqualificata; la Cassazione richiama la giurisprudenza sulla riqualificazione in melius

  • art. 168-bis cod. pen.

    Contestata nella parte relativa alla sospensione per messa alla prova in ogni stato del processo, ma la Corte ha dichiarato inammissibile la questione per carenza di motivazione e per non aver rispettato gli oneri processuali relativi alla richiesta tempestiva

  • art. 593, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato nel quadro delle limitazioni procedurali alla proposizione tardiva di istanze come la messa alla prova

  • art. 464, comma 2, cod. proc. pen.

    La giurisprudenza richiede che la richiesta di messa alla prova, anche in caso di riqualificazione, sia proposta nei termini previsti e con specifiche deduzioni

  • art. 5 cod. pen.

    Invocato dal ricorrente in tema di insussistenza, ma la Corte ha ritenuto che le circostanze fattuali indicate non giustificano ignoranza incolpevole della legge penale

  • art. 131-bis cod. pen.

    La Corte ha valutato che non ricorrono i presupposti della particolare tenuità e ha ritenuto la relativa censura generica e non provata

  • art. 185, comma 1, lett. f) d.lgs. n. 152/2006

    Richiamato dal ricorrente come possibile ricaduta in illecito amministrativo; la Corte ha ritenuto la contestazione di tale riqualificazione come apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norma richiamata come parametro di censura in cassazione: la Corte ha ritenuto alcune censure generiche o attinenti a valutazioni di fatto inammissibili

  • art. 182, comma 6-bis, d.lgs. n. 152/2006

    Richiamato implicitamente come criterio distintivo per la liceità della combustione di residui vegetali nel luogo di produzione; la violazione delle condizioni porta a configurare reato ai sensi dell'art. 256

  • Costituzione, artt. 3, 27, 111

    Richiamati nella questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente, la Corte ha dichiarato però la questione inammissibile per carenza di adeguata motivazione e mancato confronto con la giurisprudenza

Massime di principio

  • Se il fatto in dibattimento viene riqualificato in reato che ammette riti speciali (es. messa alla prova), l'imputato deve chiedere tempestivamente la messa alla prova nei termini di legge e sollecitare la riqualificazione in sede di merito; la richiesta tardiva in cassazione è inammissibile salvo specifici presupposti
  • Censure fondate su apprezzamenti di fatto o sulla consistenza del materiale smaltito devono essere dedotte e provate in primo grado e non possono essere decise in sede di legittimità quando costituiscono valutazioni di merito
  • Per ottenere l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) occorre articolare e dimostrare elementi concreti e valutabili dal giudice di merito; argomentazioni generiche in cassazione non bastano
  • La mancata o insufficiente motivazione del giudice su benefici o circostanze che incidono sulla misura o sulla menzione della condanna può comportare annullamento parziale senza rinvio se la Corte ritiene che, alla luce degli elementi acquisiti, possa decidere discrezionalmente sul punto
  • Nel formulare le difese, il difensore deve chiedere espressamente tutti i benefici alternativi o subordinati (es. riqualificazione del fatto e contestuale istanza di messa alla prova o oblazione), altrimenti il diritto a tali istituti può risultare precluso

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.