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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30684/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La sentenza di merito resta quindi ferma, con conferma della condanna per il reato contestato e della pena già irrogata in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione/cessione di sostanza stupefacente in lieve entità. La difesa deduceva due censure: 1) mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità ex art. 62 n. 4 c.p., sostenendo che la cessione sarebbe avvenuta per ragioni di mutualità amicale; 2) mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo che la condotta fosse di minima offensività. La Corte ritiene entrambe le doglianze manifestamente infondate perché dirette a sollecitare una diversa valutazione del merito rispetto a quella già compiutamente e logicamente svolta in appello: il corrispettivo di 100 euro è considerato non esiguo e incompatibile con la prospettata gratuità/amicizia; inoltre la cessione riguardava un quantitativo non trascurabile di metadone ottenuto per finalità terapeutiche, e l'imputato aveva con sé altre due boccette con etichetta asportata, senza adeguata spiegazione sulla loro destinazione.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice applicata alla cessione di sostanza stupefacente in lieve entità; la condotta dell'imputato è stata ritenuta sussumibile nella fattispecie.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale o del lucro di speciale tenuità è stata ritenuta non concedibile, in ragione del pagamento di 100 euro, giudicato non esiguo e incompatibile con la prospettata finalità amicale.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché la condotta non è stata considerata particolarmente lieve, avuto riguardo al quantitativo ceduto e al possesso di ulteriore metadone privo di spiegazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 309 del 1990

    Richiamo al testo unico sugli stupefacenti, quale fonte della disciplina applicata alla fattispecie.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito rivalutare il merito della decisione quando la motivazione di merito sia razionale e logicamente congrua; le censure che mirano soltanto a contrapporre una diversa lettura dei fatti sono inammissibili o manifestamente infondate.
  • L'attenuante del lucro o danno di speciale tenuità non è riconoscibile quando dalla condotta emerga un corrispettivo economico non esiguo, idoneo a smentire la rappresentazione difensiva di una cessione gratuita o dettata da mera amicizia.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p., la particolare tenuità del fatto va esclusa quando la condotta, pur rientrando in un'ipotesi di lieve entità, presenti elementi concreti che ne evidenzino non trascurabile offensività, quali il quantitativo non minimo della sostanza e la detenzione di ulteriore materiale non spiegato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e al versamento della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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