Sentenza del 27/01/2015 n. 610 - Comm. Trib. Prov. Milano
LIQUIDAZIONE AUTOMATICA - IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA - Impugnazione della pretesa - Irretrattabilità della dichiarazione - Non sussiste - Emendabilità della dichiarazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la pretesa tributaria risultante dalla cartella, sostenendo di poter correggere o ritrattare la dichiarazione fiscale originariamente presentata e di poter contestare la debenza del tributo anche in sede di impugnazione della cartella. La questione riguardava, in particolare, se la liquidazione automatica ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 o ex art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972 rendesse irretrattabile la dichiarazione.
La decisione
La sentenza ha escluso l'irretrattabilità della dichiarazione e ha riconosciuto la sua emendabilità e ritrattabilità anche in sede contenziosa, quando la necessità di correggerla derivi da una pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria. È quindi possibile, impugnando tempestivamente la cartella, rimettere in discussione la debenza del tributo. La preclusione si verifica invece in caso di mancata impugnazione della cartella, con riferimento alla successiva richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973.
Norme richiamate
Art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973
La liquidazione automatica delle imposte non impedisce al contribuente di contestare la debenza del tributo mediante l'impugnazione della cartella.
Art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972
La liquidazione automatica dell'IVA non rende irretrattabile la dichiarazione e non preclude la contestazione della pretesa tributaria nella fase contenziosa.
Art. 38 del d.P.R. n. 602/1973
La mancata impugnazione della cartella può precludere il successivo rimborso delle somme richieste, determinando la definitività della pretesa.
Massime di principio
- La dichiarazione fiscale, di regola, non è intangibile: il contribuente può correggerla o ritrattarla quando contenga un errore, anche dopo la sua presentazione.
- La possibilità di emendare la dichiarazione può essere esercitata anche in giudizio, se il contribuente impugna una cartella derivante dalla liquidazione automatica.
- La liquidazione automatica non costituisce, da sola, un accertamento definitivo sulla debenza del tributo e non impedisce di contestare errori risultanti dalla dichiarazione.
- È essenziale impugnare tempestivamente la cartella: la mancata impugnazione può rendere definitiva la pretesa e impedire il successivo recupero delle somme tramite rimborso.
- La contestazione deve riguardare concretamente l'errore o l'indebito tributario e non può fondarsi soltanto sulla generica volontà di modificare la dichiarazione.
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